CivileGiurisprudenza

Risarcibile il danno da iscrizione ipotecaria illegittima – Cassazione Civile, Sentenza n. 22267/2010

Equitalia e qualunque soggetto che iscriva un’ipoteca illegittima su di un immobile – compromettendone la commerciabilità – rischia il risarcimento del danno. Lo afferma la Cassazione – sentenza n. 22267 dello scorso 2 novembre 2010 – che ha confermato la condanna al risarcimento del danno statuita della corte di appello di Genova ai danni di un avvocato che aveva fatto iscrivere su di un immobile un’ipoteca poi rivelatasi illegittima. La corte di merito di secondo grado aveva condannato il professionista al risarcimento del danno subito dalla proprietaria dell’immobile per la mancata disponibilità della somma costituente fondo fiduciario per la cancellazione della garanzia, dal 2001 al 2005, anno in cui il Tribunale di Savona aveva dichiarato l’illegittimità dell’iscrizione.

Secondo gli Ermellini, l’iscrizione illegittima dell’ipoteca giudiziale su un immobile, a causa del pregiudizio che reca su bene e sul proprietario dello stesso, per mancata o ridotta commerciabilità dell’immobile, dà diritto al proprietario di ottenere il risarcimento del danno  subito a causa della non disponibilità della somma di denaro sottoposta a garanzia.
Ove risulti accertata la illegittimità dell’iscrizione e – affermano i giudici – venga quindi meno la sua fattispecie costitutiva,  sussiste una situazione apparente che può creare difficoltà alla commerciabilità del bene, sia scongiurando eventuali proposte di acquisto di terzi sia imponendo un onere di dimostrazione al terzo che voglia acquistare il bene o un diritto su di esso che l’ipoteca non ha più effettività. Ne discende che la permanenza dell’iscrizione pur dopo che sia acclarata l’insussistenza della sua fattispecie costituiva rende ancora configurabile il danno evento derivante da essa e semmai si tratta di valutare se in concreto si sono prodotti danni successivamente.
E ancora, in dipendenza del danno evento, costituito dalla permanenza dell’iscrizione che poi sia risultata illegittima, si possono verificare ulteriori pregiudizi tanto se si perde una o più occasioni di commerciare il bene (perché il possibile acquirente non stima conveniente acquistare il bene), sia se il bene si riesca a commerciare e, tuttavia, subendo una qualche diminuzione delle utilitates che si sarebbero conseguite se il bene fosse stato libero, cioè conseguendo una diminuzione del prezzo o conseguendo un prezzo vile.

Un pensiero su “Risarcibile il danno da iscrizione ipotecaria illegittima – Cassazione Civile, Sentenza n. 22267/2010

  • Giuseppe

    Buongiorno,

    sono un giovane avvocato del Foro di Napoli e sto seguendo una questione che mi ha portato a imbattermi in questo utilissimo artciolo.
    Vi chiedo, pertanto, se possibile di inviarmi il testo integrale della sentenza di riferimento. (mio indirizzo e-mail: giusco10@hotmail.com)
    Ve ne sarei infinitamente grato.
    Grazie infinite e buona giornata.
    Avv. Giuseppe Scognamiglio

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