GiurisprudenzaPenale

Immigrati e sospensione condizionale della pena. No alle discriminazioni – Cassazione Penale, Sentenza 31398/2010

Un secco no alla discriminazione degli immigrati sorpresi a compiere un piccolo furto arriva dalla Corte di Cassazione. Second gli “ermellini” gli immigrati possono aver diritto alla sospensione condizionale della pena se incensurati e con un’attivita’ lavorativa stabile. Con questa motivazione la IV Sezione Penale della Cassazione, con la sentenza n. 31398/2010, ha annullato con rinvio una sentenza della Corte d’appello di Genova, che non aveva concesso la sospensione condizionale della pena ad un albanese, fermato mentre tentava di rubare un’auto.

I giudici del merito, nonostante l’immigrato fosse incensurato, gli avevano negato il beneficio tenuto conto della sua condizione di cittadino extracomunitario, privo di validi referenti sul territorio nazionale ed in particolare di stabile attivita’ lavorativa”, il che, a loro parere, portava a ritenere “non presumibile che l’imputato si astenga dal commettere ulteriori reati.
La Suprema Corte ha accolto parzialmente il ricorso dell’imputato, come sollecitato anche dalla Procura generale, rilevando che egli aveva prodotto durante il processo uno statino paga” dell’aprile 2005 da cui risultava la sua occupazione presso una societa’ de La Spezia, nonche’ “dichiarazioni sottoscritte da ufficiali della Marina Militare italiana, di conoscenza personale dell’imputato e di apprezzamento della sua attivita’ lavorativa presso la suddetta societa’”. Di tali circostanze, afferma la Cassazione il giudice d’appello non ha tenuto alcun conto nel motivare il diniego del beneficio, benche’ esse fossero atte a dimostrare la presenza di validi referenti in Italia e una stabile occupazione. (Cassazione Penale, Sezione IV, Sentenza n. 31398/2010)

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