Civile

PROCURA – La mancanza di data nella procura apposta a margine o in calce al ricorso non ne determina l’inammissibilità – CASSAZIONE CIVILE, Sezione I, Sentenza n. 12568 del 08/07/2004.


PROCURA – La mancanza di data
nella procura apposta a margine o in calce al ricorso non ne determina l’inammissibilità
dal momento che la posteriorità dal suo rilascio rispetto alla sentenza
impugnata si ricava dall’intima connessione con l’atto al quale la procura
accede.

 

 

Con la seguente sentenza la
Corte richiama il contenuto dell’art. 83, terzo comma c.p.c., come modificato
dalla legge 27 maggio 1997, n. 141, in base al quale la procura rilasciata su un
foglio separato, congiunto materialmente all’atto cui si riferisce, deve essere
considerata come apposta in calce a tale atto e, quindi, apprezzata alla stregua
di una normale procura rilasciata subito dopo l’ultimo rigo dell’ultima pagina
dell’atto medesimo.

Al fine di impugnare una
sentenza non è elemento rilevante il fatto che tale procura non contenga alcun
riferimento alla sentenza da impugnare, dovendosi ritenere ugualmente
soddisfatto il requisito della specialità della procura previsto dall’art. 365
c.p.c., salvo che il contrario non risulti dal contesto dell’atto (cfr., tra le
altre, Cass. 4 gennaio 2000, n. 11; Cass. S.U. 10 marzo 1998, 2642).
L’orientamento giurisprudenziale ormai consolidatosi, inoltre, afferma che la
procura redatta su foglio separato, spillato e quindi materialmente unito al
ricorso, per quanto valida, non comporta, di per sè, alcuna presunzione in
ordine al tempo in cui essa sia stata rilasciata (Cass. 13 febbraio 1999, n.
1192, richiamata dalla resistente nelle proprie difese); ma la mancanza di data
nella procura apposta a margine o in calce al ricorso o al controricorso non ne
determina l’inammissibilità ove la stessa sia stata trascritta nella copia
notificata del ricorso o del controricorso, dal momento che la posteriorità dal
suo rilascio rispetto alla sentenza impugnata si ricava dall’intima connessione
con l’atto al quale la procura accede, atto nel quale la sentenza è menzionata,
mentre l’anteriorità di essa rispetto alla notifica si desume dal contenuto
della copia notificata del ricorso o del controricorso, cosí da risultare con
certezza che la procura è stata conferita in data anteriore a detta notifica (cfr.,
tra le altre, Cass. 22 giugno 2001, n. 8532; Cass. S.U. 29 novembre 2000, n.
1234).

 

 

 


CASSAZIONE CIVILE, Sezione I, Sentenza n. 12568 del 08/07/2004.

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:

Dott. OLLA Giovanni –
Presidente –

Dott. ADAMO Mario – Consigliere

Dott. SALVAGO Salvatore –
Consigliere –

Dott. GILARDI Gianfranco – rel.
Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio –
Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

BIUNO DI LORENZO BASTIANACCI &
C. SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA VIA CATANZARO 6, presso l’avvocato ALBERTO MARIA PAPADIA,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORENZO CURRADI, giusta
procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

TOSCANABAGNI SRL IN
LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore Rag. Salvatore Frasca, elettivamente
domiciliata in ROMA VIA LABICANA 44, presso l’avvocato FRANCESCA DI MATTIA
FELUCA, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO FELUCA, giusta procura a
margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1898/00
dalla Corte d’Appello di FIRENZE, depositata il 17/11/00;

udita la relazione della causa
svolta nella Pubblica udienza del 11/12/2003 dal Consigliere Dott. Gianfranco
GILARDI;

udito il P.M. in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per il
rigetto del ricorso.


Svolgimento del processo

 

Con atto di citazione
notificato il 17 ottobre 1988 la s.r.l.

Toscanabagni conveniva in
giudizio innanzi al Tribunale di Firenze la s.n.c. BI-Uno di Lorenzo Bastianacci
e C. e, premesso di aver acquistato in data 1 luglio 1985 l’azienda della
Bastianacci s.n.c. di Alessio Bastianacci, Alessandro Caselli e Pasquale Sorce,
ivi compresi l’insegna "Bastianacci" e l’avviamento commerciale, chiedeva che
fosse inibito alla convenuta l’uso del nome patronimico nella ditta e
nell’insegna, con condanna al risarcimento del danno da liquidarsi in separato
giudizio e con ordine di pubblicazione della sentenza.

Costituitosi il
contraddittorio, la convenuta assumeva di aver acquistato da Oreste Bastianacci
l’azienda per la vendita delle piastrelle, pavimenti ed altro con specifica
autorizzazione a far uso della ditta omonima. Concludeva, pertanto, per il
rigetto delle domande avversarie e formulava domanda riconvenzionale per sentir
inibire all’attrice l’uso del suddetto patronimico.

Con sentenza 21 maggio 1996 –
14 aprile 1997, il Tribunale di Firenze condannava la convenuta ad adottare una
nuova insegna che non contenesse il patronimico "Bastianacci", dichiarava che
l’uso dell’insegna "Bastianacci BI-Uno" costituiva atto di concorrenza sleale ai
danni della Toscanabagni s.r.l., e condannava la BI-uno al risarcimento del
danno nella misura da liquidare in separato giudizio, con ordine di
pubblicazione della sentenza.

La decisione del Tribunale
veniva confermata dalla Corte d’appello di Firenze con sentenza del 22 settembre
– 17 novembre 2000 contro la quale la BI-Uno ha proposto ricorso formulando due
motivi.

Ha resistito la Toscanabagni
s.r.l. con apposito controricorso.


