La pronuncia sulle spese processuali non costituisce statuizione autonoma rispetto alla dichiarazione di incompetenza -; CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite, Ordinanza n. 14205 del 06/07/2005
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SENTENZA SULLA COMPETENZA E SULLE SPESE ” MEZZO
DI IMPUGNAZIONE ESPERIBILE ” INDIVIDUAZIONE
Risolvendo un contrasto di giurisprudenza, le
Sezioni Unite hanno stabilito che il regolamento (necessario) di competenza
avverso la sentenza che ha pronunciato soltanto sulla competenza e sulle spese
di lite comporta la devoluzione alla Corte di Cassazione anche della decisione
sul capo concernente le spese, non avendo il ricorrente l’onere di impugnare la
pronuncia sulle spese, nè potendo fare cio’ mediante un’impugnazione distinta,
proposta nei modi ordinari – ammissibile soltanto qualora detta parte censuri
esclusivamente il capo concernente le spese, ovvero nel caso in cui sia la parte
vittoriosa sulla questione di competenza a censurare tale statuizione -, in
quanto la pronuncia sulle spese processuali non costituisce una statuizione
autonoma e separata rispetto alla dichiarazione di incompetenza. Secondo le
Sezioni Unite, la rimessione alla Cassazione della questione di competenza,
mediante l’istanza di regolamento, implica, in via consequenziale, anche la
cognizione sulla pronunzia in tema di spese, destinata ad essere caducata, nel
caso di suo accoglimento. Le Sezioni Unite si preoccupano anche di precisare che
qualora il regolamento sia accolto ed il giudizio debba proseguire innanzi al
giudice dichiaratosi incompetente, la Corte di Cassazione deve provvedere sulle
spese del giudizio di legittimità, mentre sulle spese relative alla fase
svoltasi innanzi al giudice erroneamente dichiaratosi incompetente deve
provvedere quest’ultimo, all’esito del giudizio che, una volta riassunto,
continua innanzi al medesimo e nel quale conservano rilevanza gli atti compiuti
sino alla sentenza di incompetenza cassata, laddove, nel caso di mancata
riassunzione, le spese, ai sensi dell’art. 310, ultimo comma, cod. proc. civ.,
restano a carico delle parti che le hanno anticipate. In sostanza, secondo le
Sezioni Unite, la sentenza che ha pronunciato soltanto sulla competenza e sulle
spese processuali deve essere impugnata con il mezzo ordinario di impugnazione
previsto avverso le sentenze di questo giudice sia nel caso in cui la parte
soccombente sulla questione di competenza intenda censurare esclusivamente il
capo concernente le spese processuali , sia nel caso in cui la parte vittoriosa
su detta questione lamenti l’erroneità di detta statuizione. Peraltro ”
osservano conclusivamente le Sezioni Unite ” qualora la parte soccombente sulla
questione di competenza abbia proposto regolamento (necessario) di competenza,
se la parte vittoriosa su tale questione intenda censurare il capo concernente
le spese, poichè nel procedimento del regolamento di competenza non è
consentito il ricorso incidentale, cio’ deve fare proponendo un’impugnazione
distinta, nei modi ordinari, ed il relativo giudizio va sospeso, ex art. 295
cod. proc. civ., sino alla pronunzia della Corte di cassazione sul regolamento
di competenza.
Allegato Pdf:
CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite, Ordinanza n. 14205 del 06/07/2005
(Presidente V.
Carbone, Relatore E. Lupo)