Norme & Prassi

Collaborazioni coordinate e continuative. Presupposti e limiti alla stipula dei contratti. Regime fiscale e previdenziale. Autonomia contrattuale. CIRCOLARE 15 luglio 2004, n.4

PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 15 luglio 2004, n.4

Collaborazioni  coordinate  e continuative. Presupposti e limiti alla
stipula  dei  contratti.  Regime  fiscale  e previdenziale. Autonomia
contrattuale.

                              Alla   Presidenza   del  Consiglio  dei
                              Ministri Segretario generale
 
                              Alle  amministrazioni dello Stato anche
                              ad ordinamento autonomo
 
                              Al  Consiglio  di  Stato  - Ufficio del
                              segretario generale
 
                              Alla  Corte  dei  conti  -  Ufficio del
                              segretario generale
 
                             All'Avvocatura  generale  dello Stato -
                              Ufficio del segretario generale
 
                              Alle Agenzie
 
                              All'ARAN
 
                              Alla  Scuola  superiore  della pubblica
                              amministrazione
 
                              Agli   enti   pubblici   non  economici
                              (tramite i Ministeri vigilanti)
 
                              Agli  enti  pubblici  (ex  art.  70 del
                              decreto legislativo n. 165/2001)
 
                              Agli   enti   di  ricerca  (tramite  il
                              Ministero              dell'istruzione,
                              dell'università e della ricerca)
 
                              Alle istituzioni universitarie (tramite
                              il      Ministero      dell'istruzione,
                              dell'università e della ricerca)
 
                                e, per conoscenza:
 
