Corte CostituzionaleGiurisprudenza

Riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili – Corte Costituzionale, Sentenza n. 342/2010

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 230, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2010), sollevata dalla Regione siciliana, in riferimento agli artt. 36 e 37 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), e all’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), con il ricorso in epigrafe.

Finanza regionale – Imposte e tasse – Riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentari – Conseguente differimento dei termini per il versamento della relativa imposta sostitutiva – Riserva all’erario dello Stato delle “maggiori entrate” – Ritenuto contrasto con la regola che consente di riservare all’erario statale esclusivamente le nuove entrate tributarie e non anche le imposte sostitutive di entrate già di spettanza regionale – Lamentata decurtazione delle entrate tributarie regionali.

CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 342 del 26/11/2010

composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 230, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2010), promosso dalla Regione siciliana con ricorso notificato il 1° marzo 2010, depositato in cancelleria il 5 marzo 2010 ed iscritto al n. 34 del registro ricorsi 2010.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 3 novembre 2010 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

uditi l’avvocato Beatrice Fiandaca per la Regione siciliana e l’avvocato dello Stato Maria Letizia Guida per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. – La Regione siciliana, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, con ricorso del 25 febbraio 2010, notificato al Presidente del Consiglio dei ministri in data 1° marzo 2010 (ma consegnato, a tal fine, all’Ufficiale giudiziario in data 27 febbraio 2010), ha sollevato, in via principale, questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 230, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2010), con riferimento agli artt. 36 e 37 dello Statuto di autonomia regionale (regio decreto 15 maggio 1946, n. 455, recante «Approvazione dello Statuto della Regione siciliana») e all’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia finanziaria).

1.1. – Riferisce la Regione ricorrente che il comma 229 del medesimo art. 2 della legge n. 191 del 2009, consentendo la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti sino al 1° gennaio 2010 e non sino al 1° gennaio 2008, come precedentemente previsto, ha, conseguentemente, differito al 31 ottobre 2010 anche il termine, già fissato al 31 ottobre 2008, per il versamento della imposta sostitutiva e per la redazione ed il giuramento della perizia estimativa, di cui all’art. 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 (Diposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.

Aggiunge la ricorrente che il comma 230 dell’art. 2 della legge n. 191 del 2009 – cioè la disposizione censurata – stabilisce che le «maggiori entrate» derivanti dall’applicazione del comma 229 affluiscono ad un fondo speciale, di cui al successivo comma 250 del già citato art. 2. Ciò al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori della istruzione e della organizzazione di eventi celebrativi, indicati nell’Elenco 1 allegato alla legge n. 191 del 2009, tutti, secondo la ricorrente, legati ad esigenze dello Stato già previste da altre leggi nazionali.

1.2. – Tanto premesso, ritiene la Regione che l’art. 2, comma 230, della legge n. 191 del 2009 violi gli artt. 36 e 37 dello Statuto di autonomia regionale nonché l’art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, il quale detta le disposizioni di attuazione dello Statuto in materia finanziaria.

Osserva infatti la difesa siciliana che le «maggiori entrate» di cui all’art. 2, comma 230, della legge n. 191 del 2009 non derivano né dalla istituzione di una nuova imposta né dall’aumento della aliquota relativa ad una imposta preesistente, ma dalla riapertura dei termini per il versamento di un’imposta sostitutiva già prevista; ciò farebbe escludere la ricorrenza dei presupposti fissati dall’art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965 per la loro attribuzione all’Erario.

Infatti il gettito derivante dalla riscossione della, già esistente, imposta sostitutiva, oltre che privo del carattere della novità, non è volto a soddisfare specifiche esigenze dello Stato, essendo destinato a confluire in un fondo – già previsto dall’art. 7-quinques, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 – la cui finalità è la soddisfazione di plurime esigenze finanziarie, né ne è identificato specificamente l’impiego, dovendo essere questo successivamente precisato – tramite futuri decreti che dovranno essere emanati dal Presidente del Consiglio dei ministri – scegliendo fra quelli indicati nel richiamato Elenco 1 allegato alla legge n. 191 del 2009.

