CivileGiurisprudenza

Vietata la videosorveglianza negli spazi condominiali – Tribunale Salerno, Ordinanza 14/12/2010

L’assemblea di Condominio non può infatti validamente perseguire, con una deliberazione soggetta al suo fisionomico carattere maggioritario, quella che è la tipica finalità di sicurezza del Titolare del trattamento il quale provveda ad installare un impianto di videosorveglianza, ovvero i “fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, o finalità di prevenzione di incendi o di sicurezza del lavoro”. L’oggetto di una siffatta deliberazione non rientra dunque nei compiti dell’assemblea condominiale. Lo scopo della tutela dell’incolumità delle persone e delle cose dei condomini, cui tende l’impianto di videosorveglianza, esula dalle attribuzioni dell’organo assembleare.

L’installazione della videosorveglianza non appare di per sé prestazione finalizzata a servire i beni in comunione, né giova addurre l’innegabile maggior sicurezza che ne deriva allo stabile nel suo complesso, di fronte ad una deliberazione che coinvolge il trattamento di dati personali di cui l’assembla stessa non è affatto titolare, e che è volta ad uno scopo estraneo alle esigenze condominiali, di per sé cioè non rientrante nei poteri dell’assemblea (arg da Cassazione civile, sez. II 20/04/1993 n. 4631).

(Litis.it, 12 Gennaio 2011)

Tribunale di Salerno, Prima sezione Civile, Ordinanza 14 dicembre 2010

Giudice Dott. Scarpa

Fatto e diritto

vista l’impugnazione delle deliberazioni assembleari del 29 giugno 2009 e del 14 dicembre 2009 del Condominio [OMISSIS] proposta da [OMISSIS], contenente altresì istanza di sospensione dell’esecuzione del provvedimento;
scaduto il termine ex art. 183, comma 6, c.p.c. assegnato alle parti, scadenza cui era stata rimessa altresì la pronuncia in ordine all’istanza di sospensione ai sensi dell’art. 1137 c.c., di cui all’udienza del 24 settembre 2010, osserva quanto segue.

Il ricorrente deduce la nullità delle impugnate deliberazioni, con le quali veniva approvata dall’assemblea condominiale l’installazione di un impianto di videosorveglianza relativo alle aree comuni del piazzale antistante al fabbricato e degli androni delle scale, deducendo l’incidenza di tali delibere sui propri diritti individuali costituzionalmente garantiti alla riservatezza, alla libertà personale, alla protezione di dati personali, ovvero l’illiceità dell’oggetto di esse per difetto dell’unanimità dei cosensi, e ancora la violazione dei principi di necessità e proporzionalità, ed infine la violazione del regolamento condominiale.

Il Condomino convenuto, costituendosi, ha evidenziato l’infondatezza dei motivi di impugnazione, affermando la competenza assembleare in subiecta materia, la superfluità dell’unanimità, la legittimità dell’impianto di videosorveglianza installato rispetto alle esigenze di sicurezza e di serenità dei condomini.
Va considerato come, pur avendo le parti nelle loro difese fatto diffuso riferimento a precedenti decisioni rese dall’Autorità garante per la Protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza, per sostenerne l’adattabilità alla fattispecie dedotta in lite, è invece prodromico osservare come proprio lo specifico tema della videosorveglianza nei condomini sia stato oggetto oltre due anni orsono di apposita segnalazione da parte del medesimo Garante per la protezione dei dati personali al Governo ed al Parlamento, segnalazione volta a manifestare l’opportunità di un intervento legislativo (cfr. Segnalazione al Parlamento e al Governo sulla videosorveglianza nei condomini del 13 maggio 2008, in Boll., maggio 2008, n. 94, doc web 1523997 sul sito ufficiale del Garante, www.garanteprivacy.it).

Di tal che la vicenda oggettto del presente giudizio sconta innanzitutto l’assoluta carenza del dato normativo, e va risolta facendo unicamente buona applicazione dei principi generali che sovrintendono ai “separati mondi” della protezione dei dati personali e del condominio negli edifici.

Con la segnalazione del 13 maggio 2008, da ultimo vanamente ribadita nel Provvedimento generale sulla videosorveglianza dell’8 aprile 2010 (pubblicato sulla G.U. del 29 aprile 2010), l’Autorità garante ha quindi constatato come la disciplina codicistica dell’istituto condominiale non consenta, nemmeno per analogia, di individuare quali siano i soggetti, abitanti in un condominio di edifici, che abbiano diritto di voto per la delibera assembleare relativa all’installazione di telecamere che riprendano le aree comuni, potendo in astratto vantare una legittimazione al riguardo sia i titolari di diritti reali, sia i titolari di diritti personali concernenti le porzioni solitarie comprese nel fabbricato, sia ancora coloro che soltanto frequentano abitualmente l’edificio per vincoli familiari o per motivi di lavoro. Né ovviamente la normativa chiarisce allo stato se occorra l’unanimità dei partecipanti al condominio, o se basti una qualche maggioranza di votanti di un qualche tipo perché la delibera di installazione della video sorveglianza sia validamente assunta.

