Civile

Ammissibili le domande riconvenzionali dipendenti da un titolo diverso da quello posto a fondamento della domanda principale – CASSAZIONE CIVILE, Sezione II, Sentenza n. 7144 del 15/04/2004

Secondo i vari orientamenti giurisprudenziali,
la litispendenza sussiste solo quando tra due o più cause vi sia identità non
solo dei soggetti, ma anche di petitum e di causa petendi: l’uno inteso come
bene della vita del quale si chiede la tutela, l’altra quale fatto costitutivo
del diritto fatto valere in giudizio (sentenze 10 gennaio 2003 n. 268; 12 luglio
2002 n. 10195; 19 gennaio 2001 n. 792). Del pari la continenza di cause ricorre
non solo quando due cause siano caratterizzate da identità dei soggetti e
titolo e da una differenza soltanto quantitativa dell’oggetto, ma anche quando
tra di esse sussista un rapporto di interdipendenza, con riferimento ad un unico
rapporto negoziale, domande contrapposte, o in relazione di alternatività e
caratterizzate da una coincidenza soltanto parziale delle causae petendi
(sentenze 18 marzo 2003 n. 4006; 11 ottobre 2002 n. 14563; 23 luglio 2001 n.
10011). Per poter poi dar luogo alla competenza per connessione ai sensi
dell’art. 40 c.p.c. non è sufficiente una qualsiasi relazione di
interdipendenza fra due cause pendenti davanti a giudici diversi, ma è
necessario che tra esse intercorra uno dei rapporti previsti dagli artt.


31 c.p.c. ss.

(tra le tante, sentenza 16 maggio 2000 n. 6322). Con l’emanazione
di tale sentenza, la Cassazione, in tema di domande riconvenzionali, afferma la
loro ammissibilità, anche se dipendenti da un titolo diverso da quello posto a
fondamento della domanda principale, purchè, innanzitutto, non eccedano la
competenza del giudice della domanda principale e consentano di fare un
collegamento obiettivo delle pretese che, in base all’apprezzamento
discrezionale del giudice del merito, implichi l’opportunità della trattazione
e decisione simultanea. L’esercizio, come il mancato esercizio, di detta
valutazione discrezionale non è suscettibile di sindacato in sede di
legittimità.

 


CASSAZIONE  CIVILE,  Sezione II, Sentenza n.
7144 del 15/04/2004

 

La Corte Suprema
di Cassazione

Sezione II

Composta dagli
Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Mario
SPADONE – Presidente

Dott. Olindo
SCHETTINO – Consigliere

Dott. Lucio
MAZZIOTTI DI CELSO – rel. Consigliere

Dott. Umberto
GOLDONI – Consigliere

Dott. Francesca
TROMBETTA – Consigliere

ha pronunciato la
seguente:

Sentenza

sul ricorso
proposto da:

FRANCHI GIUSEPPINA,
MANISCALCO ARTURO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LEVICO 9, presso lo
studio dell’avvocato GIANCARLO FABRIZIO, che li difende, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

ROCCHI ALESSIA,
elettivamente domiciliata in ROMA V.LE ADRIATICO 23, presso lo studio
dell’avvocato RENATO RICCI, difesa dall’avvocato GIANCARLO ROCCHI, giusta delega
in atti;

– controricorrente

avverso la sent.
n. 3000/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 3 febbraio 2000;

udita la relazione
della causa svolta nella pubblica Udienza del 19 gennaio 2004 dal Consigliere
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio;

udito l’Avvocato
ROCCHI, difensore della resistente che ha chiesto il rigetto;

udito il p.m. in
persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato che ha
concluso per il rigetto.

 

Svolgimento del
processo

 

Con atto
notificato in data 1 marzo 1994 Rocchi Alessia conveniva in giudizio Franchi
Giuseppina e Maniscalco Arturo per sentir dichiarare nullo ed inefficace il
frazionamento catastale della particella 613 del foglio 64 del comune di Tivoli
da loro eseguito senza il consenso di essa attrice proprietaria del relativo
bene immobile.

I convenuti,
costituitisi, eccepivano la litispendenza o la continenza o la connessione con
altra controversia pendente presso il tribunale di Roma e, nel merito,
l’infondatezza della domanda. In via riconvenzionale i convenuti chiedevano che
fosse dichiarata la corrispondenza delle nuove risultanze catastali
all’effettivo stato dei luoghi ed alle precedenti planimetrie catastali.

Con sent. n. 65/97
l’adito pretore di Tivoli, rigettate le eccezioni preliminari, accoglieva la
domanda dell’attrice e dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale.

Avverso la detta
sentenza la Franchi ed il Maniscalco proponevano appello al quale resisteva la
Rocchi.