1.3. – Precisa ancora la ricorrente che, in passato, il gettito dell’imposta sostitutiva è sempre stato attribuito alla Regione, come, peraltro, si è anche verificato per quello derivante dalla imposta sostituita.

Né è corretta la qualificazione di «maggiori entrate» attribuita a quelle derivanti dalla applicazione della norma censurata. Infatti, se è vero che il versamento della imposta sostitutiva potrebbe nell’anno 2010 determinare, relativamente a tale periodo, un incremento delle entrate tributarie, a ciò si accompagnerebbe, riguardo agli anni successivi, un decremento delle medesime per effetto del mancato o ridotto versamento della imposta sostituita.

1.4. – La ricorrente ricorda che, secondo il dettato degli artt. 36 e 37 dello Statuto di autonomia siciliana e dell’art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965 – fatta eccezione per le nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato per legge a soddisfare particolari finalità, contingenti o continuative, dello Stato legislativamente precisate – spettano alla Regione siciliana, fra l’altro, tutte le entrate tributarie, comunque denominate, riscosse nell’ambito del suo territorio. Poiché, nel caso in questione, non ci si trova di fronte ad una nuova imposta – essendo solamente stati prorogati i termini relativi ad una preesistente imposta sostitutiva – la Regione ritiene che la riserva allo Stato, disciplinata dal comma 230 dell’art. 2 della legge n. 191 del 2009, delle «maggiori entrate» tributarie configuri la violazione dei suddetti parametri costituzionali, cagionandole un pregiudizio economico, dato che viene assegnato allo Stato il gettito derivante da un’imposta che ne sostituisce un’altra, il cui gettito sarebbe andato alla Regione.

Prosegue la ricorrente affermando come, secondo la giurisprudenza di questa Corte, per nuove entrate tributarie debbano intendersi soltanto quelle derivanti da un atto impositivo nuovo, in mancanza del quale l’entrata non si sarebbe verificata, e che è preclusa la devoluzione allo Stato di entrate tributarie, riscosse nel territorio siciliano, prive del carattere della novità.

Ribadita, pertanto, la carenza di tale carattere nell’ipotesi in questione – poiché la disciplina impugnata incide su fattispecie già oggetto di tassazione ed il cui provento era di specifica e sicura spettanza regionale – la ricorrente chiede che venga dichiarata la illegittimità costituzionale del comma 230 dell’art. 2 della legge n. 191 del 2009, in quanto lesivo delle attribuzioni regionali in materia finanziaria quali risultanti dagli artt. 36 e 37 dello Statuto di autonomia e dall’art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965.

2. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

2.1. – Ritiene, infatti, la difesa erariale che la interpretazione della disposizione censurata operata dalla ricorrente sia incoerente e frutto di un esame della stessa non coordinato col restante tessuto normativo in argomento.

Rilevato che il comma 229 dell’art. 2 della legge n. 191 si limita a prorogare l’efficacia delle disposizioni già contenute negli artt. 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni in tema di formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2002), disposizioni queste ultime già, d’altra parte, oggetto di precedenti proroghe contenute in diversi provvedimenti legislativi, e che, in passato, come affermato anche dalla ricorrente, il gettito tributario derivante dalla applicazione di siffatta normativa era stato attribuito alla Regione siciliana, non appare chiaro alla resistente difesa il motivo per cui la Regione ritenga ora che, diversamente da quanto sinora avvenuto, dalla proroga disposta con la legge n. 191 del 2009 deriverebbe la devoluzione allo Stato del gettito dell’imposta sostitutiva. Ad avviso dell’Avvocatura una lettura coerente delle disposizioni in questione dovrebbe far ritenere la continuità dell’applicazione dei criteri finora seguiti nella assegnazione delle risorse finanziarie derivanti dall’imposta sostitutiva.

