Non c’è un termine unico per la revisione della rendita unificata – Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenze n. 6402 e 6403 del 25/03/2005
Le Sezioni unite risolvono
un lungo contrasto sul regime temporale e chiariscono i criteri per la
determinazione dei termini di decorrenza
Non un termine unico per la revisione della rendita unificata, ma quello
decennale o quindicennale a seconda che la variazione delle condizioni fisiche
dell’inabile riguardi l’infortunio sul lavoro o la malattia professionale. In
altre parole, anche se la rendita unificata mette insieme l’inabilità derivante
da infortunio e quella derivante da malattia, ai fini della rivedibilità di
essa trovano applicazione i diversi regimi temporali stabiliti dalla legge. E
cioè, per la stabilizzazione dei postumi degli infortuni sul lavoro si fa
riferimento al termine dei dieci anni. Per le malattie professionali a quello
quindicennale.
Cosi’ le Sezioni unite civile della Cassazione – sentenze 6402/05 e 6403/05,
depositate il 25 marzo – hanno risolto il contrasto giurisprudenziale sulla
questione del periodo entro il quale rilevano le modifiche dello stato di
inabilità, ai fini della revisione della rendita unica costituita per effetto
di infortuni e malattie professionali. Tre gli orientamenti di legittimità
formatisi sull’argomento: per i primi due indirizzi giurisprudenziali vi è la
necessità di adottare un unico criterio temporale per la revisione della
rendita unificata. Criterio che pero’ non è lo stesso, perchè per un
orientamento a valere è il termine di 15 anni previsto per le malattie
professionali, invece, per il secondo indirizzo deve farsi riferimento a quello
decennale per gli infortuni. Il terzo filone giurisprudenziale, inaugurato
nell’aprile 2003 dalla sentenza n. 6499, ritiene, invece, che sia possibile
operare una scomposizione all’interno della rendita unica in relazione alle
diverse inabilità, derivanti da eventi differenti. Ed è proprio a quest’ultimo
indirizzo che le Sezioni unite aderiscono affermando che, nel caso di rendita
unica derivante da più inabilità soggette a diverso regime temporale di
revisione, il termine entro il quale puo’ procedersi a revisione della rendita
deve essere individuato in relazione alla componente della inabilità
complessiva della quale si’ rileva la modificazione. In poche parole, il giudice
adito dovrà per prima cosa stabilire – sulla base delle allegazioni e delle
prove acquisite al giudizio – a quale "componente dell’inabilità complessiva
sia da riferire la variazione della riduzione dell’attitudine lavorativa in
relazione alla quale è stata formulata la domanda dell’assicurato, o è stato
disposto il provvedimento dell’istituto"; in secondo luogo, dovrà affermare o
escludere la tempestività della revisione "in base al regime temporale proprio
dei postumi dell’evento lesivo di cui è stata fatta valere la variazione,
operando quindi il termine decennale o quindicennale a seconda che questa
riguardi i postumi dell’infortunio o la malattia professionale".
Fonte:
www.dirittoegiustizia.it