Motivi della decisione

 

1. Preliminarmente deve essere
disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente
per asserito difetto di procura speciale in capo al difensore dalla ricorrente.

In. basa, infatti, all’art. 83,
terzo comma c.p.c., come modificato dalla legge 27 maggio 1997, n. 141, la
procura rilasciata su un foglio separato, congiunto materialmente all’atto cui
si riferisce, deve essere considerata come apposta in calce a tale atto e,
quindi, apprezzata alla stregua di una normale procura rilasciata subito dopo
l’ultimo rigo dell’ultima pagina dell’atto medesimo. Resta conseguentemente
irrilevante che essa non contenga alcun riferimento alla sentenza da impugnare,
dovendosi ritenere ugualmente soddisfatto il requisito della specialità della
procura previsto dall’art. 365 c.p.c., salvo che il contrario non risulti dal
contesto dell’atto (cfr., tra le altre, Cass. 4 gennaio 2000, n. 11; Cass. S.U.
10 marzo 1998, 2642). Ben è vero la procura redatta su foglio separato, spillato
e quindi materialmente unito al ricorso, per quanto valida, non comporta, di per
sè, alcuna presunzione in ordine al tempo in cui essa sia stata rilasciata
(Cass. 13 febbraio 1999, n. 1192, richiamata dalla resistente nelle proprie
difese); ma la mancanza di data nella procura apposta a margine o in calce al
ricorso o al controricorso non ne determina l’inammissibilità ove la stessa sia
stata trascritta nella copia notificata del ricorso o del controricorso, dal
momento che la posteriorità dal suo rilascio rispetto alla sentenza impugnata
si ricava dall’intima connessione con l’atto al quale la procura accede, atto
nel quale la sentenza è menzionata, mentre l’anteriorità di essa rispetto alla
notifica si desume dal contenuto della copia notificata del ricorso o del
controricorso, cosí da risultare con certezza che la procura è stata conferita
in data anteriore a detta notifica (cfr., tra le altre, Cass. 22 giugno 2001, n.
8532; Cass. S.U. 29 novembre 2000, n. 1234).

2. Con il primo motivo la
ricorrente ha dedotto omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa
un punto decisivo della controversia in quanto la Corte d’appello di Firenze,
esaminando uno soltanto dei motivi d’impugnazione avanti ad essa proposti,
avrebbe trascurato di considerare il contenuto dell’altro motivo con il quale
era stato osservato che l’inserimento del patronimico Bastianacci nella ragione
sociale della Bi-Uno fosse da considerare pienamente legittimo, sia perchè nelle
società in nome collettivo la legge impone di indicare anche il nominativo di
un socio, sia perchè il nome Bastianacci, graficamente aggiunto alla dizione
Bi-Uno con caratteri minori, non sarebbe tale da ingenerare la confusione
prevista dall’art. 2565 c.c..

Il motivo, cui la ricorrente
attribuisce carattere di decisività, e infondato. Per un verso, infatti, le
argomentazioni della ricorrente si riferiscono letteralmente alla disciplina
della ditta, laddove le pronunzie emesse nei suoi confronti dal giudice del
merito riguardano l’uso dell’insegna. Per l’altro verso, se e vero che in base
all’art. 2563, secondo comma c.c. "la ditta, comunque sia formata, deve
contenere almeno il cognome o la sigla dell’imprenditore, salvo quanto a
disposto dall’articolo 2565", è altrettanto certo che, in base all’art. 2564,
primo comma c.c. (applicabile anche all’insegna in virtù dell’art. 2568 c.c.),
allorchè la ditta sia uguale o simile a quella usata da un altro imprenditore e
possa creare confusione per l’oggetto dell’impresa e per il luogo in cui questa
venga esercitata, essa "deve essere integrata o modificata con indicazioni
idonee a differenziarla"; e l’affermazione che l’aggiunta della dizione Bi-Uno
al nome Bastianacci, graficamente apposta con caratteri minori, valesse ad
escludere ogni possibilità di confusione, costituisce mera allegazione
difensiva, inidonea a far assumere al motivo di ricorso il carattere di
decisività che l’art. 360, n. 5 c.p.c. viceversa richiede.

3. Con il secondo motivo la
ricorrente ha dedotto che la Corte d’appello di Firenze avrebbe trascurato di
considerare che mediante l’atto pubblico a rogito notaio Chiavistelli del 12
novembre 1982 i soci della società in nome collettivo Bastianacci avevano
riconosciuto che i negozi di Piazza Beccaria e Borgo la Croce non avessero
alcuna attinenza con l’attività della società, e che il godimento dei medesimi
spettasse esclusivamente ad Oreste Bastianacci, con la conseguenza che
allorquando la s.n.c. Bastinacci trasferí l’azienda alla s.r.l. Toscanabagni, di
tale azienda non potevano far parte nè i negozi di Piazza Beccarla e Borgo la
Croce nè l’attività che in essi veniva esercitata. E tale conclusione avrebbe
dovuto imporsi sia nel caso in cui fosse stato dimostrate (come emergeva,
secondo la ricorrente, dalla documentazione prodotta e dall’istruttoria svolte
nel giudizio di merito) che nei locali di Piazza Beccarla Oreste Bastianacci
aveva svolto un’attività "a latere" ed indipendente rispetto a quella
esercitata dalla s.n.c. Bastianacci, sia nel caso in cui la preesistenza di tale
attività non avesse potuto essere dimostrate, dovendosi in quest’ultima ipotesi
ritenere che per il tramite del menzionato atto pubblico la totalità dei soci
avesse inteso attribuire ad Oreste Bastianacci la possibilità di esercitare il
commerc

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