2.2. – La diversa interpretazione fornita dalla ricorrente si fonda esclusivamente su di un dato letterale, trascurando i risultati cui si perviene tramite un’esegesi di tipo sistematico, che tenga conto della prassi previgente e dei principi costituzionali in materia. Deve, infatti, riconoscersi che il comma 229 dell’art. 2 della legge n. 191 del 2009 ha inteso prorogare non solo la normativa sostanziale concernente l’imposta sostitutiva contenuta negli artt. 5 e 7 della legge n. 448 del 2001, ma l’intero pertinente corpus normativo, ivi compreso l’art. 79 della legge ultima citata, il quale contiene una clausola di salvaguardia in base alla quale le disposizioni di cui alla legge n. 448 del 2001 sono applicabili nei confronti di Regioni e Provincie speciali compatibilmente con quanto prevedono gli statuti di autonomia.

Così come per le precedenti proroghe, in relazione alle quali non si è mai posta in dubbio la persistenza della clausola di salvaguardia, anche nel caso presente non vi è ragione di ritenere che sia stato alterato il consolidato sistema di riparto del gettito della imposta sostitutiva, quale derivante dall’applicazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 36 e 37 dello statuto di autonomia della Regione siciliana e alle relative norme di attuazione.

Soggiunge, peraltro, la difesa erariale che non sarebbero condivisibili le considerazioni svolte dalla ricorrente in ordine al fatto che le disposizioni di cui al comma 250 dell’art. 2 della legge n. 191 del 2009 non comporterebbero la destinazione delle maggiori entrate tributarie derivanti dalla applicazione della imposta sostitutiva a particolari finalità dello Stato, tale da giustificarne, in via astratta, la attribuzione a quest’ultimo. Ritiene, infatti, l’Avvocatura che la specifica e puntuale individuazione nell’Elenco 1 allegato alla legge n. 191 delle finalità per le quali è istituito il fondo cui, in linea di principio, affluisce il gettito dell’imposta sostitutiva, ricorrendo i requisiti previsti dall’art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, consentirebbe la deroga all’abituale criterio di attribuzione delle entrate tributarie relative alla Regione siciliana.

3. – In prossimità della udienza pubblica, la ricorrente Regione siciliana ha depositato una memoria illustrativa nella quale insiste per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impugnata. In particolare, contesta la perdurante applicabilità dell’art. 79 della legge n. 448 del 2001, escludendo, altresì, che sussistano i requisiti che, in base a quanto prevedono le norme di rango costituzionale, giustificherebbero la mancata attribuzione alle finanze regionali del gettito dell’imposta sostitutiva di cui alla legge ultima citata.

4. – Anche l’Avvocatura dello Stato ha depositato una breve memoria illustrativa, nella quale ribadisce che, dovendo le disposizioni legislative essere interpretate in senso conforme a Costituzione, l’art. 2, comma 229, della legge 191 del 2009, nel differire ulteriormente i termini di applicazione del regime della imposta sostitutiva prevista dagli artt. 5 e 7 della legge n. 448 del 2001, ha inteso prorogare la applicabilità dell’intera normativa riferita a detto tributo, ivi compreso, pertanto, l’art. 79 della legge n. 448 del 2001, che, facendo salve le prerogative di Regioni e Provincie ad autonomia speciale, esclude la applicabilità, nella parte loro riferibile, del censurato comma 230 dell’art. 2 della legge n. 191.

Tale considerazione, secondo quanto dalla medesima sostenuto, assorbe i rilievi, che pur l’Avvocatura conferma, sulla non lesività per le prerogative siciliane dell’eventuale destinazione del gettito della imposta sostitutiva riscossa sull’isola al fondo di cui al comma 250 del medesimo art. 2 della legge n. 191.

Considerato in diritto

1. – La Regione siciliana ha sollevato, con riferimento agli artt. 36 e 37 dello Statuto di autonomia regionale (regio decreto 15 maggio 1946, n. 455, recante «Approvazione dello Statuto della Regione siciliana») e all’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 230, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2010), nella parte in cui prevede che le maggiori entrate tributarie derivanti dalla applicazione del comma 229 dello stesso art. 2 della citata legge n. 191 del 2009 «affluiscono al fondo di cui al comma 250 con le modalità ivi previste».

