IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO PER L’INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE
Visto il decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, recante norme per
agevolare l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
Visto il decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul sistema statistico nazionale e
sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi
dell’art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’art. 12 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante disposizioni in materia di
sistemi informativi e statistici;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, recante norme per la
semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei
lavoratori;
Vista la raccomandazione
della Commissione delle Comunità europee dell’11 marzo 2002 relativa a un
modello comune europeo per il curriculum vitae;
Visto l’accordo dell’11
luglio 2002 in Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente "Linee guida per rendere
operativo in tempi brevi il sistema informativo lavoro (SIL)";
Visto il codice in materia di
protezione dei dati personali, adottato con decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196;
Visto il decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, recante "Attuazione delle deleghe in materia di
occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.
30";
Visti in particolare gli
articoli 15 e 16 del
citato decreto legislativo n. 276 del 2003 [1], concernenti la
definizione, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie e d’intesa con le
regioni e le province autonome, degli standard tecnici e dei flussi
informativi di scambio tra i sistemi, nonchè delle sedi tecniche
finalizzate ad assicurare il raccordo e il coordinamento della borsa
continua nazionale del lavoro a livello nazionale;
Visto il documento "L’e-government
per un federalismo efficiente", approvato il 24 luglio 2003 in Conferenza
unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281;
Acquisito il parere
dell’Istituto nazionale di statistica, espresso in data 2 settembre 2004;
Acquisito il parere
dell’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori,
espresso in data 8 settembre 2004;
Acquisito il parere del
Garante per la protezione dei dati personali, espresso in data 3 settembre
2004;
Vista l’intesa intervenuta in
sede di Conferenza Stato, regioni e province autonome, nella riunione del 23
settembre 2004;
Decreta:
Articolo 1.
Principi e criteri generali
1. Ai sensi dell’art.
2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 [2], recante
"Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di
cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30", la borsa continua nazionale del
lavoro è un sistema aperto e trasparente per favorire le attività
d’incontro fra domanda e offerta di lavoro e, in coerenza con gli indirizzi
comunitari, la maggiore efficienza del mercato del lavoro.
2. Il sistema, organizzato su
una rete telematica di nodi informativi regionali, consente ai lavoratori ed
alle persone in cerca di occupazione (di seguito denominate: "persone in
cerca di occupazione"), agli operatori pubblici e privati autorizzati, di
cui agli articoli 4 e 6 e agli operatori accreditati di cui all’art.
7 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 [3] (di seguito denominati
"operatori") e ai datori di lavoro di decidere di incontrarsi in maniera
libera e di scegliere liberamente i servizi da utilizzare.
3. Ai fini dell’erogazione
dei servizi della borsa continua nazionale del lavoro, i nodi informativi
regionali cooperano fra di loro e con il livello nazionale presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali (di seguito denominato:
"Ministero") attraverso un canale di interscambio e cooperazione
applicativa, che consente la corretta integrazione delle banche dati del
sistema e la circolazione delle informazioni necessarie per il processo di
incontro fra domanda e offerta di lavoro sul territorio nazionale.
4. La conduzione del canale
di interscambio e cooperazione applicativa è realizzata secondo il modello
tecnico ed organizzativo previsto dal documento "l’e-government per un
federalismo efficiente, – una visione condivisa, una realizzazione
cooperativa" approvato nella Conferenza unificata il 24 luglio 2003.
5. Al fine di consentire il
più rapido avviamento della borsa continua nazionale del lavoro, il
Ministero assicura i servizi tecnici necessari alla conduzione del canale di
interscambio e cooperazione applicativa di cui al comma 3. Il Ministero
provvede successivamente ad adeguarsi a quanto previsto dal comma 4, fatti
salvi gli impegni assunti con contratti e convenzioni in essere alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
6. I nodi regionali
assicurano l’interoperabilità e la cooperazione applicativa dei sistemi
informativi degli operatori presenti sul territorio regionale.
7. Le informazioni minime
necessarie per favorire l’incontro fra domanda e offerta di lavoro nella
borsa continua nazionale del lavoro, immesse per via telematica direttamente
dalle persone in cerca di occupazione ovvero dai datori di lavoro, sono rese
disponibili ai nodi informativi regionali. Le informazioni raccolte dagli
operatori sono accessibili alla borsa continua nazionale del lavoro per il
tramite dei nodi informativi regionali.
8. Il cittadino o il datore
di lavoro, che accede ai servizi della borsa continua nazionale del lavoro,
autonomamente o attraverso un operatore, deve poter scegliere in autonomia
il livello territoriale, sia esso provinciale, regionale o nazionale, sul
quale esporre la propria candidatura od offerta di lavoro.
9. Il sistema che realizza la
borsa continua nazionale del lavoro deve essere strutturato ed evolversi
prevedendo l’integrazione con i sistemi operanti nell’ambito dell’Unione
europea.
Articolo 2.
Flussi informativi della borsa continua nazionale
del lavoro
1. Per consentire il processo
di incontro tra domanda e offerta di lavoro nella borsa continua nazionale
del lavoro, sono definite, rispettivamente negli
allegati A e B [4],
che costituiscono parte integrante del presente decreto, le informazioni
minime relative alle candidature e alle richieste di personale, comprensive
della indicazione del contenuto e degli ambiti territoriali di diffusione
dei dati.
2. Ulteriori dati possono
essere inseriti sui nodi informativi regionali
http://www.aziendalex.kataweb.it/
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