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Infortunio sul lavoro. Limiti al riconoscimento del danno morale, biologico ed esistenziale per la morte del congiunto – Cassazione Lavoro Sent. 1072/2011

Con riferimento alle domande – accolte dalla corte territoriale – di risarcimento del danno esistenziale per perdita del rapporto parentale e del danno morale e biologico jure successionis invocati dalla madre di un lavoratore deceduto dopo quattro giorni da un infortunio sul lavoro, la Suprema Corte, Sezione Lavoro, mentre ha negato il danno esistenziale (in quanto duplicazione del danno morale jure proprio già riconosciuto) ed il danno morale jure successionis (in quanto duplicazione del danno biologico richiesto allo stesso titolo), ha confermato il riconoscimento nella misura del 100% del danno biologico terminale jure successionis, considerando, più che il lasso temporale tra l’infortunio e la morte, l’intensità delle sofferenze provate dalla vittima dell’illecito per la presenza di una sofferenza e di una disperazione esistenziale di intensità tale da determinare nella percezione dell’infortunato un danno catastrofico, in una situazione di attesa lucida e disperata dell’estinzione della vita. 

La Cassazione ha ribadito il principio di diritto secondo cui, in caso di lesione che abbia portato breve distanza di tempo ad esito letale, sussiste in capo alla vittima che abbia percepito lucidamente l’approssimarsi della morte, un danno biologico di natura psichica, la cui entità non dipende dalla durata dell’intervallo tra lesione e morte, bensì dell’intensità della sofferenza provata dalla vittima dell’illecito ed il cui risarcimento può essere reclamato dagli eredi della vittima che in maniera incisiva fa riferimento alla “presenza di un danno “catastrofico” per intensità a carico della psiche del soggetto che attende lucidamente l’estinzione della propria vita (Cass. Sez. Terza, Sent. 3260/2007).

Ritenuta pertanto, spiega la Sezione Lavoro, l’irrilevanza del lasso di tempo intercorrente fra il sinistro e l’evento letale, la giurisprudenza di questa Corte ha posto in rilievo che il giudice, nel caso ritenga di applicare i criteri di liquidazione tabellare o a punto, deve procedere necessariamente alla cd. “personalizzazione” degli stessi, costituita dall’adeguamento al caso concreto atteso che, siccome più volte ribadito da questa Corte, la legittimità dell’utilizzazione di detti ultimi sistemi liquidatori è pur sempre fondata sul potere di liquidazione equitativa del giudice”. E la liquidazione del quantum, se supportata da una motivazione congrua e coerente sul piano logico, e rispettosa dei principi giuridici applicabili alla materia, è sottratta a qualsiasi censura in sede di legittimità.

Orbene, nel caso di specie, si legge nella sentenza, la Corte territoriale, nel confermare la statuizione sul punto del primo giudice, ha rilevato, riportandosi agli esiti della consulenza medico legale effettuata, che l’infortunato, nei quattro giorni precedenti il decesso, aveva subito un danno psichico totale per la presenza di una sofferenza e di una disperazione esistenziale di tale intensità da determinare nella percezione del defunto un danno catastrofico”, in una situazione di “attesa lucida e disperata dell’estinzione della vita.

Ed invero il danno biologico, consistente nel danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce una categoria ampia ed onnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi alla salute concretamente patiti dal soggetto, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l’attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione al soggetto del risarcimento sia per il danno biologico, inteso per come detto quale danno alla salute, che per il danno morale, inteso, nel caso di specie, quale intensa sofferenza psichica. Non può invero dubitarsi che quest’ultima fattispecie di danno costituisce necessariamente una componente del primo, atteso che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza psichica. E quindi, ove siano dedotte sofferenze di natura psichica, si rientra nell’ambito del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca, costituisce componente (Cass. S.U., n. 26972/2008).

Alla stregua del suddetto principio della inammissibilità della duplicazione delle poste risarcitorie, conclude la Corte, una volta riconosciuto alla madre, iure proprio, il risarcimento del danno morale, per la perdita dell’unico figlio convivente della stessa, appare di tutta evidenza che la liquidazione di una ulteriore somma a titolo di danno esistenziale per il venir meno del rapporto parentale, avente incidenza su interessi di rilievo costituzionale, costituisce una duplicazione del predetto danno morale soggettivo riconosciuto alla madre sostanzialmente con la medesima motivazione.

Sul punto la Corte ha richiamato la citata sentenza delle S.U.: “determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale, nella sua rinnovata configurazione, e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l’esistenza del soggetto che l’ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato”.

(Litis.it, 2 Febbraio 2011)

Allegato Pdf: Sentenza n. 1072 del 18 gennaio 2011
(Sezione Lavoro, Presidente G. Vidiri, Relatore P. Zappia)

 

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