Congedi parentali estesi ai fratelli in caso di impossibilità dei genitori – CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 233 del 16/06/2005
La tutela della salute psico-fisica del
disabile, costituente la finalità perseguita dalla legge 5 febbraio 1992, n.
104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate), che la norma in esame concorre ad attuare, postula anche
l’adozione di interventi economici integrativi di sostegno alle famiglie, il cui
ruolo resta fondamentale nella cura e nell’assistenza dei soggetti portatori di
handicap. Tra tali interventi si inscrive il diritto al congedo
straordinario in questione, il quale tuttavia rimane privo di concreta
attuazione proprio in situazioni che necessitano di un più incisivo e adeguato
sostegno, come quella, prospettata dal giudice rimettente, nella quale la
presenza del genitore totalmente invalido e privo di autonomia – che nella
specie ha altresi’ diritto ad assistenza – esclude che possano beneficiare
dell’agevolazione in esame il fratello o la sorella conviventi del soggetto
diversamente abile, benchè questi si diano cura di entrambi.
Ai fini della
tutela prevista nella norma, la scomparsa del genitore deve essere considerata
alla stregua dell’accertata impossibilità dello stesso ad occuparsi del
soggetto handicappato.