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Società di persone. Cessione della quota e responsabilità per le obbligazioni sociali – Cassazione Civile, Sezione Prima, Sentenza n. 525/2011

Le norme del codice civile che regolano la responsabilità per le obbligazioni sociali del socio di società personale (in particolare, gli art. 2269 sul socio entrante, 2290 sul socio uscente, 2263 sul riparto delle perdite e 2289 sulla liquidazione della quota) si applicano soltanto quanto alla responsabilità dei soci verso i terzi, e non ai rapporti interni fra cedente e cessionario della partecipazione sociale, che restano affidati all’autonomia contrattuale delle parti. 
Lo afferma la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione nella sentenza n. 525 depositata il 12 gennaio 2011.

Secondo i Supremi giudici, il regime della responsabilità del socio della società di persone, per ciò che concerne le obbligazioni contratte dalla società, è in via di principio disciplinato dagli art.2269 e 2290 cc, entrambi dettati in tema di società semplice, ma sicuramente applicabili anche alla società in nome collettivo in forza del rinvio operato dall’art.2293 cc: l’art.2269 stabilisce che chi entra a far parte di una società già costituita risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all’acquisto della qualità di socio; L’art 2290 prevede che nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso i  terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento.

Queste disposizioni attengono tuttavia al solo profilo esterno della responsabilità, e cioè alla responsabilità verso i creditori sociali.

Una indiretta ma invincibile conferma della correttezza di tale approccio la si ritrova nel disposto del secondo comma dell’art.2290 cc, a tenor del quale la fuoriuscita dalla compagine del socio deve essere portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, essendo altrimenti inopponibile a quelli che l’abbiano senza colpa ignorata (confr. Cass. civ. 26 nov. 2008, n.28225).

In mancanza di adeguate forme di pubblicità della cessazione del rapporto societario, questo continua dunque a operare, in relazione ai terzi dando luogo a un ‘ipotesi di scuola di responsabilità senza debito.

 L’incidenza interna del peso economico delle obbligazioni contratte dalla società è stata dal legislatore disciplinata, in costanza di partecipazione alla compagine, attraverso la previsione suppletiva della sua proporzionalità alla misura della partecipazione (art. 2263 cc) e, con riferimento all’ipotesi di scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio,per recesso o esclusione, attraverso la previsione dei criteri di liquidazione della quota dettati dall’art.2289 cc.

Tali criteri prevedono, da un lato, che la liquidazione deve avvenire in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento, situazione da redigersi nel rispetto dei principi di formazione del bilancio (conf. Cass civ 16 gennaio 209, n.1036); dall’ufficio, che se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime. Il che implica, assumendo a caso paradigmatico proprio la fornitura di arredi dei quali, al momento della liquidazione della quota non sia stato integralmente pagato il prezzo, che nel calcolare la somma spettante al socio uscente dovrà tenersi conto e del valore dei beni acquistati, costituenti immobilizzazione materiali, e quindi poste attive dello stato patrimoniale; e dell’obbligazione di pagamento del prezzo, obbligazione che nei limiti in cui non sia stata ancora adempiuta, verrà apostata al passivo, tra i debiti della società.

Qquanto sin qui detto consente di arrivare, nello scrutinio sulla fondatezza delle critiche svolte nel secondo mezzo, a una prima affermazione.

Nessuna delle norme innanzi richiamate è applicabile ai rapporti tra cedente e cessionario della quota: non gli artt 2269 e 2290, che attengono alla responsabilità verso i creditori sociali; non l’art.2263 che si occupa dei rapporti tra soci; non l’art. 2289, che regolamenta quelli tra società e socio uscente.

Tale assetto normativo conferma che il legislatore ha lasciato all’autonomia contrattuale la regolamentazione della ripartizione interna delle obbligazioni già contratte  dalla società al momento della cessione,ma non ancora estinte, in coerenza con la natura giuridica di bene complesso della quota sociale, bene che si sostanzia nella partecipazione a un patrimonio autonomo e il cui valore è conseguentemente determinato dal rapporto tra poste attive e poste passive dello stesso.

(Litis.it, 4 Febbraio 2011)

Allegato Pdf: Sentenza n. 525 del 12 gennaio 2011
(Sezione Prima Civile, Presidente M. Varrone, Relatore A. Amendola)

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