L’amministrazione comunale non può bloccare la telefonia mobile – Tar Puglia, Sez. I, Sentenza n.2775 del 10/12/2008
Quest’ultimo, poichè la realizzazione del sistema UMTS per le videochiamate non era contemplata nel piano di installazione comunale, aveva deciso di rinviare l’autorizzazione necessaria soltanto dopo il completamento dello studio per l’aggiornamento del piano delle comunicazioni elettroniche.
eccesso di potere per difetto di istruttoria; violazione e falsa applicazione delle leggi sul procedimento amministrativo;
violazione delle norme che configurano il servizio di telecomunicazioni come servizio pubblico: art. 2 del D.P.R. 19 settembre 1997, n. 318; direttiva CE 22/2002; D.P.R. 2 dicembre 1994; art. 231 del D.P.R. 20 marzo 1973, n. 156; violazione e falsa applicazione degli articoli 86 e 90 del d. lgv. n. 259 del 1° agosto 2003; eccesso di potere per irragionevolezza e mancato contemperamento degli interessi;
violazione degli articoli 86 e 90 del d. lgv. 259 del 1° agosto 2003 contenente il Codice delle comunicazioni elettroniche.
Il Comune di Trani, costituitosi in giudizio, ha eccepito la inammissibilità e del ricorso e ne ha dedotto l’infondatezza, chiedendone il rigetto.
Con ordinanza n. 132 del 5 marzo 2008, il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare, riformata in appello, con ordinanza del Consiglio di Stato, sezione sesta, n. 3171 del 10 giugno 2008.
Le parti hanno depositato memorie difensive ed alla pubblica udienza del 12 novembre 2008, precisate le conclusioni nei termini di cui agli atti difensivi, il ricorso è stato assegnato in decisione.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il provvedimento del Comune che rinvia la implimentazione del sistema UMTS e di tratte di ponte radio su Stazione Radio base esistente ed ubicata alla Piazza della Repubblica all’aggiornamento delle previsioni del piano degli insediamenti (PIC) integra una misura di salvaguardia atipica e con la quale si impedisce il completo funzionamento della rete in violazione dei principi vigenti in materia e con il principio di tipicità delle misure di salvaguardia.
Il legislatore statale, con il Codice delle Comunicazioni approvato con d. lgv. 259 del 2003, ha inteso promuovere la semplificazione dei procedimenti amministrativi attraverso l’adozione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti nei confronti delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica, assimilate dalla legislazione alle opere di urbanizzazione primaria e per di più ritenute di preminente interesse nazionale.
Gli articoli 86 e 87 del d. lgv. 259 del 2003 sono inequivocabilmente ispirati a finalità acceleratorie di favore per la pronta e spedita realizzazione della rete di telefonia mobile, trattata alla stregua di un’infrastruttura strategica per lo sviluppo. Quanto al potere dell’ente locale, se è vero che può regolamentare aspetti della materia nei limiti dettati dalla legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36, non può, tuttavia, nelle more dell’
adozione dei piani di installazione sospendere in via generalizzata e assoluta la realizzabilità degli interventi in questione.
Ciò sia perché l’ordinamento non contempla il potere di sospensione della funzione amministrativa autorizzatoria, peraltro contrastante con i fondamentali principi di indefettibilità e di continuità della funzione pubblica e non prevista nemmeno dalle norme in materia edilizia (le misure di salvaguardia in pendenza dell’approvazione dei piani regolatori generali è figura tipica, la cui applicazione non è estensibile ad altre fattispecie), sia perché, pur spettando all’ente locale la pianificazione del territorio, non può subordinarsi la realizzazione degli impianti all’espresso intervento pianificatorio del Comune.
La Corte Costituzionale, già in tempo risalente (cfr. sentenze n. 307 del 7 ottobre 2003 e n. 331 del 27 ottobre 2003), nel ribadire l’esigenza della completa realizzazione delle reti delle comunicazioni evidenziava che il divieto di installare stazioni radio base in mancanza di regolamento comunale potrebbe rendere impossibile la realizzazione di una rete completa di infrastrutture per le telecomunicazioni, trasformandosi così le prescrizioni da “criteri di localizzazione” in inammissibili “limitazioni di localizzazione”.
In tale contesto normativo e giurisprudenziale è evidente la illegittimità del provvedimento gravato con il quale il Comune di Trani ha bloccato – attraverso il rinvio senza fissazione di termine – un intervento (implimentazione) indispensabile per garantire una copertura del territorio rispettosa degli standards, da realizzarsi, peraltro, su stazione base già esistente.
Il Comune di Trani non ha nemmeno considerato che l’implementazione è tesa alla minimizzazione degli effetti dei campi elettromagnetici attraverso l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili ed al miglioramento della rete.
Palese, altresì, il difetto di motivazione, abbisognando che il Comune, avuto riguardo ai principi di “precauzione” e di “pianificazione territoriale” indichi in concreto ed in relazione al singolo caso, le ragioni in forza delle quali, al momento e in relazione alle previsioni primarie, gli interventi non possono essere realizzati.
L’atto gravato in definitiva, nella forma di una moratoria, impedisce la completa realizzazione della rete non tenendo in alcun conto l’esigenza di assicurare la copertura del servizio sull’intero territorio comunale con conseguente compromissione degli interessi degli operatori della telefonia mobile e del servizio pubblico da essi erogato, nonché del diritto di comunicazione che ne costituisce il suo logico fondamento.
Per tali ragioni, il provvedimento si manifesta illegittimo e deve essere annullato.
Quanto alle eccezioni di inammissibilità solevate dalla difesa del Comune sono del tutto prive di pregio, sia perché – come si è detto – la moratoria integra vero e proprio diniego e, comunque, un blocco della realizzazione dell’infrastruttura, sia perché nessun onere di impugnare il piano comunale grava sulla parte interessata alla installazione, tanto più che l’intervento di cui si discute interessa un impianto già esistente e le questioni relative all’aggiornamento del piano possono essere fatte valere nel relativo procedimento di approvazione del piano.
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, sezione prima, accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2008 con l’intervento dei Magistrati:
Doris Durante, Presidente FF, Estensore
Giuseppina Adamo, Consigliere
Savio Picone, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Depositata in Segreteria il 10 dicembre 2008