Corte Costituzionale

Lo Stuto della Regione Toscana passa l’esame della Consulta – CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 372 del 02/12/2004


Infondate o inammissibili. Con queste due parole la Corte
costituzionale ha bocciato il ricorso del Governo su 11 punti del nuovo Statuto
della Regione Toscana. Ed è inammissibile “per carenza di lesività” la censura
governativa proprio sui due punti più "politici": la questione del voto agli
immigrati e il “riconoscimento delle altre forme di convivenza”.
Con la sentenza n. 372/2004 depositata ieri (e anticipata sul Sole-24 Ore di
ieri), la Corte costituzionale ha pertanto segnato una svolta nella querelle che
vede protagonisti il Governo di centro-destra e i governatori di
centro-sinistra. Perchè nelle valutazioni di infondatezza o di non
ammissibilità sono contenute precise indicazioni dei giudici della Consulta
valide per tutte le altre Regioni, comprese quelle che sono ancora alle prese
con la stesura degli Statuti.
Secondo la Corte la formulazione di proposizioni statutarie come quelle
impugnate relativamente al voto agli immigrati o alle famiglie di fatto non
hanno alcuna efficacia giuridica “collocandosi precipuamente sul piano dei
convincimenti espressivi delle diverse sensibilità politiche presenti nella
comunità regionale al momento dell’approvazione dello Statuto”. Le enunciazioni
statutarie “esplicano una funzione di natura culturale o anche politica, ma non
certo normativa, non comportano alcuna violazione ne alcuna rivendicazione di
competenze costituzionalmente attribuite allo Stato e neppure fondano esercizio
di poteri regionali”.
Nella valutazione di infondatezza dei ricorsi sugli altri punti dello Statuto,
la Corte aggiunge ulteriori importanti indicazioni. Ad esempio, il prevedere un
termine (10 giorni in questo caso) per l’approvazione del programma di governo
non introduce “alcuna significativa variazione rispetto alla forma di governo
"normale" prefigurata in Costituzione”.
Oppure, il diritto di accesso senza obbligo di motivazione ai documenti
amministrativi “si conforma al principio costituzionale di imparzialità e di
trasparenza ed è coerente con il diritto comunitario”. E ancora: la facoltà
data alla legge regionale di disciplinare organizzazione e svolgimento delle
funzioni degli enti locali nei casi in cui risultino specifiche esigenze
unitarie “fa evidente riferimento alle varie ipotesi di applicazione del
principio di sussidiarietà previste dalla Costituzione”.
Sempre in tema di rapporti con gli enti locali, la Corte è intervenuta sulla
delicata questione della legislazione regionale sui tributi locali. Un argomento
già trattato con la sentenza n. 37 del 2004 e che qui è stata ripresa. In
sostanza uno Statuto puo’ prevedere che la legge disciplini, limitatamente ai
profili coperti da riserva di legge, i tributi propri degli enti locali; ma
questa norma “deve essere interpretata nel senso che in base all’articolo 119
della Costituzione, la legge regionale prevista deve attenersi comunque ai
principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario dettati dalla
legislazione statale”.
Da ultimo il problema dei referendum. Lo Statuto toscano prevede che partecipi
alla votazione la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni regionali. A
giudizio del Governo questa disposizione contrastava con il principio della
ragionevolezza e con l’articolo 75 della Costituzione.
La Corte non è stata di questo parere. “Non appare irragionevole ” dice la
sentenza ” in un quadro di rilevante astensionismo elettorale stabilire un
quorum strutturale non rigido, ma flessibile che si adegui ai vari flussi
elettorali, avendo come parametro la partecipazione del corpo elettorale alle
ultime votazioni del consiglio regionale, i cui atti appunto costituiscono
oggetto della consultazione referendaria”.

 

Allegato:


CORTE COSTITUZIONALE,
Sentenza n. 372 del 02/12/2004

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