2. – Onde meglio comprendere l’esatta portata della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione siciliana, è necessario ricostruire, in maniera meno sintetica di quanto fatto nel ricorso introduttivo del giudizio, l’articolato tessuto normativo nel quale si va ad inserire la disposizione oggetto di censura.

2.1. – Con gli artt. 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale – Legge finanziaria 2002), il legislatore aveva previsto che, ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’art. 67 (già art. 81), comma 1, lettere a), b), c) e c-bis), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), di seguito TUIR, fosse possibile assumere quale valore iniziale – sulla base del quale calcolare, appunto, la plusvalenza o la minusvalenza realizzata all’atto delle cessione dei beni – anziché il costo o il valore di acquisto, rispettivamente, di titoli, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati, ovvero di terreni edificabili e con destinazione agricola, tutti posseduti al 1° gennaio 2002, quello determinato tramite perizia giurata di stima riferita a tale data.

Condizione necessaria per poter accedere a tale meccanismo di calcolo delle plusvalenze – rientranti, in linea di principio, nel novero dei cosiddetti «redditi diversi» soggetti, come tali, a tassazione – (o delle minusvalenze) era il pagamento di un’imposta – sostitutiva di quella che si sarebbe dovuta versare in ragione della plusvalenza in ipotesi successivamente realizzata – pari, nel caso di partecipazioni societarie di cui all’art. 5 della legge n. 448 del 2001, a seconda che la partecipazione fosse o meno qualificata ai sensi delle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell’art. 67 del TUIR, al 4 o al 2 per cento del valore di stima, e, nel caso di terreni, edificabili e con destinazione agricola, pari al 4 per cento del valore di stima. Il versamento della imposta sostitutiva, o, quantomeno, della prima delle tre rate in cui il pagamento poteva essere frazionato, doveva avvenire entro il 16 dicembre 2002.

Successivamente, i termini temporali di applicazione di tale normativa sono stati più volte differiti: ciò a partire dal decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 febbraio 2003, n. 27, nel quale, all’art. 2, comma 2, si è espressamente previsto che le disposizioni di cui ai ricordati artt. 5 e 7 della legge n. 448 del 2001 si applichino con riguardo a partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e terreni edificabili e agricoli detenuti sino al 1° gennaio 2003, prevedendosi altresì il differimento al 16 maggio 2003 del termine sia per la redazione ed il giuramento della perizia di stima che per il pagamento della imposta sostitutiva o della prima rata del suo importo.

Come accennato, il legislatore è, quindi, nuovamente intervenuto sui predetti termini, differendoli con ulteriori provvedimenti (che è superfluo elencare analiticamente) per ben otto volte. In tutti questi casi, è opportuno precisare, il legislatore è, peraltro, sempre intervenuto novellando non il testo normativo primigenio, cioè gli artt. 5 e 7 della legge n. 448 del 2001, ma quello contenuto nell’art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 282 del 2002.

L’ultima modifica – che viene censurata dalla Regione siciliana nella parte che ritiene le si applichi – è quella contenuta nel comma 229 della legge n. 191 del 2009, per effetto della quale il metodo di determinazione tramite perizia di stima del valore base su cui calcolare eventuali plusvalenze (o minusvalenze) è applicabile per le partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati o per terreni, edificabili e agricoli, detenuti sino al 1° gennaio 2010 e l’imposta sostitutiva, o la prima rata di essa, può essere versata non oltre il 31 ottobre 2010, data entro la quale deve essere redatta e sottoposta a giuramento anche la ricordata perizia.

Come detto, il successivo comma 230 dell’art. 2 della legge n. 191 del 2009, cioè la disposizione oggetto del giudizio di legittimità costituzionale, prevede che le maggiori entrate realizzate per effetto della applicazione del comma 229, cioè per effetto del pagamento della imposta sostitutiva, affluiscano, con le modalità ivi previste, al fondo di cui all’ulteriore comma 250.

