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Corte Ue, la vendita unita ai premi non è pratica commerciale sleale

È la conclusione degli eurogiudici su una questione controversa che coinvolge la normativa fiscale austriaca

La direttiva comunitaria 2005/29/CE è l’ultima in termini cronologici e prende il posto di altre precedenti direttive come la 84/450/CEE, la 97/7/CE e, infine, la 2002/65/CE. La controversia riguarda due società operanti nel settore dell’editoria, nell’ambito della quale la convenuta è chiamata in causa per una vendita associata ad alcuni premi.

La normativa comunitaria
La normativa in ambito comunitario di riferimento è costituita dalla direttiva Ue dell’11 maggio 2005, 2005/29/CE. L’articolo 1 della direttiva è volto alla tutela del consumatore attraverso il corretto funzionamento del mercato interno. E questo attraverso l’armonizzazione delle disposizioni legislative volte al contrasto delle pratiche commerciali sleali. Il successivo articolo 2, lett. d), offre una esatta definizione di pratica commerciale. All’articolo 3, invece, definisce l’ambito delle pratiche commerciali sleali a cui si applica la direttiva. L’articolo 5 dispone il divieto delle pratiche commerciali definendo alcune caratteristiche alla presenza delle quali sussiste la fattispecie di pratica commerciale. L’allegato I, infine, contiene una elencazione di pratiche commerciali che costituiscono, in ogni caso, pratiche commerciali sleali.

La legge federale del 1984 contro la concorrenza sleale
L’articolo 9 a, della legge federale attribuisce la possibilità di tutela avverso comportamenti commerciali volti ad attribuire ai consumatori omaggi gratuiti o premi in aggiunta all’acquisto di prodotti o servizi. Tale tutela è prevista anche quando l’attribuzione gratuita dei premi sia fatta dissimulando una vendita a un prezzo complessivo dei prodotti o servizi. Scorrendo la legge federale si trovano disposizioni volte ad esentare da quanto disposto sopra alcune tipologie di omaggi o di modalità in cui l’omaggio venga concesso.

L’oggetto della controversia
Negli ultimi mesi del 2007, la società convenuta attraverso il quotidiano di sua proprietà, organizzava l’elezione del calciatore dell’anno, abbinando a tale votazione la vincita di una cena col calciatore proclamato vincitore. Pertanto, la società ricorrente sostenendo che si trattasse di un premio illecito (articolo 9 a, primo comma, della legge federale contro la concorrenza sleale) faceva ricorso al Tribunale commerciale di Vienna chiedendo la sospensione del premio. Di contro, la società convenuta adiva, sulla questione, la Corte di appello di Vienna che si pronunciava ritenendo lecita la pratica controversa in quanto la stessa non sortirebbe l’effetto di moltiplicare le vendite del giornale. Stando così le cose la società ricorrente si rivolgeva alla Corte di cassazione austriaca ottenendo il rinvio alla decisione dei giudici della Corte di giustizia europea. Quest’ultima, nel rinviare la questione ai togati europei sottolineava come l’articolo 9, n. 1, primo comma della legge federale austriaca è volto a tutelare, da pratiche di concorrenza sleale, sia i consumatori che le imprese. Il dubbio da chiarire concerne se il richiamato articolo 9 sia compatibile con la direttiva 2005/29/CE volta alla tutela esclusiva dei consumatori.

Le questioni pregiudiziali
Il giudice nazionale, nella decisione di rinvio ai giudici della Corte Ue, pone sostanzialmente due questioni pregiudiziali. Nella prima questione, il giudice del rinvio pone il dubbio se alla luce della direttiva 2005/29/CE sia compatibile una norma nazionale, come quella di cui alla causa principale, che, nell’interesse alla tutela dei consumatori, disponga il divieto generale di vendite associate a concorsi a premio. Altra prerogativa della normativa nazionale è la pretesa salvaguardia della pluralità dei mezzi di informazione nonché la tutela dei concorrenti più svantaggiati. In seconda battuta, a condizione che la normativa nazionale sia dichiarata incompatibile, il giudice del rinvio pone la questione se dover annoverare quali pratiche commerciali sleali, articolo 5, n. 2, direttiva 2005/29/CE, la vendita di prodotti associata a dei premi laddove la possibilità di vincere costituisca la causa dell’acquisto.

Le osservazioni della Corte
Per una corretta disanima della prima questione pregiudiziale, i giudici hanno dovuto in primo luogo dissertare sulla definizione di pratiche commerciali. In ottemperanza a quanto sancito dall’articolo 2, lett. d), della direttiva 2005/29 costituisce pratica commerciale “qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresi la pubblicità e il marketing, posta in essere da un professionista, direttamente connessa alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori”.  Ebbene nessun rilievo può essere mosso nell’affermare che la campagna promozionale di cui alla causa principale rientra nel novero delle pratiche commerciali ai sensi del richiamato articolo 2.                      
I giudici europei propendono, come del resto il governo austriaco, a ritenere che l’articolo 9 a , n. 1, della legge federale contro la concorrenza sleale del 1984 rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 2005/2009. Infatti la norma nazionale, se è vero che ha altri obiettivi quali la tutela della pluralità dell’informazione in Austria rispetto alla mera tutela verso pratiche commerciali sleali, per il legislatore nazionale tale norma ha la funzione di garantire la conformità del diritto nazionale alle disposizioni comunitarie.  Sebbene la direttiva 2005/29 costituisca una sorta di quadro normativo di riferimento per la lotta alle pratiche di concorrenza sleale delle imprese, i singoli Stati membri non possono adottare normative nazionali con misure più restrittive di quelle previste dalla direttiva. L’articolo 5, n.2, stabilisce quando una pratica commerciale debba ritenersi sleale e cioè laddove la stessa non rispetti norme di diligenza professionale o falsi i comportamenti economici. L’allegato I della direttiva 2005/29 contiene una categorica elencazione delle pratiche commerciali sleali e tra queste, occorre sottolineare, non rientra la politica commerciale controversa nella causa principale. Per queste ragioni le operazioni commerciali che alla vendita di prodotti e servizi abbinano l’offerta gratuita di premi non può essere vietata. La circostanza, esaminata nella seconda questione pregiudiziale, se la possibilità di partecipare a un concorso a premi possa alterare o meno il comportamento economico di un soggetto non può ritenersi una pratica contraria alle norme di diligenza professionale e pertanto non da vietare in quanto pratica commerciale sleale.

Le conclusioni dei giudici europei
I togati comunitari, nella conclusione, hanno dichiarato che la direttiva 2005/29/CE non consente alla  normativa nazionale di stabilire un divieto, a carattere generale, di campagne commerciali di vendita di prodotti e servizi associate alla concessione di premi. In altri termini, la prima questione pregiudiziale viene risolta vietando normative volte a impedire la vendita di prodotti accompagnati da premi. Appurata la soluzione affermativa della prima questione, nella decisione sulla seconda questione pregiudiziale i giudici sanciscono l’ammissibilità della partecipazione a concorsi a premi associati all’acquisto di prodotti, nella fattispecie di un giornale, non costituendo (articolo 5, n. 2, direttiva 2005/29/CE) una pratica commerciale sleale. 
 
Andrea De Angelis

fonte: fiscooggi.it

 

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