In albergo maggiore riservatezza per i clienti. Le schede su chi alloggia non devono essere più conservate
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Nei giorni scorsi il
Garante ha dato notizia di un
parere fornito al Ministero dell’interno su uno schema di decreto che
regola le modalità per trasmettere alle questure i dati delle persone che
alloggiano negli alberghi, in particolare attraverso reti telematiche.
Riportiamo i punti
essenziali del
provvedimento di cui è stato relatore Giuseppe Fortunato.
Le c.d. "schedine
d’albergo", compilate per esigenze di polizia all’arrivo dei clienti, una volta
assolto l’obbligo di comunicare i dati alle autorità di pubblica sicurezza
tramite computer o su carta, non devono essere conservate. Il testo unico delle
leggi di p.s. del 1931 non prevede questa conservazione. Albergatori, gestori di
pensioni, appartamenti per vacanze, affittacamere, gestori di campeggi, ecc.
possono conservare solo dati eventualmente necessari a fini fiscali e contabili
(ad esempio, informazioni da inserire nella fattura o ricevuta).
Per quanto riguarda la
possibilità di trasmettere i dati mediante un collegamento via Internet, sono
necessarie maggiori garanzie nel processo di certificazione dell’identità
digitale del sito che riceve i dati, in modo da assicurare all’albergatore che
il destinatario della comunicazione sia effettivamente la questura.
La consegna dei dati alle
autorità di p.s. dovrà essere "diretta", specie per le schede cartacee, senza
il tramite di altri enti o soggetti.
I dati raccolti presso
uffici ed organi di polizia devono essere, comunque, conservati separatamente da
altri dati personali detenuti per finalità di pubblica sicurezza e giustizia e
deve essere previsto un termine breve di conservazione.
I dati devono essere
conservati solo presso le questure: per il Garante non è giustificato anche il
loro inserimento in una banca dati centralizzata quale il C.e.d. del
Dipartimento della pubblica sicurezza. Necessario, infine, individuare con
precisione i soggetti che possono accedere alle informazioni.