Attualità

Firma digitale più debole. Il nuovo Codice ne ridimensiona il valore giuridico


Ammissibile il
disconoscimento Segnatura elettronica e scritta non più equivalenti


 
l decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice
dell’amministrazione digitale e pubblicato in « Gazzetta Ufficiale » il 16
maggio scorso ( si veda « Il Sole 24 Ore » del 17 maggio) modifica le
disposizioni sul valore giuridico e sull’efficacia probatoria del documento
informatico con firma digitale e con firma elettronica. Si tratta della quarta
modifica in pochi anni. Infatti, il Dpr 513/ 97, il primo testo normativo a
disporre in materia, era stato modificato dal Dpr 445/ 2000 e poi
successivamente dal Dlgs 10/ 2002, ripreso dal Dpr 137/ 2003.


Il Codice ribadisce il principio generale, già affermato nella
legge 59/ 97 ( « Bassanini uno » ), della piena validità e rilevanza giuridica
del documento informatico, cioè della rappresentazione informatica di fatti
giuridicamente rilevanti.


Viene poi determinata, negli articoli 20 e 21, la nuova efficacia
probatoria del documento informatico con firma digitale e del documento
informatico con firma elettronica e viene disposta l’equivalenza con la forma
scritta.


Efficacia probatoria del documento informatico con firma
elettronica. Se al documento informatico è apposta una firma elettronica o
leggera ( ad esempio, utilizzando una password) il documento è, sotto il profilo probatorio,
liberamente valutabile dal giudice. Esistono tante tipologie di firma
elettronica ( anche un sistema di scansione della retina puo’ costituire firma
elettronica) e ben si comprende che la valutazione della efficacia probatoria
dei documenti cui sono apposte sia caso per caso rimessa al giudice, che ne
valuterà la sicurezza. Per contro, gli utilizzatori della firma elettronica
non potranno conoscerne con certezza preventivamente gli effetti sotto il
profilo probatorio.
Occorre evidenziare che questa disposizione non modifica quella contenuta nella
normativa oggi vigente. Efficacia probatoria del documento informatico con
firma digitale o qualificata.
L’articolo 21 del Codice modifica l’efficacia probatoria del documento
informatico sottoscritto con firma digitale o con firma elettronica
qualificata. Il Codice dispone che questo documento « ha l’efficacia prevista
dall’articolo 2702 del codice civile » , che disciplina l’efficacia probatoria
della scrittura privata. La scrittura privata acquista, secondo la norma,
efficacia di piena prova circa la provenienza delle dichiarazioni dal
firmatario se il firmatario riconosce la firma o se questa si puo’ considerare
come riconosciuta.


La nuova norma del Codice aggiunge che « l’utilizzo del
dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che sia data
prova contraria » .


Si introduce, quindi, una presunzione che puo’ essere vinta.


A differenza di quanto disposto dalla normativa vigente, viene
direttamente richiamato l’articolo 2702 del Codice civile. Sembra che con
questa norma il legislatore abbia voluto affermare che il documento informatico
con firma digitale non sia più da considerare scrittura privata riconosciuta,
ma solo scrittura privata, benchè la formulazione della norma avrebbe potuto
essere più chiara ( il legislatore ha ripreso il Dpr 513/ 97 che già aveva
suscitato diverse letture). Ne consegue che il disconoscimento del documento
informatico con firma digitale ( ora non ammesso) sarebbe ammissibile. Sarà da
chiarire quale sia il tipo di prova ammesso per il disconoscimento e quali
siano le modalità di verificazione della scrittura informatica.


Forma scritta. Secondo il nuovo Codice, il documento informatico
con semplice firma elettronica non soddisfa più il requisito legale della
forma scritta. Questa previsione, che era stata introdotta con il Dlgs 10/ 2002
e già molto criticata, non è più presente nel Codice. Quindi un contratto
per il quale sia requisito essenziale la forma scritta non potrà più essere
validamente concluso con firma elettronica.
Secondo il Codice, il documento informatico è, invece, idoneo a soddisfare il
requisito della forma scritta se sottoscritto con firma elettronica qualificata
o con firma digitale e se formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai
sensi dell’articolo 72 che garantiscano l’identificabilità dell’autore e
l’integrità del contenuto.


Questa disposizione modifica in modo rilevante quanto disposto
dall’articolo 10 del Dpr 445/ 2000: oggi si ritiene che anche il documento
informatico con firma elettronica integri la forma scritta. Le nuove
disposizioni entreranno in vigore il 1 gennaio 2006.

Giseella
Finocchiaro
, Il Sole 24 Ore

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