Norme & Prassi

DECRETO LEGISLATIVO 20 giugno 2005, n.122 Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210.

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Le nuove tutele anti fallimento entreranno in
vigore il 21 luglio 2005. In base alla nuova legge, i contratti aventi ad
oggetto edifici da costruire dovranno essere accompagnati da una fideiussione
bancaria o assicurativa che garantisca gli esborsi effettuati dal promissario
acquirente prima del rogito definitivo. All’atto della stipula dell’atto
definitivo all’acquirente dovrà  essere consegnata una assicurazione decennale a
garanzia dei vizi di costruzione. Previsto poi l’istituzione di un fondo di
solidarietà  per risarcire chi sia incapparo nel fallimento di imprese
costruttrici.

(Litis, 8 Luglio 2005)

DECRETO LEGISLATIVO
20 giugno 2005,

n.122

Disposizioni  per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti
di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210.

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 2 agosto 2004, n. 210, recante delega al Governo per
la  tutela  dei  diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da
costruire;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18 febbraio 2005;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Ritenuto  di accogliere le osservazioni formulate dalle Commissioni
parlamentari,  ad  eccezione  di  quelle  aventi ad oggetto questioni
meramente  formali o non conformi con i principi espressi dalla legge
di delegazione;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 giugno 2005;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della giustizia, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con  il  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti, con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente decreto devono intendersi:
    a) per  «acquirente»:  la  persona  fisica  che  sia  promissaria
acquirente  o che acquisti un immobile da costruire, ovvero che abbia
stipulato ogni altro contratto, compreso quello di leasing, che abbia
o  possa avere per effetto l'acquisto o comunque il trasferimento non
immediato,  a  sè  o  ad  un  proprio  parente in primo grado, della
proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento su di
un  immobile da costruire, ovvero colui il quale, ancorchè non socio
di  una  cooperativa  edilizia,  abbia  assunto  obbligazioni  con la
cooperativa  medesima  per  ottenere  l'assegnazione  in proprietà o
l'acquisto  della  titolarità di un diritto reale di godimento su di
un immobile da costruire per iniziativa della stessa;
    b) per  «costruttore»:  l'imprenditore  o la cooperativa edilizia
che  promettano  in  vendita  o che vendano un immobile da costruire,
ovvero che abbiano stipulato ogni altro contratto, compreso quello di
leasing,  che  abbia  o  possa  avere  per  effetto  la cessione o il
trasferimento   non  immediato  in  favore  di  un  acquirente  della
proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento su di
un  immobile  da  costruire,  sia  nel  caso  in  cui lo stesso venga
edificato   direttamente  dai  medesimi,  sia  nel  caso  in  cui  la
realizzazione  della  costruzione  sia  data  in  appalto  o comunque
eseguita da terzi;
    c) per  «situazione di crisi»: la situazione che ricorre nei casi
in  cui  il  costruttore  sia  sottoposto  o  sia stato sottoposto ad
esecuzione   immobiliare,   in  relazione  all'immobile  oggetto  del
contratto,   ovvero   a  fallimento,  amministrazione  straordinaria,
concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa;
    d) per  «immobili  da  costruire»:  gli  immobili per i quali sia
stato  richiesto  il  permesso  di  costruire  e  che siano ancora da
edificare  o  la  cui  costruzione  non risulti essere stata ultimata
versando  in  stadio  tale  da  non consentire ancora il rilascio del
certificato di agibilità.

      
                               Art. 2.
                        Garanzia fideiussoria
  1.  All'atto della stipula di un contratto che abbia come finalità
il  trasferimento  non  immediato della proprietà o di altro diritto
reale di godimento su un immobile da costruire o di un atto avente le
medesime  finalità,  ovvero in un momento precedente, il costruttore
è  obbligato, a pena di nullità del contratto che puo' essere fatta
valere  unicamente  dall'acquirente,  a  procurare  il  rilascio ed a
consegnare  all'acquirente  una  fideiussione,  anche  secondo quanto
previsto   dall'articolo   1938   del   codice   civile,  di  importo
corrispondente  alle  somme  e  al  valore  di  ogni  altro eventuale
corrispettivo  che  il costruttore ha riscosso e, secondo i termini e
le   modalità   stabilite  nel  contratto,  deve  ancora  riscuotere
dall'acquirente  prima  del trasferimento della proprietà o di altro
diritto  reale di godimento. Restano comunque esclusi le somme per le
quali è pattuito che debbano essere erogate da un soggetto mutuante,
nonchè i contributi pubblici già assistiti da autonoma garanzia.
  2.  Per  le  società  cooperative,  l'atto  equipollente  a quello
indicato  al  comma  1  consiste  in  quello con il quale siano state
versate  somme o assunte obbligazioni con la cooperativa medesima per
ottenere  l'assegnazione in proprietà o l'acquisto della titolarità
di  un  diritto reale di godimento su di un immobile da costruire per
iniziativa della stessa.

