Ricongiugimenti familiari più facili per gli Extracopmunitari – Cassazione Civile, Sezione I, Sentenza n. 27244 del 14/11/2008
Una possibilità in più ai ricongiungimenti familiari, quando venga dimostrato che l’extracomunitario non è un pericolo per la sicurezza del Paese: il fatto che sia stato espulso e che esista a suo carico una segnalazione Schengen non è infatti sufficiente per rifiutare il visto.
Allo stesso tempo, però, chi vuol far revocare il rifiuto delle autorità al ricongiungimento ha l’onere di provare l’ininfluenza della segnalazione e cioè che l’extracomunitario non costituisce un pericolo. Un importante traguardo giurisprudenziale, quello raggiunto dalla Suprema corte con la sentenza n. 27224 del 14 novembre 2008.
La Cassazione ha infatti rigettato il ricorso presentato da una donna contro il ministero degli Affari Esteri e dalla questura di Bologna, avverso il decreto della corte d’Appello di Bologna, depositato il 6 giugno 2006, con il quale si confermava l’espulsione dall’Italia un tunisino che, dopo essere stato allontanato dal Paese, si era sposato con una bolognese. La donna era rientrata in Italia chiedendo che il marito potesse raggiungerla, ma l’ambasciata italiana a Tunisi aveva respinto la richiesta di ricongiungimento perchè l’uomo era stato espulso ed era segnalato. La donna ha impugnato la decisione di fronte al tribunale di Bologna che ha respinto l’impugnazione, verdetto poi confermato dalla Corte d’appello di Bologna. La Cassazione ha reso definitivo il verdetto correggendolo nelle motivazioni.
In particolare, scrive la Cassazione nelle motivazioni, nel caso specifico “deve conclusivamente affermarsi il seguente principio di diritto: ‘Il rifiuto del visto per il ricongiungimento familiare a un cittadino extracomunitario, che sia coniuge di un cittadino italiano, per il solo fatto che sussiste una segnalazione ai fini della non ammissione entro lo spazio Schengen, senza una preliminare verifica se lapresenza di tale persona costituisca una minaccia effettiva, attuale e abbastanza grave per un interesse fondamentale della collettività, è illegittimo. Tuttavia – prosegue la Cassazione – il cittadino che intenda conseguire la tutela approntata dall’ordinamento ai sensi dell’articolo 30, comma 6, del d.lgs 286 del 1998, non può limitarsi a dedurre la mera illegittimità del provvedimento di diniego, ma ha l’onere quanto meno di allegare la ininfluenza di detta segnalazione ai fini della proposta richiesta di visto”.
Così la Suprema Corte fissa due punti fermi sulla segnalazione Schengen: il sì all’applicazione della Bossi-Fini ed il sì all’ingresso degli extracomunitari se possono dimostrare di non essere un pericolo, di non costituire “minaccia effettiva, attuale e abbastanza grave per un interesse fondamentale della collettività”.
Nel caso specifico il ricorso della donna è stato così rigettato, perchè “nella domanda proposta finalizzata al conseguimento del visto non risultano allegate le ragioni che potrebbero indurre a ritenere insussistenti le condizioni giustificatrici del diniego”.
Allegato Pdf dal CED della Corte di Cassazione: Sentenza Cass. Civ. n. 27244/2008