Fallimento

CivileGiurisprudenza

Concordato preventivo, dichiarazione di fallimento e principio di consecuzione. Cassazione Civile, Sentenza 18437/2010

Anche dopo la riforma del d.lgs. n. 5 del 2006, in caso di dichiarazione di fallimento che consegua alla previa ammissione del medesimo debitore alla procedura di concordato preventivo, si applica tuttora il principio di consecuzione delle due procedure, con conseguente retrodatazione alla domanda di ammissione al concordato del calcolo degli interessi e della data di opponibilità della compensazione, risultando lo stato di crisi accertato dal tribunale di natura irreversibile, dunque sostanzialmente identico al presupposto dell’insolvenza di cui all’art. 5 legge fallumentare.

Cassazione Civile, Sezione I, Sentenza n. 18437 del 06/08/2010

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