Casellario informatico e trasparenza negli appalti. É lecito registrare i collegamenti tra imprese negli appalti, ma va disciplinata la diffusione dei dati
Non contrasta con la normativa in materia di
protezione dei dati personali iscrivere nel Casellario informatico delle
imprese le informazioni relative ai "collegamenti sostanziali" tra
società ed altri partecipanti a gare d’appalto. E’ anche lecito porre
tempestivamente questi dati a disposizione delle stazioni appaltanti
(ministeri, comuni, enti ecc.). Manca, invece, una base idonea per diffonderli
in Internet. Dovranno essere quindi individuate con precisione le modalità di
diffusione e verificati i tempi di conservazione delle informazioni. In attesa
dell’adozione dei nuovi criteri, l’Autorità di vigilanza per i lavori pubblici
ha sospeso la visibilità in Internet dei dati di un’impresa inseriti nel Casellario
informatico, al quale si accede mediante il sito web della stessa Autorità. Si
è cosi’ evitata la cancellazione richiesta da un’impresa e sono state avviate
ulteriori iniziative per regolare organicamente la materia.
Tutto cio’ emerge dal provvedimento, di cui è
relatore Mauro Paissan, con il quale il Garante ha definito il ricorso di una
società che aveva chiesto, senza successo, che fossero cancellate
dalla sua posizione alcune notizie liberamente accessibili in Internet
tramite il sito web della Autorità di vigilanza per i lavori pubblici. Queste
note riguardavano l’esclusione da alcune gare di appalto bandite da un comune
che aveva riscontrato un "collegamento
sostanziale" tra la società ricorrente ed altre società partecipanti.
Nel Casellario informatico sono contenute le attestazioni relative alle imprese
appaltatrici di lavori pubblici rilasciate dagli organismi (Soa) che ne
accertano i requisiti e le comunicazioni dei soggetti pubblici che riferiscono
sull’andamento degli appalti. Rientrano tra queste ultime anche i casi di
esclusione per collegamento sostanziale, ritenuto lesivo della par condicio tra concorrenti e della
segretezza delle offerte.
Nel ricorso la società aveva ribadito la richiesta
di cancellazione dal Casellario sostenendo l’illiceità sia dell’iscrizione che
della diffusione on line, perchè prive di fondamento normativo. Tesi
accolta solo in parte dal Garante, il quale ha ritenuto pienamente legittima,
alla luce della vigente normativa, l’iscrizione nel Casellario da parte
dell’Autorità anche dei dati relativi al "collegamento sostanziale"
e la loro comunicazione ad altri organi per fini di piena trasparenza delle
operazioni di appalto. E’ risultata invece non
giustificata, allo stato della disciplina vigente, la diffusione
tramite il sito Internet. La normativa di riferimento non è del tutto chiara e
prevede poi che i dati delle imprese iscritte nel Casellario siano resi noti a
cura dell’Osservatorio per i lavori pubblici e messi a disposizione dei soli
soggetti appaltanti (pubbliche amministrazioni, enti locali ecc.), avendo cura
che le informazioni siano riservate e tutelate. Dopo l’intervento del Garante,
l’Autorità di vigilanza ha comunicato di aver istituito un gruppo di lavoro
per la revisione del Casellario e di aver provveduto ad oscurare i dati della
società ricorrente.