CivileGiurisprudenza

Accertamento presuntivo. Vanno considerati anche i dati tratti dai conti dei congiunti dei soci – Cassazione Civile Sentenza n. 20862/2010

In una società di capitali a base ristretta possono essere presi in considerazione i dati tratti dai conti bancari dei soci, ed anche dei congiunti di costoro, purché emergano dall’esame comparato dei dati elementi presuntivi ulteriori che facciano ritenere la riferibilità dei conti alla gestione sociale.
In sostanza, grava sulla Amministrazione l’onere di esporre fatti costituenti presunzioni gravi, precise e concordanti circa la asserita “confusione” patrimoniale tra soci, congiunti degli stessi e la società.

Cassazione Civile, Sezione Quinta Tributaria, Sentenza n. 20862 del 08/10/2010

 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società XXXX s.r.I, impugnava nell’anno 2000 un avviso di accertamento dell’Ufficio Imposte dirette di Roma, con il quale era elevato il reddito della stessa per l’anno 1993, con applicazione delle conseguenti imposte IRPEG ed ILOR, oltre interessi e sanzioni.

Sosteneva la contribuente la illegittimità dell’avviso ed in particolare della valutazione ivi operata di dati tratti da accertamenti bancari non relativi alla gestione dell’impresa.

La Commissione Tributaria Provinciale di Roma respingeva il ricorso.

Appellava la società e la Commissione Tributaria Provinciale del Lazio con sentenza n. 206/1104 in data 19-10-2004 depositata il 15-12-04 accoglieva il gravame, annullando l’avviso di accertamento.

Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione il Ministero della Economia e della Finanze e la Agenzia delle Entrate, con un motivo.

La società, posta nel frattempo in liquidazione, non svolge attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, va rilevata la inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero della Economia e della Finanze: nel caso di specie al giudizio innanzi la Commissione Regionale ha partecipato l’ufficio periferico di Roma della Agenzia delle Entrate successore a titolo particolare del Ministero, ed il contraddittorio è stato accettato dal contribuente senza sollevare alcuna eccezione sulla mancata partecipazione del Ministero, che così risulta, come costantemente ha rilevato la giurisprudenza di questa Corte, ( a plurimis v. Cass. n. 3557/2005) estromesso implicitamente dal giudizio, con la conseguenza che la legittimazione a proporre ricorso per cassazione sussisteva unicamente in capo alla Agenzia.

La Agenzia con l’unico motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 32, 39, 40 Dpr n. 600/1973; 2727 2729 c.c.; 112, 115, 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c, nonché omessa motivazione su punti decisivi della controversia, ex art 360 n. 5 c.p.c.
Espone l’Ufficio che la Commissione ha errato nel ritenere ingiustificata ed illegittima la valutazione in sede di accertamento nei confronti della società dei dati tratti dai conti bancari sottoposti a verifica di cui erano titolari i membri (coniuge e figlia convivente) del nucleo familiare del legale rappresentante della società, N. M., in presenza di contabilità ritenuta regolare.

Sostiene a tale proposito che la giurisprudenza consolidata di questa Corte ha espresso il principio secondo cui ”la acquisizione delle risultanze dei conti correnti bancari non può ritenersi limitata, in caso di società di capitali, ai conti formalmente intestati alla società, ma può estendersi anche a quelli intestati a soci o amministratori, purché sia fornita la prova, anche tramite presunzioni, della natura fittizia della intestazione o comunque della riferibilità alla società dei conti medesimi.”

Rileva che l’Ufficio aveva tratto tali presunzioni dal fatto che la società aveva una base ristretta, formata da due soci, di cui uno amministratore della società e l’altro coniuge deI primo, per cui era stata ritenuto un diretto collegamento tra i conti intestati ai due soci e quelli della società, nonché la riferibilità alla società delle movimentazioni bancarie riscontrate sui conti dei soci.
Assumeva che in ipotesi simili fosse notorio che si realizza una” sorta di confusione ” tra il patrimonio sociale ed il patrimonio personale dei singoli soci e che, su tale base presuntiva, prende vigore la inversione dell’onere della prova per cui spetta al contribuente provare la non inerenza delle movimentazioni alla gestione della impresa.

Il motivo è fondato.

E’ infatti assodato che in una società di capitali a base ristretta possono essere presi in considerazione i dati tratti dai conti bancari dei soci, ed anche dei congiunti di costoro, purché emergano dall’esame comparato dei dati elementi presuntivi ulteriori che facciano ritenere la riferibilità dei conti alla gestione sociale.
In sostanza, grava sulla Amministrazione l’onere di esporre fatti costituenti presunzioni gravi precise e concordanti circa la asserita ”confusione” patrimoniale tra soci, congiunti degli stessi e la società.

Nella specie, con asserzione che non trova smentita nella motivazione della sentenza l’Ufficio ha riferito che nei conti in riferimento emergevano movimentazioni di denaro non giustificabili in relazione alla natura privata dei conti stessi.

Ne consegue che l’elemento presuntivo giustificante l’accertamento sussiste e pertanto prende vigore la presunzione di cui all’art. 32 DPR n. 600 del 1973, con onere della prova a carico della contribuente di giustificare le singole poste contabili.

La sentenza deve quindi essere cassata e la causa rinviata per nuovo esame a diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che provvederà anche sulle spese di questa fase di legittimità

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Ministero; accoglie il ricorso della Agenzia; cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame, anche per le spese, a diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.

Depositata in Cancelleria il 08.10.2010

 

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