Clienti dei taxi più
garantiti e informati: i dati che li riguardano non saranno più usati a loro
insaputa e conservati per anni. Lo ha stabilito il Garante con un provvedimento
generale, di cui è stato relatore il vice presidente Giuseppe Chiaravalloti,
con il quale ha anche vietato alle compagnie che forniscono servizi radiotaxi di
usare dati in violazione delle norme sulla privacy.
Le compagnie di radiotaxi
non potranno più registrare informazioni sui tragitti dei clienti nè
raccogliere dati utilizzati poi per valutare la loro affidabilità. Potranno
trattare solo dati effettivamente necessari ed indispensabili alla prestazione
del servizio e dovranno cancellarli dopo un periodo stabilito. I clienti
dovranno essere informati che i loro dati personali verranno usati solo per
svolgere il servizio richiesto.
Cittadini e associazioni a
difesa dei consumatori hanno segnalato all’Autorità la prassi, messa in atto
dalle compagnie di radiotaxi, di non limitarsi a richiedere i dati
indispensabili per l’effettuazione del servizio, ma di raccogliere anche,
all’insaputa dell’interessato, informazioni aggiuntive relative a comportamenti
attribuiti ai clienti (assenza presso l’indirizzo dato, mancato pagamento di una
corsa), utilizzati poi per valutare se rendere o meno in futuro il medesimo
servizio a quel cliente. Tutti questi dati vengono talvolta conservati a lungo,
anche per 2 anni.
Nel suo provvedimento il
Garante ha stabilito che è lecito usare solo dati necessari per mettere in
contatto il cliente con il taxi indicato per effettuare la corsa o utili per
garantire un servizio migliore, segnalare una sostituzione del taxi o
assicurarsi che il servizio venga reso proprio alla persona che lo ha
effettivamente richiesto (nominativo, indirizzo di prelievo, eventuale numero
telefonico fisso o mobile). Non possono, invece, essere registrati dati sui
percorsi effettuati dalla clientela o relativi a mancati pagamenti, nè essere
conservate, oltre il tempo strettamente necessario a rispondere di eventuali
contestazioni, informazioni relative all’assenza del cliente presso l’indirizzo
di prelievo indicato.
Una volta espletato il servizio, i dati non più necessari devono essere
cancellati. Possono essere conservati dati dei clienti solo per scopi
compatibili con il servizio reso (restituzione oggetti smarriti, contestazioni
sulla corsa) e, comunque, per un tempo massimo di 30 giorni.
Al momento del contatto
telefonico, le compagnie devono informare i clienti sull’uso che verrà fatto
dei dati che li riguardano attraverso una informativa semplificata, in base ad
un modello approvato dal Garante, che verrà posta anche all’interno del taxi.
Nel caso, infine, che le compagnie taxi volessero utilizzare informazioni sui
clienti a scopi di marketing o per ricerche di mercato, dovranno richiedere il
loro esplicito consenso.
Le compagnie di radiotaxi
dovranno cancellare i dati non pertinenti e non più necessari finora raccolti e
conformarsi alle indicazioni del Garante entro il 30 ottobre 2005, a pena di
sanzioni amministrative e penali.
Compiti del Garante –
Le regole per tutelare la riservatezza nei servizi di radiotaxi – 26 luglio
2005
IL GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna,
in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe
Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe
Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Esaminate le
segnalazioni presentate da interessati e da associazioni di consumatori,
relative al trattamento di dati personali nell’ambito della fornitura di
autoservizi pubblici non di linea con riguardo alle operazioni svolte da
soggetti che raccolgono richieste di corse taxi;
Vista la normativa
internazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali e,
in particolare, la direttiva n. 95/46/Ce del 24 ottobre 1995;
Visto l’articolo 154,
commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg.
30 giugno 2003, n. 196);
Visti gli artt. 85 e 86
del d.lg. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e la
legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto mediante
autoservizi pubblici non di linea);
Visti gli elementi
acquisiti e ritenuta la necessità di prescrivere, ai sensi dell’art. 154,
comma 1, lett. c) e d), del Codice, misure ed accorgimenti a
garanzia degli interessati al fine di conformare il trattamento dei dati
personali alle disposizioni vigenti, e di vietare i trattamenti illeciti
oggetto di segnalazioni;
Viste le osservazioni
formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del
Garante n. 1/2000;
Relatore il dott.
Giuseppe Chiaravalloti;
PREMESSO:
1. Trattamento di dati
da parte dei soggetti che gestiscono servizi radiotaxi
Sono pervenute a questa
Autorità segnalazioni da parte di singoli e di associazioni per la tutela
dei diritti dei consumatori, concernenti il trattamento di dati personali
della clientela effettuato da soggetti che forniscono servizi radiotaxi.
Questi ultimi raccolgono (generalmente per via telefonica) richieste di
corse taxi nell’interesse dei titolari di licenza (art. 7 l. n. 21/1992) e,
a tal fine, registrano alcuni dati, di regola limitati al solo indirizzo di
prelievo.
Non di rado, pero’,
vengono richiesti all’interessato anche un numero di telefono (fisso o
mobile) e, talvolta, anche il suo nominativo, in particolare ove venga
prenotata una corsa per un tempo differito (anche al fine di effettuare al
cliente una chiamata di conferma, o avvertire circa ritardi o arrivi sul
luogo indicato).
