Norme & Prassi

Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Decreto Legislativo 09/10/02, n. 231

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DECRETO LEGISLATIVO 9 ottobre 2002,
n. 231 

(G.U. n. 249 del 23/10/02 )

 Attuazione della direttiva
2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

della Costituzione; Visto
l’articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 1 marzo
2002, n. 39, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 2001, ed
in particolare l’articolo 26, recante delega al Governo ad emanare uno o più
decreti legislativi per adeguare la normativa vigente in materia di ritardi di
pagamento ai principi e alle prescrizioni della direttiva 2000/35/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta
contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;

Visto il decreto
legislativo 24 luglio 1992, n. 358, recante testo unico delle disposizioni in
materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive
77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE, come modificato dal decreto legislativo 20
ottobre 1998, n. 402, in attuazione delle direttive 93/36/CEE e 97/52/CE;

Visto il decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante attuazione della direttiva 92/50/CEE
in materia di appalti pubblici di servizi, come modificato dal decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, in attuazione delle direttive 97/52/CE e
98/4/CE che modificano ed integrano, rispettivamente, le direttive 92/50/CEE, in
materia di appalti pubblici di servizi, e 93/38/CEE, limitatamente ai concorsi
di progettazione;

Visto il decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, recante attuazione delle direttive 97/52/CE
e 98/4/CE, che modificano ed integrano, rispettivamente, le direttive 92/50/CEE,
in materia di appalti pubblici di servizi, e 93/38/CEE, limitatamente ai
concorsi di progettazione;

Visto il decreto
legislativo 25 novembre 1999, n. 525, recante attuazione della direttiva 98/4/CE
che modifica la normativa comunitaria sulle procedure di appalti nei settori
esclusi;

Visto il decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158, recante attuazione delle direttive 90/531/CEE
e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi;

Visto il decreto del
Ministro di grazia e giustizia 5 ottobre 1994, n. 585, recante approvazione
della delibera del Consiglio nazionale forense in data 12 giugno 1993, che
stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle
indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori legali per le prestazioni
giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali;

Visto il regio decreto 28
ottobre 1940, n. 1443, recante approvazione del codice di procedura civile e
successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 633, 641 e 648 del
codice di procedura civile;

Vista la legge 18 giugno
1998, n. 192, recante disciplina della subfornitura nelle attività produttive,
ed in particolare l’articolo 3, commi 2 e 3;

Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 giugno
2002; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 2002;

Sulla proposta del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di
concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, per la funzione pubblica
e delle attività produttive;

Emana

il seguente decreto
legislativo:

Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni
contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a
titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.

2. Le disposizioni del
presente decreto non trovano applicazione per:

a) debiti oggetto di
procedure concorsuali aperte a carico del debitore;

b) richieste di interessi
inferiori a 5 euro;

c) pagamenti effettuati a
titolo di risarcimento del danno ivi compresi i pagamenti effettuati a tale
titolo da un assicuratore.

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente
decreto si intende per:

a) "transazioni
commerciali", i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra
imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o
prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il
pagamento di un prezzo;

b) "pubblica
amministrazione", le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province
autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e le loro
unioni, gli enti pubblici non economici, ogni altro organismo dotato di
personalità giuridica, istituito per soddisfare specifiche finalità
d’interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui
attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli
enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui
gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi d’amministrazione, di
direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da componenti
designati dai medesimi soggetti pubblici;

c)
"imprenditore", ogni soggetto esercente un’attività economica
organizzata o una libera professione;

d) "ritardi di
pagamento", l’inosservanza dei termini di pagamento contrattuali o legali;

e) "saggio di
interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni
di rifinanziamento", il saggio di interesse applicato a simili operazioni
nei casi di appalti a saggio fisso. Nel caso in cui un’operazione di
rifinanziamento principale sia stata effettuata secondo una procedura di appalto
a saggio variabile, il saggio di interesse si riferisce al saggio di interesse
marginale che risulta da tale appalto. Esso riguarda anche le aggiudicazioni a
saggio unico e le aggiudicazioni a saggio variabile;

f) "prodotti
alimentari deteriorabili" quelli definiti tali da apposito decreto del
Ministro delle attività produttive. In sede di prima applicazione delle
disposizioni di cui al presente comma, e comunque fino alla data di entrata in
vigore del citato decreto del Ministro delle attività produttive, per prodotti
alimentari deteriorabili si intendono quelli come tali definibili ai sensi
dell’articolo 1 del decreto del Ministro della sanità in data 16 dicembre 1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993.