3. – Sulla base dell’assunto interpretativo, non espressamente dichiarato ma logicamente sottinteso, che l’effetto della disposizione censurata sia la destinazione al fondo in discorso dell’integrale importo della imposta sostitutiva come sopra percepita, ricomprendendo in esso anche le somme a tale titolo riscosse nella Regione siciliana, detta Regione lamenta che, in tale modo, sarebbero stati violati i principi costituzionali in tema di finanza regionale, contenuti negli artt. 36 e 37 dello Statuto di autonomia e nell’art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, in base ai quali, invece, sono di spettanza regionale, salve talune eccezioni che, per quanto di rilevanza, saranno brevemente esaminate in seguito, oltre alle entrate tributarie deliberate dalla Regione stessa e che in questa sede non interessano, anche quelle erariali, dirette ed indirette, comunque denominate, riscosse nell’ambito del suo territorio.

4. – La questione non è fondata nei termini di seguito specificati.

L’assunto della Regione non trova – a seguito di una complessiva esegesi della normativa che sia orientata nel senso del rispetto dei principi costituzionali e tenga altresì conto della pacifica esperienza giuridica formatasi attorno alla normativa stessa – nel dato legislativo un adeguato riscontro, tale da farlo ritenere condivisibile.

4.1. – Deve, infatti, rilevarsi, come segnalato dalla difesa dello Stato, che gli artt. 5 e 7 della legge n. 448 del 2001 sono inseriti in un testo legislativo che ha, come disposizione di chiusura, l’art. 79 il quale, al comma 2, espressamente prevede che «le disposizione della presente legge […fra le quali appunto sono anche gli artt. 5 e 7…] sono applicabili alle regioni a statuto speciale e alle provincie autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti».

Non vi è dubbio che l’applicazione di siffatta clausola di salvaguardia esclude che, per ciò che concerne la Regione siciliana, il gettito della imposta sostitutiva prevista dalle due norme di legge sopra richiamate, se riscosso nell’ambito della Regione, possa avere altra destinazione che non la Regione stessa.

Infatti condizione imprescindibile (trascurando quelle ulteriori derogatorie) acciocché, operando la disciplina d’eccezione contenuta nell’art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, un’entrata tributaria erariale, seppur riscossa in Sicilia, affluisca alle casse dello Stato (e non a quelle della Regione) è che si tratti di una nuova entrata tributaria, per tale dovendosi necessariamente intendere una entrata aggiuntiva che non venga anticipatamente a sostituire quelle già in precedenza previste siccome spettanti alla Regione.

4.2. – In tal senso già si è puntualmente espressa la giurisprudenza di questa Corte là dove ha precisato, sia pure con riferimento ad altra Regione a statuto speciale, che – essendo stato previsto, per effetto di una disposizione sopravvenuta, quale meccanismo per la riscossione di un preesistente tributo, il versamento anticipato di un acconto e, in un secondo tempo, il versamento del saldo – la attribuzione dell’acconto all’Erario è illegittima, in presenza di disposizioni di rango costituzionale che assegnano alla Regione il gettito della preesistente imposta. Ciò in quanto, diversamente operando, l’effetto della disposizione sopravvenuta non sarebbe quello «di lasciare invariato il gettito per la Regione, facendo beneficiare solo lo Stato di un aumento di entrate determinato dalla nuova disciplina legislativa; ma quello di avocare allo Stato l’intero importo di un gettito tributario […] in precedenza ripartito fra Stato e Regioni» (sentenza n. 198 del 1999).

È questo il caso anche della imposta sostituiva ora in questione, posto che il metodo di determinazione del valore base previsto dagli artt. 5 e 7 della legge n. 448 del 2001 ed il versamento della imposta sostitutiva ivi disciplinata andrà logicamente ad incidere, comportandone una diminuzione, sull’ammontare delle imposte che si potrebbero riscuotere, in ragione delle maggiori plusvalenze realizzate, ove non si facesse ricorso al citato metodo.

