Lavoro

Uso indebito del cellulare aziendale. Legittimo il licenziamento – CASSAZIONE CIVILE, Sezione Lavoro, Sentenza n. 15334 del 09/07/2007

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E’ legittimo il licenziamento per giusta causa
del dipendente che abbia indebitamente usato, per fini personali, il cellulare
aziendale, omettendo ogni vigilanza sull’uso fattone da parte del figlio
ventenne dedito all’invio di numerosissimi SMS.  E’ quanto ha stabilito la
sezione Lavoro della Cassazione con la decisione in rassegna.

Gli
“Ermellini” hanno dapprima ricordato un consolidato orientamento secondo cui
l’elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta nei
contratti collettivi, al contrario che per le sanzioni disciplinari con effetto
conservativo, ha valenza meramente esemplificativa e non esclude, percio’, la
sussistenza della giusta causa per un grave inadempimento o per altro grave
comportamento del lavoratore, contrario alle norme della comune etica o del
comune vivere civile, alla sola condizione che tale grave inadempimento o tale
grave comportamento, con apprezzamento di fatto del giudice di merito non
sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, abbia fatto venir
meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore (ex
plurimis
Cass. n. 2906 del 2005; Cass. n. 16260 del 2004; Cass. n. 5372 del
2004).

Nella fattispecie, l’omessa diligenza nella
sorveglianza  è tale da configurare un grave inadempimento che ha fatto venir
meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore, per i profili
soggettivi ed oggettivi, per essersi protratta nel tempo e per gli indebiti
vantaggi conseguiti in danno del datore di lavoro.

 

(Marco Martini, © Litis.it, 13/09/2007

 


CASSAZIONE CIVILE,
Sezione Lavoro, Sentenza n. 15334 del 09/07/2007


(
Presidente
S. Ciciretti, Relatore A. De Renzis

SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO

Con ricorso,
depositato il 9.7.2001, XX, esponeva:

-di essere
dipendente della Telecom Italia dal 1972 con mansioni di operaio tecnico con
inquadramento nel 4° livello;

-di essere
stato licenziato dalla datrice di lavoro con lettera del 1°.2.2001, per aver
utilizzato il cellulare di dotazione aziendale a titolo personale (invio di
notevole quantità di messaggi).

Cio’
premesso, conveniva in giudizio l’anzidetta società per sentir dichiarare
l’illegittimità del licenziamento, con le conseguenti statuizioni di carattere
restitutorio e retributivo.

All’esito
dell’istruzione il Tribunale del Lavoro di Lecce con sentenza n. 5042 del 2003
respingeva il ricorso.

Tale
decisione, appellata dal XX , è stata confermata dalla Corte di Appello di
Lecce con sentenza n. 2260 del 2004.

La corte,
precisati i termini della vicenda, ha osservato che i comportamenti contestati,
consistiti nell’indebita utilizzazione per fini personali del telefono cellulare
di dotazione aziendale, configuravano una giusta causa di recesso.

La stessa
Corte ha ritenuto che la contestazione fosse stata tempestiva, essendo decorso
un lasso di tempo di poco superiore a due mesi dal perdurante comportamento
sanzionatorio, e che il provvedimento espulsivo fosse ampiamente giustificato
sia dalla gravità della sanzione sia dall’entità del danno.

Quanto infine
alla censura fondata sulla richiesta di applicazione di sanzione di tipo
conservativo, la Corte ha rilevato che la conformità della condotta contestata
alla previsione prevista dal codice civile e legale di giusta causa di
licenziamento comportava l’irrilevanza dell’indagine di quale dovesse essere la
contrattazione collettiva applicabile alla fattispecie, non essendo tassativa
l’elencazione delle ipotesi di giusta causa contenuta nei contratti collettivi.

Contro la
sentenza di appello il XX propone ricorso per cassazione con due motivi.

La Telecom
Italia resiste con controricorso, illustrato con memoria ex art. 378 C.P.C.


MOTIVI DELLA
DECISIONE

1. Con il
primo motivo il ricorrente lamenta violazione del principio di immediatezza
della contestazione, nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 Cod.
Civ. e dell’art. 7-commi 1 e 2 ” della legge n. 300 del 1970.

Il XX osserva
in particolare che la contestazione disciplinare non poteva considerarsi
tempestiva, essendo intervenuta a distanza di un anno dopo l’inizio
dell’infrazione e di sei mesi dopo la sua cessazione.

Il ricorrente
aggiunge che, trattandosi di addebiti rilevabili da fatturazioni notoriamente
bimestrali, l’abnormità del numero degli SMS e dei relativi importi era
riscontrabile con la normale diligenza.

Il XX osserva
ancora che il ritardo nella contestazione era stato voluto dalla Telecom per
sanzionare il comportamento di esso ricorrente e dei suoi colleghi secondo
quanto previsto dal nuovo contratto collettivo nazionale, entrato in vigore solo
nel mese di ottobre 2000, prevedendo il contratto del 1996/1999 soltanto una
sanzione conservativa, graduata tra il rimprovero e la sospensione del servizio
per l’utilizzo di prodotti software di proprietà
aziendale per finalità personali (viene richiamata sul punto la decisione della
Corte di Appello di Roma del 3.3.2005).