      
                               Art. 3.
  Rilascio, contenuto e modalità di escussione della fideiussione
  1.  La  fideiussione  è  rilasciata  da  una  banca, da un'impresa
esercente  le  assicurazioni  o  da  intermediari finanziari iscritti
nell'elenco  speciale  di  cui all'articolo 107 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1° settembre  1993,  n.  385,  e  successive modificazioni; essa deve
garantire,  nel  caso in cui il costruttore incorra in una situazione
di  crisi di cui al comma 2, la restituzione delle somme e del valore
di  ogni  altro eventuale corrispettivo effettivamente riscossi e dei
relativi interessi legali maturati fino al momento in cui la predetta
situazione si è verificata.
  2.  La  situazione  di  crisi  si  intende  verificata in una delle
seguenti date:
    a) di trascrizione del pignoramento relativo all'immobile oggetto
del contratto;
    b) di  pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento o
del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;
    c) di presentazione della domanda di ammissione alla procedura di
concordato preventivo;
    d) di  pubblicazione  della  sentenza  che  dichiara  lo stato di
insolvenza  o,  se anteriore, del decreto che dispone la liquidazione
coatta amministrativa o l'amministrazione straordinaria.
  3.  La  fideiussione  puo' essere escussa a decorrere dalla data in
cui  si  è  verificata  la  situazione  di crisi di cui al comma 2 a
condizione  che,  per  l'ipotesi  di cui alla lettera a) del medesimo
comma,  l'acquirente  abbia  comunicato  al  costruttore  la  propria
volontà  di  recedere  dal  contratto  e, per le ipotesi di cui alle
lettere b), c) e d) del comma 2, il competente organo della procedura
concorsuale  non  abbia  comunicato  la  volontà  di  subentrare nel
contratto preliminare.
  4.  La  fideiussione  deve prevedere la rinuncia al beneficio della
preventiva  escussione  del  debitore  principale di cui all'articolo
1944,  secondo  comma,  del  codice  civile e deve essere escutibile,
verificatesi  le  condizioni  di  cui al comma 3, a richiesta scritta
dell'acquirente,   corredata  da  idonea  documentazione  comprovante
l'ammontare   delle  somme  e  il  valore  di  ogni  altro  eventuale
corrispettivo  che  complessivamente  il  costruttore ha riscosso, da
inviarsi  al  domicilio  indicato  dal fideiussore a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
  5.  Il  mancato  pagamento  del  premio  o della commissione non è
opponibile all'acquirente.
  6.  Il  fideiussore  è  tenuto  a pagare l'importo dovuto entro il
termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di
cui  al  comma  4.  Qualora  la restituzione degli importi oggetto di
fideiussione   non   sia  eseguita  entro  il  suddetto  termine,  il
fideiussore  è  tenuto  a  rimborsare  all'acquirente  le  spese  da
quest'ultimo  effettivamente  sostenute e strettamente necessarie per
conseguire la detta restituzione, oltre i relativi interessi.
  7.   L'efficacia   della   fideiussione   cessa   al   momento  del
trasferimento  della proprietà o di altro diritto reale di godimento
sull'immobile o dell'atto definitivo di assegnazione.

      
                               Art. 4.
                     Assicurazione dell'immobile
  1.  Il  costruttore  è  obbligato  a  contrarre  ed  a  consegnare
all'acquirente   all'atto  del  trasferimento  della  proprietà  una
polizza    assicurativa    indennitaria    decennale    a   beneficio
dell'acquirente  e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a
copertura  dei  danni  materiali  e  diretti all'immobile, compresi i
danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell'articolo 1669 del codice
civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti
costruttivi  delle  opere,  per  vizio  del suolo o per difetto della
costruzione,  e  comunque  manifestatisi successivamente alla stipula
del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.

      
                               Art. 5.
                   Applicabilità della disciplina
  1.  La  disciplina  prevista  dagli articoli 2, 3 e 4 si applica ai
contratti  aventi  ad  oggetto  il  trasferimento non immediato della
proprietà  o  di  altro diritto reale di godimento di immobili per i
quali  il  permesso  di  costruire  o  altra denuncia o provvedimento
abilitativo  sia stato richiesto successivamente alla data di entrata
in vigore del presente decreto.