Del resto, nella sentenza n. 29 del 2004 che ha affrontato in modo specifico il caso della spettanza di un’imposta sostitutiva riscossa nell’ambito territoriale della Regione siciliana, si è chiarita la caratteristica di tale tributo, precisando che «non si tratta di una nuova entrata, ma di una imposta sostitutiva di tributi di pacifica spettanza regionale (sentenza n. 49 del 1972), e, di conseguenza, si è fuori dall’ipotesi eccezionale prevista a favore dello Stato dall’art. 2 delle norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia finanziaria, secondo il quale spettano alla Regione siciliana “tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell’ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime”».

4.3. – Né, ad avviso di questa Corte, varrebbe obiettare, come invece sostanzialmente fatto dalla Regione ricorrente nella sua memoria illustrativa, che la clausola di salvaguardia è espressamente contenuta solo nella legge n. 448 del 2001 e non anche nel decreto-legge n. 282 del 2002 che, per la prima volta, ha differito i termini di operatività degli artt. 5 e 7 della legge n. 448 del 2001, né in tutte le numerose ulteriori proroghe disposte con successivi provvedimenti normativi.

Appare, infatti, indubbio che, là dove l’art. 2 del decreto-legge n. 282 del 2002, nelle sue molteplici versioni, ha rinnovato la applicabilità delle più volte ricordate disposizioni di cui agli artt. 5 e 7 della legge n. 448 del 2001, anche per epoche successive a quelle originariamente stabilite, ha tuttavia mantenuto fermi tutti gli altri limiti, non temporali, riguardanti la applicazione delle disposizioni medesime, ivi compresi quelli derivanti dal rispetto delle norme statutarie, o di relativa attuazione, pertinenti le Regioni speciali e le Provincie autonome.

Si tratta, del resto, di un percorso argomentativo già seguito da questa Corte nei sopra ricordati casi in cui l’imposta, riscossa nella Regione Sardegna, è venuta ad anticipare un successivo pagamento (sentenza n. 198 del 1999) e in cui, nella Regione siciliana, è venuta a sostituirlo (sentenza n. 29 del 2004). Ad analoga conclusione questa Corte è pervenuta anche nelle sentenze n. 430 del 1996 e n. 92 del 2003, relative ad imposte riscosse in Sicilia, nelle quali si è affermato che «La questione proposta dalla Regione siciliana si risolve, pertanto, nell’ambito interno all’interpretazione della legge denunciata, la quale non prevede e non consente, essa stessa, l’attribuzione allo Stato di entrate tributarie erariali in contrato con le norme di attuazione dello statuto siciliano in materia finanziaria, e, dunque, se non quando si tratti di una nuova entrata tributaria, il cui gettito sia stato specificamente destinato dalla legge a soddisfare particolari finalità dello Stato».

5. – Alla luce di tale ricostruzione, suffragata, altresì, dalla costante prassi formatasi in ordine alla destinazione del gettito della più volte ricordata imposta sostitutiva sino alla entrata in vigore della legge n. 191 del 2009 (né, d’altra parte, contraddetta da una diversa prassi successiva relativa alla applicazione della legge n. 191, posto che ratione temporis, essa ancora non può essersi formata) e non sostanzialmente contrastata neppure dalle difese del Presidente del Consiglio, deve escludersi che il gettito della imposta sostitutiva di cui gli artt. 5 e 7 della legge n. 448 del 2001 riscosso, nei termini temporali differiti dal testo vigente dell’art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 282 del 2002, convertito dalla legge n. 27 del 2003, nell’ambito del territorio della Regione siciliana affluisca al fondo di cui al comma 250 dell’art. 2 della legge n. 191 del 2009, afferendo, invece, alle risorse finanziarie regionali.

6. – È, pertanto, evidente che la questione di costituzionalità sollevata dalla Regione siciliana non è fondata, essendo erroneo il presupposto interpretativo che ne è alla base.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 230, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2010), sollevata dalla Regione siciliana, in riferimento agli artt. 36 e 37 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), e all’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 2010.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2010.

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