L’interessato che chiede di accedere ai propri dati personali non è tenuto a specificare in quali atti o documenti sono contenuti
Quando chiede di accedere ai dati
personali che lo riguardano, l’interessato non è tenuto ad indicare
specificamente in quali atti o documenti essi sono contenuti: chi gestisce la
banca dati deve comunicare tutte le informazioni in suo possesso.
Cosi’ ha stabilito il Garante
nell’accogliere un ricorso in materia di accesso ai dati personali detenuti da
un datore di lavoro e inerenti all’attività lavorativa prestata da un
dipendente. Questi, ritenendo inadeguata la valutazione di
"sufficiente" espressa in un giudizio professionale complessivo, e
considerandosi vittima di un episodio di mobbing, aveva chiesto all’istituto di
credito da cui dipendeva di accedere ai dati contenuti nelle relazioni che
potevano contenere una valutazione delle sue prestazioni lavorative,
destinate anche a terzi, esercitando cosi’ il diritto di accesso
previsto dal Codice sulla protezione dei dati personali. Di fronte alla
mancata risposta, il dipendente aveva presentato ricorso al Garante affinchè
la sua richiesta venisse soddisfatta.
A seguito dell’invito formale
dell’Autorità ad aderire alla richiesta del ricorrente, la società affermava
di non essere in grado di dare riscontro all’istanza, in quanto la richiesta
risultava, a suo avviso, generica e priva dell’indicazione degli specifici
documenti a cui si richiedeva l’accesso.
Di diverso avviso il Garante, il quale ha
precisato che, ai sensi dell’art. 10 del Codice, il titolare del trattamento
deve agevolare l’accesso ai dati da parte dell’interessato, anche attraverso un’accurata
selezione informatizzata.
Non è, dunque, l’interessato che deve
specificare in quali documenti sono contenuti i dati personali ai quali
richiede di accedere: spetta al titolare del trattamento, nel caso in esame
all’istituto creditizio, comunicare all’interessato tutti i dati
personali che lo riguardano.
In merito alla modalità di comunicazione
richiesta dall’interessato, il titolare è tenuto a rendere noti, in forma
intelligibile, i dati personali presenti nei suoi archivi, ma non a esibire o
rilasciare copia di atti o documenti che li contengono. Questa ultima ipotesi è
prevista solo quando l’estrapolazione dei dati da tali documenti risulti
particolarmente difficoltosa, e comunque, omettendo i dati riferiti a terzi.
In seguito all’intervento del Garante la
società dovrà fornire pieno riscontro alla richiesta di accesso, precisando
se e quali dati personali del ricorrente detiene.