Norme & Prassi

Ddl Senato 3247 – Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione

Il
testo del ddl approvato dal Senato il 27 luglio, e che torna ora alla Camera
per il definitivo via libera. Presentato inizialmente dal senatore Cirielli di
AN prevede una riduzione dei tempi di prescrizione dei reati ed un inasprimento
delle pene per i recidivi. Iimprescrittibilità dell’ergastolo e raddoppio dei
tempi di prescrizione per delitti di terrorismo e mafia le altre novità. Da
segnalare, infine, la previsione che in caso di sospensione del processo per
impedimento delle parti e dei difensori la nuova udienza dovrà essere fissata
entro i 60 giorni dalla  prevedibile
cessazione dell’impedimento stesso”

 

Ddl Senato 3247 –
Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di
attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle
circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione

Art. 1.

soppresso

Art. 2.

1. L’articolo 62-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 62-bis. – (Circostanze attenuanti generiche). – Il giudice,
indipendentemente dalle circostanze previste nell’articolo 62, puo’ prendere in
considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da
giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai
fini dell’applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale puo’
anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto articolo
62.

Ai fini
dell’applicazione del primo comma non si tiene conto dei criteri

di cui all’articolo
133, primo comma, numero 3), e secondo comma, nei casi previsti dall’articolo
99, quarto comma, in relazione ai delitti previsti dall’articolo 407, comma 2,
lettera a), del codice di procedura penale, nel caso
in cui siano puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a
cinque anni".

2. All’articolo 416-bis del codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:

a)
al primo comma le parole: "da tre a sei anni" sono sostituite con le seguenti: "da cinque a dieci
anni".

b)
al secondo comma, le parole: "quattro" e
"nove" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:
"sette" e "dodici";

c)
al quarto comma, le parole: "quattro" e
"dieci" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:
"sette" e "quindici" e le parole: "cinque" e
"quindici" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:
"dieci" e "ventiquattro".

3. All’articolo 418,
primo comma, del codice penale, le parole: "fino a due anni" sono
sostituite dalle seguenti: "da due a quattro anni".

Art. 2-bis.

1. Al comma 1
dell’articolo 644 del codice penale sostituire le parole: "da uno a sei
anni e con la multa da euro 3.089
a euro 15.493" con le parole: "da due a dieci
anni e con la multa da euro 5.000
a euro 30.000"".

Art. 3.

1. Il quarto comma
dell’articolo 69 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Le disposizioni
del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona
del colpevole, esclusi i casi previsti dall’articolo 99, quarto comma, nonchè
dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi è divieto di
prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti,
ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di
specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella
ordinaria del reato".

Art. 4.

1. L’articolo 99 del
codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 99. – (Recidiva). – Chi, dopo essere stato condannato per un
delitto non colposo, ne commette un altro, puo’ essere sottoposto ad un aumento
di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo.

La pena puo’ essere
aumentata fino alla metà:

1) se il nuovo delitto
non colposo è della stessa indole;

2) se il nuovo delitto
non colposo è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;

3) se il nuovo delitto
non colposo è stato commesso durante o dopo l’esecuzione della pena, ovvero
durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all’esecuzione
della pena.

Qualora concorrano più
circostanze fra quelle indicate al secondo comma, l’aumento di pena è della
metà.

Se il recidivo
commette un altro delitto non colposo, l’aumento della pena, nel caso di cui al
primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due
terzi.

In nessun caso
l’aumento di pena per effetto della recidiva puo’ superare il cumulo delle pene
risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non
colposo.

Se si tratta di uno
dei delitti indicati all’articolo 407, comma 2, lettera a),
del codice di procedura penale, l’aumento della pena per la recidiva è
obbligatorio e, nei casi indicati al secondo comma, non puo’ essere inferiore
ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto".

Art. 5.

1. All’articolo 81 del
codice penale, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

"Fermi restando i
limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in
continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia
stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, l’aumento
della quantità di pena non puo’ essere comunque inferiore ad un terzo della
pena stabilita per il reato più grave".

2. All’articolo 671 del
codice di procedura penale, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 81,
quarto comma, del codice penale".

Art. 6.

1. L’articolo 157 del
codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 157. (Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere). – La
prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della
pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei
anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione.

Per determinare il
tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge
per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le
circostanze attenuanti e dell’aumento per le circostanze aggravanti, salvo che
per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa
da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene
conto dell’aumento massimo di pena previsto per l’aggravante.

Nel caso di concorso
di circostanze aggravanti ad effetto speciale e di circostanze attenuanti si
applicano le disposizioni dell’articolo 69.

Quando per il reato la
legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena
pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo
soltanto alla pena detentiva.

Quando per il reato la
legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria si
applica il termine di tre anni.

I termini di cui ai
commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui all’articolo 51, commi
3-bis e 3-quater, del codi

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