In talune circostanze,
il c.d. indirizzo di prelievo ed eventualmente il nominativo del cliente
vengono ricavati, senza rivolgere al medesimo un’espressa richiesta,
associando anche in modo automatizzato il numero telefonico ad informazioni
ricavate da elenchi pubblici.
In altri casi, i dati
raccolti al momento del primo contatto, concernenti il numero telefonico e
l’indirizzo del cliente (e, seppur di rado, anche il suo nominativo),
vengono registrati per prestare il servizio in modo più sollecito (essendo
l’indirizzo di prelievo preregistrato).
In ulteriori altri
casi, vengono raccolte informazioni aggiuntive relative a comportamenti
tenuti dal cliente, con particolare riguardo alla sua assenza presso
l’indirizzo di prelievo e/o al mancato pagamento della corsa. Questa
specifica raccolta di dati è preordinata ad individuare e/o contattare in
seguito il cliente per ottenere il pagamento della corsa o per perseguire
ulteriori finalità non riferibili alla sola esecuzione del contratto (finalità
consistenti, in particolare, nel negare una successiva prestazione richiesta
al medesimo servizio radiotaxi).
Dagli elementi
acquisiti in atti, emerge che non è sempre prevista una cancellazione
automatica dei dati, e che gli stessi sono talvolta conservati a lungo,
anche per un biennio. La raccolta e la prolungata conservazione dei dati da
parte del gestore del servizio radiotaxi avvengono comunque, di regola,
all’insaputa degli interessati, in particolare per quanto riguarda le
finalità diverse da quelle direttamente collegate all’esecuzione della
prestazione.
Sotto altro profilo, è
emersa anche l’eccedenza e non pertinenza dei dati raccolti rispetto a
quelli reputati necessari per prestare il servizio richiesto dal cliente
(ossia, di regola, il solo indirizzo di prelievo e non anche l’indirizzo di
destinazione).
Al fine di conformare i
trattamenti effettuati nell’ambito dei servizi radiotaxi alla disciplina
vigente in materia di protezione dei dati personali, tenendo conto delle
finalità perseguite e delle circostanze rappresentate in concreto, il
Garante, ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. c) del Codice,
prescrive ai titolari del trattamento l’adozione delle misure e degli
accorgimenti a garanzia degli interessati di seguito specificamente
indicati, e vieta il trattamento illecito dei dati.
2. Finalità del
trattamento; pertinenza e non eccedenza dei dati
L’attività di
radiotaxi, nelle sue diverse forme, puo’ comportare un trattamento di dati
personali.
Fuori dei casi in cui
venga fornito il solo indirizzo di prelievo, viene posto in essere un
trattamento di dati personali relativo a soggetti identificati o
identificabili, quando l’indirizzo stesso è ad esempio associato al dato
nominativo di un cliente o ad un numero di utenza telefonica.
Cio’ comporta
l’applicazione della disciplina contenuta nel Codice (art. 4, comma 1, lett. b)). Tale trattamento deve quindi svolgersi nel rispetto dei principi
di finalità, necessità, liceità e correttezza, proporzionalità e
qualità dei dati (artt. 3 e 11). In caso di inosservanza di tali principi,
i dati personali trattati non possono essere utilizzati (art. 11, comma 2).
Il gestore del servizio
radiotaxi, titolare del trattamento, puo’ raccogliere solo i dati personali
pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità principale legittimamente
perseguita, che consiste nel mettere in contatto il cliente con il taxi
indicato per effettuare la corsa (art. 11, comma 1, lett. b)).
In particolare, oltre
all’indirizzo di prelievo, possono essere trattati, quando cio’ sia
necessario per dare attuazione al rapporto contrattuale agevolando l’esatta
esecuzione della prestazione, i dati relativi al nominativo del cliente ed
al suo recapito telefonico (fisso o mobile). In alcune situazioni, tali
informazioni possono, infatti, rendersi necessarie, ad esempio, per
segnalare una sopravvenienza (quale la sostituzione del taxi o il suo arrivo
anticipato o ritardato) o, con specifico riferimento alla raccolta del
nominativo, per assicurarsi che il servizio venga reso solo a chi lo abbia
effettivamente richiesto (anzichè a persona diversa).
Presso il servizio
radiotaxi, non possono in ogni caso formare oggetto di registrazione,
trattandosi di informazioni non pertinenti, i tragitti effettuati dalla
clientela. Fatta salva l’esigenza di far valere o difendere un diritto in
sede giudiziaria (trattando i dati esclusivamente per tali finalità e per
il periodo strettamente necessario al loro perseguimento), nello svolgimento
del servizio radiotaxi non possono inoltre essere trattati i dati personali
della clientela inerenti ad eventuali inadempimenti loro attribuiti; non
possono essere altresi’ registrati, oltre il tempo strettamente necessario a
rispondere ad eventuali contestazioni, informazioni relative all’assenza del
cliente presso l’indirizzo di prelievo indicato.
I trattamenti da ultimo
indicati sono infatti collegati ad una finalità diversa ed ulteriore
rispetto a quella volta a rendere possibile il trasporto della clientela, la
sola per la quale il gestore del servizio radiotaxi puo’ raccoglier