                              Alla  Conferenza  dei  presidenti delle
                              regioni
 
                              All'ANCI
 
                              All'UPI
 
1. Premessa.
  La   pubblica   amministrazione   è   stata,  negli  ultimi  anni,
protagonista di un processo di assimilazione all'impresa privata, pur
nel  riconoscimento  della  sostanziale  differenza  delle  finalità
perseguite,  dal  punto  di  vista  delle  logiche  organizzative. Il
mutamento   della   visione   organizzativa  dell'amministrazione  ha
comportato,  da  un  lato,  la  contrattualizzazione  del rapporto di
lavoro  dei  propri  dipendenti  e,  dall'altro,  l'attribuzione alla
dirigenza  di  un  ruolo  diverso,  con la conseguente assunzione dei
poteri  del  privato  datore  di  lavoro nella gestione delle risorse
umane,  per giungere, anche, all'esercizio di tali poteri nell'ambito
organizzativo vero e proprio.
  Da  cio'  derivano  il  potere e l'onere attribuiti ai dirigenti di
attendere  all'organizzazione  dei propri uffici e delle risorse loro
attribuite, secondo la previsione dell'art. 5 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, il quale prevede, al comma 2, che «Nell'ambito
delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'art. 2, comma 1, le
determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti
alla  gestione  dei  rapporti  di  lavoro  sono  assunte dagli organi
preposti  alla  gestione  con  la  capacità  ed i poteri del privato
datore di lavoro».
  In  questo  contesto,  si  è  sviluppato il ricorso alle tipologie
lavorative  cosiddette «flessibili» ed alle collaborazioni esterne ex
art.  2222 del codice civile, come previste dall'art. 7, comma 6, del
decreto  legislativo n. 165/2001 «Norme generali sull'ordinamento del
lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni pubbliche» e, per le
amministrazioni   locali,   dall'art.   110,  comma  6,  del  decreto
legislativo   18 agosto   2000,  n.  267  «Testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento  degli  enti  locali»,  anche  al fine di rispondere
agilmente  a  bisogni qualificati e temporanei senza per questo dover
aumentare il numero del personale stabilmente in servizio.
  L'attivazione  di tali contratti non sempre è stata in linea con i
principi  dell'ordinamento  e,  in particolare, con quanto più volte
dichiarato  dalla  giustizia  contabile.  La  crescita del fenomeno e
l'utilizzo    improprio    delle    collaborazioni   portano   questa
amministrazione  ad  intervenire con la presente direttiva, posto che
già il legislatore in sede di legge finanziaria, art. 34 della legge
27 dicembre  2002,  n.  289 e art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n.
350,   è  intervenuto  con  disposizioni  restrittive  ai  fini  del
contenimento della spesa (90% del triennio 1999-2001).
  Per  quanto  concerne  i  rapporti  di  collaborazione coordinata e
continuativa, si pongono all'attenzione delle amministrazioni diversi
problemi relativi, in primo luogo, all'individuazione dei presupposti
che  legittimano il ricorso alla collaborazione, poi alla valutazione
di eventuali tutele non previste dall'ordinamento che, pero', possono
essere  introdotte  nei  singoli  contratti  in virtù dell'autonomia
contrattuale  attribuita  ai  contraenti  e, in ultimo, alla corretta
gestione degli adempimenti fiscali e previdenziali.
  In  relazione  a quest'ultimo aspetto, è necessario ricordare come
l'avvenuta  assimilazione dei rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa  al  lavoro  dipendente per gli aspetti fiscali, operata
dall'art.  34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, che ha modificato
il  testo  unico  delle imposte sui redditi, e che si riverbera anche
sugli   aspetti   previdenziali,   non  incide  sulla  qualificazione
giuridica del rapporto.
  Infine, è opportuno in tale sede richiamare la recente riforma del
mercato  del  lavoro,  attuata  dal  decreto legislativo 10 settembre
2003,  n.  276, che ha introdotto la figura del lavoro a progetto con
la  finalità di arginare, nel settore privato, l'abuso delle attuali
collaborazioni  coordinate  e  continuative  che  per  questa ragione
andranno  ricondotte  alla  modalità  «a  progetto» in ragione della
autonomia del collaboratore.
  Occorre,  pero',  chiarire  già  adesso che il decreto legislativo
citato,  come  già  disposto dalla legge delega 14 febbraio 2003, n.
30,  ha  sancito  espressamente l'inapplicabilità delle disposizioni
ivi  contenute alle pubbliche amministrazioni ed al loro personale e,
nell'art.  86,  comma 8, ha, inoltre, previsto che il Ministro per la
funzione  pubblica  convochi le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative  dei  dipendenti  delle amministrazioni pubbliche per
esaminare  i  profili  di  armonizzazione conseguenti alla entrata in
vigore  del  decreto  legislativo,  anche  ai  fini  della  eventuale
predisposizione di provvedimenti legislativi nella materia.
  Si  rappresenta  con  l'occasione  che lo scorso 5 marzo si è dato
corso  all'avvio  del  processo  di  armonizzazione  con  un  atto di
indirizzo   all'ARAN  per  la  stipula  di  un  contratto  collettivo
nazionale quadro.
2. Presupposti.
  La ricognizione sulla necessità che le amministrazioni verifichino
l'esistenza dei presupposti che legittimano il ricorso ai rapporti di
collaborazione    coordinata    e   continuativa   scaturisce   dalla
considerazione  che  il  ricorso  a  tali  tipologie  contrattuali è
sensibilmente aumentato. Da elaborazioni effettuate dall'ARAN (1) sui
dati   Si.   Co.   del   Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
relativamente  all'utilizzo degli istituti di lavoro flessibile nelle
pubbliche  amministrazioni,  per  il  biennio  2000-2001, sono emerse
indicazioni   significative   sull'andamento  del  fenomeno,  che  è
caratterizzato  da  una  sensibile  crescita  della  spesa  nel 2002,
rispetto  a  quella  già  alta registrata nel 2001. L'ampiezza della
variazione   puo'   essere   solo   parzialmente  giustificata  dalla
specificità  del  settore  e  delle funzioni esercitate, mentre deve
sollecitare tutte le amministrazioni ad una attenta riflessione sulle
scelte organizzative finora poste in essere.
  Dalla  lettura  delle  disposizioni di cui all'art. 7, comma 6, del
decreto  legislativo n. 165/2001 e all'art. 110, comma 6, del decreto
legislativo  n. 267/2000, si evidenzia la possibilità di ricorrere a
rapporti   di   collaborazione   solo   per  prestazioni  di  elevata
professionalità,  contraddistinte  da una elevata autonomia nel loro
svolgimento,  tale  da  caratterizzarle  quali  prestazioni di lavoro
autonomo.
  Come  ricordato in alcuni precedenti pareri (2) dell'ufficio per il
personale  delle pubbliche amministrazioni, l'elemento dell'autonomia
dovrà  risultare  prevalente,  poichè  in  caso contrario sarebbero
aggirate    e   violate   le   norme   sull'accesso   alla   pubblica
amministrazione   tramite  concorso  pubblico,  in  contrasto  con  i
principi  costituzionali  (articoli 51  e  97 Costituzione), pri

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