      
                               Art. 6.
                 Contenuto del contratto preliminare
  1.  Il  contratto  preliminare ed ogni altro contratto che ai sensi
dell'articolo  2  sia comunque diretto al successivo acquisto in capo
ad una persona fisica della proprietà o di altro diritto reale su un
immobile oggetto del presente decreto devono contenere:
    a) le  indicazioni  previste  agli articoli 2659, primo comma, n.
1), e 2826 del codice civile;
    b) la  descrizione  dell'immobile e di tutte le sue pertinenze di
uso esclusivo oggetto del contratto;
    c) gli   estremi   di  eventuali  atti  d'obbligo  e  convenzioni
urbanistiche  stipulati per l'ottenimento dei titoli abilitativi alla
costruzione e l'elencazione dei vincoli previsti;
    d) le caratteristiche tecniche della costruzione, con particolare
riferimento   alla   struttura   portante,   alle   fondazioni,  alle
tamponature, ai solai, alla copertura, agli infissi ed agli impianti;
    e) i  termini  massimi  di  esecuzione  della  costruzione, anche
eventualmente correlati alle varie fasi di lavorazione;
    f) l'indicazione  del  prezzo  complessivo  da  corrispondersi in
danaro o il valore di ogni altro eventuale corrispettivo, i termini e
le  modalità per il suo pagamento, la specificazione dell'importo di
eventuali  somme  a titolo di caparra; le modalità di corresponsione
del   prezzo  devono  essere  rappresentate  da  bonifici  bancari  o
versamenti diretti su conti correnti bancari o postali indicati dalla
parte  venditrice ed alla stessa intestati o da altre forme che siano
comunque   in  grado  di  assicurare  la  prova  certa  dell'avvenuto
pagamento;
    g) gli estremi della fideiussione di cui all'articolo 2;
    h) l'eventuale    esistenza    di    ipoteche    o   trascrizioni
pregiudizievoli di qualsiasi tipo sull'immobile con la specificazione
del  relativo  ammontare,  del  soggetto a cui favore risultano e del
titolo  dal  quale  derivano,  nonchè  la pattuizione espressa degli
obblighi  del costruttore ad esse connessi e, in particolare, se tali
obblighi  debbano  essere  adempiuti  prima  o  dopo  la  stipula del
contratto definitivo di vendita;
    i) gli estremi del permesso di costruire o della sua richiesta se
non  ancora  rilasciato,  nonchè  di  ogni  altro titolo, denuncia o
provvedimento abilitativo alla costruzione;
    l)    l'eventuale    indicazione    dell'esistenza   di   imprese
appaltatrici, con la specificazione dei relativi dati identificativi.
  2. Agli stessi contratti devono essere allegati:
    a) il  capitolato  contenente le caratteristiche dei materiali da
utilizzarsi,  individuati anche solo per tipologie, caratteristiche e
valori  omogenei, nonchè l'elenco delle rifiniture e degli accessori
convenuti fra le parti;
    b) gli elaborati del progetto in base al quale è stato richiesto
o  rilasciato  il  permesso  di  costruire  o  l'ultima variazione al
progetto  originario,  limitatamente  alla  rappresentazione  grafica
degli  immobili  oggetto  del  contratto,  delle  relative pertinenze
esclusive e delle parti condominiali.
  3.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni  di  cui  al regio decreto
28 marzo 1929, n. 499.

      
                               Art. 7.
Modificazioni all'articolo 39 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385
1. All'articolo 39 del testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) Il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. In caso di edificio o complesso condominiale per il quale
puo' ottenersi l'accatastamento delle singole porzioni che lo
costituiscono, ancorchè in corso di costruzione, il debitore, il
terzo acquirente, il promissario acquirente o l'assegnatario del bene
ipotecato o di parte dello stesso, questi ultimi limitatamente alla
porzione immobiliare da essi acquistata o promessa in acquisto o in
assegnazione, hanno diritto alla suddivisione del finanziamento in
quote e, correlativamente, al frazionamento dell'ipoteca a
garanzia.»;
b) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. La banca deve provvedere agli adempimenti di cui al comma
6 entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della
richiesta di suddivisione del finanziamento in quote corredata da
documentazione idonea a comprovare l'identità del richiedente, la
data certa del titolo e l'accatastamento delle singole porzioni per
le quali è richiesta la suddivisione del finanziamento. Tale termine
è aumentato a centoventi giorni, se la richiesta riguarda un
finanziamento da suddividersi in più di cinquanta quote.
6-ter. Qualora la banca non provveda entro il termine indicato al
comma 6-bis, il richiedente puo' presentare ricorso al presidente del
tribunale nella cui circoscrizione è situato l'immobile; il
presidente del tribunale, sentite le parti, ove accolga il ricorso,
designa un notaio che, anche avvalendosi di ausiliari, redige un atto
pubblico di frazionamento sottosc

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