Gli esposti
rilievi sono privi di pregio e vanno disattesi.

La sentenza
impugnata ha fatto corretta applicazione del principio di immediatezza della
contestazione, che secondo il costante indirizzo di questa Corte va inteso in
senso relativo, non trattandosi di termine previsto a pena di decadenza,
giacchè, ricostruite le vicende, ha rilevato che la Telecom ebbe piena
conoscenza dei fatti solo dopo le segnalazioni ricevute dalla TIM e procedette
ad indagare sugli abusi, provvedendo alla contestazione degli addetti a distanza
di due soli mesi dal perdurante comportamento sanzionato.

Trattasi di
valutazione congruamente motivata e fondata su ragionevoli argomentazioni, a cui
il ricorrente oppone un diverso apprezzamento, non consentito in sede di
legittimità.

Il profilo
della proporzionalità della sanzione rispetto agli addebiti contestati è
comune al secondo motivo e viene esaminato in prosieguo.

2. Con il
secondo motivo il ricorrente denuncia omessa
valutazione di circostanza determinanti, nonchè motivazione illogica e
contraddittoria e violazione dell’art. 2106 Cod. Civ.

Il ricorrente
censura la sentenza impugnata, per avere, da un lato, omesso di rilevare che la
Telecom, presentando un esposto nei confronti di XX., suo figlio, e
costituendosi parte civile nei confronti di quest’ultimo aveva, per
facta concludentia, ritenuto verosimili le
giustificazioni del proprio dipendente, e dall’altro lato, per aver ritenuto in
modo apodittico che l’omessa vigilanza sull’uso del cellulare, nei confronti di
un figlio ventenne, comportasse una cosi’ grave violazione del dovere di
custodia da legittimare il licenziamento di un dipendente con oltre trenta anni
di servizio mai censurati.

Il XX
considera inoltre erronea l’impugnata decisione, per aver ritenuto che la
conformità della condotta contestata alla previsione codicistica e legale di
giusta causa di licenziamento comportasse l’irrilevanza dell’indagine circa
l’applicabilità alla fattispecie della contrattazione collettiva, in
considerazione della non tassatività delle ipotesi di giusta causa contenute
nei contratti collettivi.

Al contrario,
aggiunge il XX, nel caso di specie l’indagine ritenuta irrilevante dal giudice
di appello, non avrebbe potuto essere omessa, proprio perchè il contratto
collettivo del 1996/1999 prevedeva al massimo la sospensione dal servizio e
dalla retribuzione per dieci giorni e non la sanzione espulsiva e soltanto il
nuovo contratto collettivo sanzionava con il licenziamento il comportamento
contestato al dipendente.

La
valutazione obiettiva della proporzionalità tra infrazione e sanzione, conclude
il ricorrente, s’imponeva anche in relazione all’art. 2106 Cod. Civ. tenendosi
conto, oltre che dall’esistenza di infrazioni disciplinari, anche
dell’intensità di una condotta dolosa.

Anche il
secondo motivo è infondato.

Sul punto va
precisato che, secondo costante orientamento di questa Corte, l’elencazione
delle ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta nei contratti
collettivi, al contrario che per le sanzioni disciplinari con effetto
conservativo, ha valenza meramente esemplificativa e non esclude, percio’, la
sussistenza della giusta causa per un grave inadempimento o per altro grave
comportamento del lavoratore, contrario alle norme della comune etica o del
comune vivere civile, alla sola condizione che tale grave inadempimento o tale
grave comportamento, con apprezzamento di fatto del giudice di merito non
sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, abbia fatto venir
meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore (ex
plurimis
Cass. n. 2906 del 2005; Cass. n. 16260 del 2004; Cass. n. 5372 del
2004).

Orbene, nel
caso di specie la corte territoriale, nel recepire il richiamato orientamento
giurisprudenziale, ha valutato la condotta contestata al lavoratore sulla base
della nozione legale di giusta causa di licenziamento ex art. 2119 Cod. Civ. e
non sulla base delle ipotesi elencate dalla contrattazione collettiva.

Il giudice di
appello sulla base di tale indirizzo correttamente ha ricostruito la condotta
del XX in tutti i suoi profili (soggettivo ed oggettivo) evidenziandone
l’illecità e la gravità anche in relazione all’art. 2106 Cod. Civ., nonchè
l’entità del danno, sicchè l’addebito mosso (utilizzo del telefono cellulare
aziendale per fini personali) era tale da far venir meno la fiducia del datore
di lavoro nell’operato del dipendente (in tal senso ex plurimis cass. sentenza
n. 14507 del 29 settembre 2003; Cass. sentenza n. 6609 del 28 aprile 2003).

Corretta e
logica è anche la motivazione della sentenza impugnata circa la
proporzionalità ed adeguatezza della misura del licenziamento, in relazione ai
profili evidenzia

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