Neppure risulta adottato al riguardo quel codice deontologico relativo alla videosorveglianza, auspicato dall’art. 134 d.lgs. n. 196 del 2003.
Non pare controverso nel caso in esame, e non è quindi allo stato dubitabile, che l’impianto di videosorveglianza voluto dal Condominio [OMISSIS], per distanza, angolo visuale e qualità degli strumenti di ripresa, consenta di rendere identificabili le persone inquadrate, conclusione questa che induce a concludere che le registrazioni effettuate tramite l’uso delle telecamere installate contengano in ogni caso dati di carattere personale, quale è innegabilmente il dato dell’immagine, di per sé idoneo a contraddistinguere l’aspetto fisico di una persona con modalità tali da permetterne il riconoscimento (si veda al riguardo il decalogo sulla videosorveglianza approvato il 2 ottobre del 2002, WP 67/2002, dal Gruppo dei Garanti europei, ex art. 29 della direttiva 95/46/CE).

In tal senso, è agevole concludere che la finalità della videosorveglianza è proprio quella di identificare le persone attraverso le immagini riprese nei casi in cui tale attività di identificazione sia ritenuta necessaria da parte dello stesso titolare.
Avendosi riguardo, nel procedimento per cui è causa, ad un impianto di videosorveglianza installato da un Condominio per dedotte finalità di sicurezza e serenità nel godimento delle aree comuni, il discorso appare inevitabilmente complicato già a monte, non tanto, quindi, come sostengono contrapponendosi i contendenti, con riferimento all’analisi del profilo passivo del trattamento dei dati, quanto piuttosto con riguardo al riscontro del profilo attivo, vale a dire in ordine alla esatta individuazione del soggetto che possa qualificarsi appropriatamente come “Titolare del trattamento”, ex art. 28 d.lgs. n. 196 del 2003, invero al titolare soltanto spettando di decidere le finalità e modalità di trattamento dei dati personali.

Non è quindi qui decisivo accertare se le modalità di installazione del sistema di videosorveglianza da parte del Condominio resistente possano integrare il delitto di interferenza illecita nella vita privata, ai sensi dell’art. 615-bis c.p., ovvero quindi se l’angolo visuale delle riprese sia opportunamente limitato ai soli spazi pertinenza condominiale (ad esempio, cortili, pianerottoli, scale), e non quindi esteso alle zone di proprietà individuale (ad esempio antistanti l’accesso alle abitazioni dei condomini).
Ciò attiene al diverso profilo, esulante dall’ambito ristretto dell’impugnativa di delibera condominiale ex art. 1137 c.c., correlato piuttosto alle vigenti norme dell’ordinamento civile e penale in materia appunto di interferenze illecite nella vita privata.

La questione posta dall’impugnativa di delibera in esame è in definitiva se l’installazione dell’impianto di videosorveglianza per il perseguimento di finalità trovi, allo stato della legislazione, il proprio soggetto “Titolare del trattamento” nell’assemblea dei condomini, cui appartenga davvero il potere di decidere le finalità e modalità di trattamento dei dati personali.

Fermo restando che nel Provvedimento generale sulla videosorveglianza dell’8 aprile 2010 dell’Autorità garante è stato previsto che il consenso non sia neppure necessario nel caso in cui il trattamento venga eseguito da parte dei condomini anche per il tramite della relativa amministrazione, purché vengano rispettate le prescrizioni del Codice Privacy, rimane qui da fare la constatazione della finalità extracondominiale perseguita dalle deliberazioni impugnate del 29 giugno 2009 e del 14 dicembre 2009 assunte dal Condominio.

L’assemblea di Condominio non può infatti validamente perseguire, con una deliberazione soggetta al suo fisionomico carattere maggioritario, quella che è la tipica finalità di sicurezza del Titolare del trattamento il quale provveda ad installare un impianto di videosorveglianza, ovvero i “fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, o finalità di prevenzione di incendi o di sicurezza del lavoro”. L’oggetto di una siffatta deliberazione non rientra dunque nei compiti dell’assemblea condominiale. Lo scopo della tutela dell’incolumità delle persone e delle cose dei condomini, cui tende l’impianto di videosorveglianza, esula dalle attribuzioni dell’organo assembleare.

L’installazione della videosorveglianza non appare di per sé prestazione finalizzata a servire i beni in comunione, né giova addurre l’innegabile maggior sicurezza che ne deriva allo stabile nel suo complesso, di fronte ad una deliberazione che coinvolge il trattamento di dati personali di cui l’assembla stessa non è affatto titolare, e che è volta ad uno scopo estraneo alle esigenze condominiali, di per sé cioè non rientrante nei poteri dell’assemblea (arg da Cassazione civile, sez. II 20/04/1993 n. 4631).
Da quanto esposto emerge il fumus boni iuris dell’impugnativa.

Va infine rilevato, da ultimo, come l’istanza cautelare di sospensione delle deliberazioni ex art. 1137 c.c. sia altresì corredata dalla allegazione di un essenziale periculum mora da neutralizzare, attesa la natura personalissima dei diritti implicati (in specie, il dato dell’immagine del ricorrente), sicchè emerge il requisito dell’irreparabilità del pregiudizio, implicito nel prevedibile scarto tra il danno subito ed il danno poi risarcibile dalla futura sentenza conclusiva del giudizio di merito, da cui si desume l’insufficienza della futura statuizione restitutoria, ripristinatoria o risarcitoria adottata in sede di cognizione piena.

Ciò considerato

Il giudice istruttore sospende l’esecutività delle deliberazioni assembleari del 29 giugno 2009 e del 14 dicembre 2009 del Condominio [OMISSIS], di via P., n. 2, Salerno, nella parte riguardante la installazione di un impianto di videosorveglianza;
in difetto di deduzioni istruttorie, rimette le parti davanti a sé all’udienza del invitandole a precisare le conclusioni.

 

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