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Le carte di fedeltà non devono essere rifatte

Le aziende della grande distribuzione,
alimentare  e non,  che rilasciano le cosiddette carte di fedeltà
non dovranno annullare o rifare ex novo
le carte.

In riferimento a quanto riportato dall’Ansa riguardo
alla presunta necessità di rivedere i 40 milioni di carte di fedeltà
rilasciate dalla grande distribuzione, il Garante precisa  che la notizia è
destituita di ogni fondamento e chiarisce quanto segue:

  1. Le
    società non devono chiedere ai clienti il consenso per l’uso dei loro
    dati quando rilasciano carte di fedeltà ai soli fini di sconti, premi, bonus, servizi accessori,
    facilitazioni di pagamento
    . E’ sufficiente una
    adeguata informativa sull’uso dei dati personali trattati a questo scopo.
  2. Il
    consenso libero ed informato dei clienti deve essere invece richiesto quando i dati personali raccolti
    tramite la carte di fedeltà vengono usati anche ad altri fini
    ,
    quali, ad esempio, il marketing personalizzato, lo studio dei
    comportamenti e delle scelte d’acquisto, l’individuazione di fasce di
    reddito. I consumatori hanno diritto di non dare il consenso all’uso dei
    dati per tali scopi, senza per questo dover rinunciare alla carta di
    fidelizzazione.
  3. I
    dati registrati per scopi diversi da quelli del semplice rilascio della
    carta, come appunto il
    marketing
    e la profilazione dei consumatori, devono essere cancellati rispettivamente dopo
    un anno e dopo due anni
    .
  4. La
    cancellazione di questi dati non
    pregiudica l’utilizzo della carta da parte dei consumatori nè impone di
    annullare o rifare le carte già rilasciate o di richiedere un nuovo
    consenso
    . Il consenso validamente acquisito dalle società,
    sulla base delle regole in vigore da anni, non perde infatti efficacia con
    il passare del tempo.

Roma,  29 luglio 2005

  • v.
    anche Provvedimento generale:
    "Fidelity card" e garanzie  per i
    consumatori. Le regole del Garante per i programmi di fidelizzazione – 24
    febbraio 2005
    doc. web n. 1103045 (vers. pdf  1109624)
  • v.
    anche Comunicato stampa del 3 marzo 2005

 

 

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