Art. 3.
Responsabilità del debitore

1. Il creditore ha diritto
alla corresponsione degli interessi moratori, ai sensi degli articoli 4 e 5,
salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato
determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non
imputabile.

Art. 4.
Decorrenza degli interessi moratori

1. Gli interessi
decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per
il pagamento.

2. Salvo il disposto dei
commi 3 e 4, se il termine per il pagamento non è stabilito nel contratto, gli
interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione
in mora, alla scadenza del seguente termine legale:

a) trenta giorni dalla
data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di
pagamento di contenuto equivalente;

b) trenta giorni dalla
data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando
non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente
di pagamento;

c) trenta giorni dalla
data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data
in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è
anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;

d) trenta giorni dalla
data dell’accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal
contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce o dei servizi
alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la
richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

3. Per i contratti aventi
ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili, il pagamento del
corrispettivo deve essere effettuato entro il termine legale di sessanta giorni
dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi e gli interessi decorrono
automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi
il saggio degli interessi di cui all’articolo 5, comma 1, è maggiorato di
ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile.

4. Le parti, nella propria
libertà contrattuale, possono stabilire un termine superiore rispetto a quello
legale di cui al comma 3 a condizione che le diverse pattuizioni siano stabilite
per iscritto e rispettino i limiti concordati nell’ambito di accordi
sottoscritti, presso il Ministero delle attività produttive, dalle
organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della
produzione, della trasformazione e della distribuzione per categorie di prodotti
deteriorabili specifici.

Art. 5.
Saggio degli interessi

1. Salvo diverso accordo
tra le parti, il saggio degli interessi, ai fini del presente decreto, è
determinato in misura pari al saggio d’interesse del principale strumento di
rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente
operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di
calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali. Il
saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale
europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi.

2. Il Ministero
dell’economia e delle finanze dà notizia del saggio di cui al comma 1, al netto
della maggiorazione ivi prevista, curandone la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun
semestre solare.

Art. 6.
Risarcimento dei costi di recupero

1. Il creditore ha diritto
al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non
tempestivamente corrispostegli, salva la prova del maggior danno, ove il
debitore non dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile. 2. I costi,
comunque rispondenti a principi di trasparenza e di proporzionalità, possono
essere determinati anche in base ad elementi presuntivi e tenuto conto delle
tariffe forensi in materia stragiudiziale.

Art. 7.
Nullità

1. L’accordo sulla data
del pagamento, o sulle conseguenze del ritardato pagamento, è nullo se, avuto
riguardo alla corretta prassi commerciale, alla natura della merce o dei servizi
oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali
tra i medesimi, nonchè ad ogni altra circostanza, risulti gravemente iniquo in
danno del creditore.

2. Si considera, in
particolare, gravemente iniquo l’accordo che, senza essere giustificato da
ragioni oggettive, abbia come obiettivo principale quello di procurare al
debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore, ovvero l’accordo con il
quale l’appaltatore o il subfornitore principale imponga ai propri fornitori o
subfornitori termini di pagamento ingiustificatamente più lunghi rispetto ai
termini di pagamento ad esso concessi.

3. Il giudice, anche
d’ufficio, dichiara la nullità dell’accordo e, avuto riguardo all’interesse del
creditore, alla corretta prassi commerciale ed alle altre circostanze di cui al
comma 1, applica i termini legali ovvero riconduce ad equità il contenuto
dell’accordo medesimo.

Art. 8.
Tutela degli interessi collettivi

1. Le associazioni di
categoria degli imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell’economia e
del lavoro (CNEL), prevalentemente in rappresentanza delle piccole e medie
imprese di tutti i settori produttivi e degli artigiani, sono legittimate ad
agire, a tutela degli interessi collettivi, richiedendo al giudice competente:

a) di accertare la grave
iniquità, ai sensi dell’articolo 7, delle condizioni generali concernenti la
data del pagamento o le conseguenze del relativo ritardo e di inibirne l’uso;

b) di adotta

https://www.litis.it

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