Con sentenza 3
febbraio 2000 il tribunale di Roma rigettava il gravame osservando: che per
l’esecuzione delle variazioni catastali la normativa concernente la disciplina
del catasto aveva sempre richiesto, sin dalla legge n. 1043 del 1941, il
consenso delle parti interessate, ossia dei titolari dei diritti dominicali
sulle particelle oggetto di variazione; che tale principio era stato ribadito
dall’art. 5 del D.P.R. n. 650 del 1972 e dalla Circolare 13 luglio 1995 del
Ministero delle Finanze in applicazione del D.M. n. 701 del 1994 del Ministero
delle Finanze; che la domanda riconvenzionale giustamente era stata disattesa
dal pretore perchè non dipendente dal titolo dedotto in giudizio; che le
eccezioni preliminari erano infondate tenuto conto dello specifico oggetto del
giudizio in esame e della non identità, sia soggettiva che oggettiva, degli
altri giudizi pendenti; che correttamente non era stato ravvisato alcun legame
rilevante sul piano processuale a norma degli artt. 39 e 40 c.p.c.

La cassazione
della sentenza della sentenza del tribunale di Roma è stata chiesta da Franchi
Giuseppina e Maniscalco Arturo con ricorso affidato a tre motivi illustrati da
memoria. Rocchi Alessia ha resistito con controricorso.

 

Motivi della
decisione

 

Con il primo
motivo i ricorrenti denunciano violazione di norme di diritto in relazione al
mancato accoglimento delle eccezioni preliminari relative: a) alla litispendenza
con l’altra causa pendente avanti al tribunale di Roma tra le stesse parti il
cui oggetto, più ampio, comprendeva anche "la questione dei confini,
frazionamento, sconfinamento"; b) alla continenza o connessione tra le due
cause. Tali eccezioni erano state rigettate dal pretore secondo il quale erano
estranee al giudizio "questioni di usucapione, di confine o di corrispondenza,
più o meno, approssimativa, dello stato dei luoghi alle risultanze catastali".
Il tribunale ha confermato la pronuncia del pretore sostenendo "la non identità
sia sul piano soggettivo, sia in ordine alle questioni trattate" tra il giudizio
in esame e gli altri pendenti: cio’ è errato risultando documentalmente la
connessione oggettiva e soggettiva.

Il motivo è
infondato: dalla consentita lettura degli atti processuali risulta evidente la
correttezza della decisione dei giudici del merito in ordine all’insussistenza
dei presupposti necessari per l’accoglimento delle eccezioni di litispendenza,
continenza e connessione sollevate dai ricorrenti in primo grado e riproposte
nel giudizio di appello.

La controversia in
esame è relativa alla domanda proposta dalla Rocchi – quale proprietaria
dell’immobile interessato – volta ad ottenere la pronuncia di nullità del
frazionamento catastale illecitamente eseguito dalla Franchi e dal Maniscalco.
Il giudizio richiamato dai ricorrenti a sostegno delle sollevate eccezioni
concerne invece la richiesta di accertamento del confine e di posizionamento dei
termini lapidei ed ha come parti da un lato la Rocchi e da altro e contrapposto
lato Agostini Isabella, Franchi Giuseppina, Franchi Agata, Franchi Antonio e
Bussi Alessandro.

Si tratta, quindi,
di autonomi ed indipendenti giudizi aventi parti diverse e differenza di petitum
e di causa petendi: le controversie non sono contrapposte e la soluzione di una
non è pregiudiziale o alternativa rispetto alla decisione dell’altra.

E’ appena il caso
di richiamare in proposito il principio più volte affermato da questa Corte
secondo cui la litispendenza sussiste solo quando tra due o più cause vi sia
identità non solo dei soggetti, ma anche di petitum e di causa petendi: l’uno
inteso come bene della vita del quale si chiede la tutela, l’altra quale fatto
costitutivo del diritto fatto valere in giudizio (sentenze 10 gennaio 2003 n.
268; 12 luglio 2002 n. 10195; 19 gennaio 2001 n. 792). Del pari la continenza di
cause ricorre non solo quando due cause siano caratterizzate da identità dei
soggetti e titolo e da una differenza soltanto quantitativa dell’oggetto, ma
anche quando tra di esse sussista un rapporto di interdipendenza, come nel caso
in cui sono prospettate, con riferimento ad un unico rapporto negoziale, domande
contrapposte., o in relazione di alternatività e caratterizzate da una
coincidenza soltanto parziale delle causae petendi (sentenze 18 marzo 2003 n.
4006; 11 ottobre 2002 n. 14563; 23 luglio 2001 n. 10011).

Per poter poi dar
luogo alla competenza per connessione ai sensi dell’art. 40 c.p.c. non è
sufficiente una qualsiasi relazione di interdipendenza fra due cause pendenti
davanti a giudici diversi, ma è necessario che tra esse intercorra uno dei
rapporti previsti dagli artt.


31 c.p.c. ss.

(tra le tante,
sentenza 16 maggio 2000 n. 6322). Nella specie deve escludersi l’applicabilità
del citato art. 40 c.p.c. in quanto la controversia intentata dalla Rocchi nei
confronti dei ricorrenti non è connessa, nè per l’oggetto nè per il titolo,
con quella che all’epoca dell’inizio del giudizio in esame pendeva in primo
grado presso il tribunale di Roma. La domanda di annullamento di un
frazionamento catastale differisce infatti da quella di regolamento di confini e
di apposizione di termini lapidei: tra le due cause non sussiste alcuno dei
rapporti cui fa riferimento l

https://www.litis.it

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Litis.it
Panoramica privacy

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.