Il potere di diminuire equamente la penale, attribuito dall’art. 1384 c.c, può essere esercitato anche d’ufficio – CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite, Sentenza n. 18128 del 13/09/2005
Le Sezioni Unite, sono
state chiamate a rispondere al quesito se il potere di ridurre la penale,
conferito dall’art 1384 c.c, possa essere esercitato d’ufficio ovvero se sia
necessaria la domanda o la eccezione della parte tenuta al pagamento Le Sezioni
Unite ritengono di dovere confermare il principio affermato dalla sentenza n.
10511/99, cui si è adeguata la sentenza n. 8188/03.
L’accoglimento di questo
orientamento è dovuto essenzialmente a due elementi. Il primo, evidenzia che il
potere attribuito al giudice, di diminuire equamente la penale, mira alla tutela
e ricostituzione dell’equilibrio contrattuale, evitando che da un inadempimento
parziale o, comunque, di importanza non enorme, possano derivare conseguenze
troppo gravi per l’inadempimento, ovvero ritengono che la riduzione della
penale, non integra un diritto del debitore, ma è rimessa all’equa valutazione
del giudice, in relazione all’interesse del creditore al tempesstivo e integrale
adempimento. Quanto al secondo elemento è condivisa la necessità di una lettura
della norma di cui all’art.1384 c.c che meglio rispecchi l’esigenza di tutela di
un interesse oggettivo dell’ordinamento alla luce dei principi cosituzionali .D’alronde
si sottolinea che l’art.1384 c.c non fa alcuna menzione della necessità della
eccezione della parte o, quntomeno, della necessità che il giudice debba essere
sollecitato ad esercitare il potere di riduzione della penale conferitogli dalla
legge.
Inoltre, le Sezioni Unite
fanno richiamo anche all’autonomia contrattuale, evidenzando che nel momento in
cui la legge ha ampliato l’autonomia delle parti ha riservato al giudice un
potere di controllo sul modo in cui le parti fanno uso di questa autonomia. In
sostanza, la legge, ha spostato l’intervento giudiziale mediante l’attribuzione
al giudice del potere di controllare che la penale non fosse originariamente
manifestatamente eccessiva e non lo fosse successivamente divenuta per effetto
del parziale adempimento.
In conclusione, il potere
concesso al giudice di ridurre la penale si pone come limite all’autonomia delle
parti, posto dalla legge a tutela di un interesse generale, limite non
prefissato ma individuato dal giudice di volta in volta.
(Litis.it, 27 Settembre 2005)
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CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite, Sentenza n. 18128 del 13/09/2005