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Il dirigente scolastico non può cancellare le annotazioni del registro di classe apposte da un professore – Consiglio di Stato, Sentenza n. 715/2011

L’annotazione sul registro di classe di eventuali mancanze commesse dagli allievi ha natura di atto pubblico e non può essere cancellata con un atto autoritativo da parte di un dirigente scolastico. Lo afferma la Sesta sezione del Consigli0o di stato nella sentenza n. 715 depositata lo scorso 341 dicembre 2011.

La fede privilegiata dell’atto pubblico riguarda, sottolineano i Giudici di Palazzo Spada, non solo fatti compiuti dal pubblico ufficiale o avvenuti in sua presenza, ma anche dichiarazioni ricevute, quando di queste ultime si dia attestazione, nell’esercizio del potere di documentazione e nella contestualità della formazione dell’atto, a prescindere dall’intrinseca veridicità delle dichiarazioni stesse. L’ambito attestativo sopra precisato non può, peraltro, essere circoscritto alla mera formulazione espressa, quando vi siano presupposti necessari (cosiddette attestazioni implicite), inerenti attività del pubblico ufficiale non menzionate nell’atto, ma costituenti necessario presupposto di fatto dell’attestazione (cfr. in termini Cass. Pen., sez. V, 12.4.2005, n. 34333, riferita alla registrazione della presenza o assenza degli studenti sul registro di classe, previa opportuna verifica).

E’ dato di comune esperienza, prosegue la sentenza, che la peculiare natura del registro di classe implica che siano nel medesimo registrate, come fatto storico e indipendentemente dalla relativa congruità, delle valutazioni, espresse con voto numerico o in forma descrittiva di una condotta, ritenuta disciplinarmente rilevante. Di quest’ultima natura era l’annotazione, di cui si discute nel caso di specie, avendo il professore riferito, nei termini dal medesimo percepiti, la circostanza segnalata da un’allieva – quale comportamento offensivo nei suoi confronti, posto in essere da un compagno di scuola – nonché la successiva ammissione del fatto da parte di quest’ultimo.

L’annotazione di cui si discute, tuttavia, non era modificabile in via autoritativa ad opera di un soggetto terzo – ivi compreso il dirigente scolastico – non presente al momento del fatto stesso e all’atto della relativa registrazione. Non può infatti ipotizzarsi un diretto intervento correttivo del dirigente scolastico sul registro di classe, esulando tale prerogativa dalle specifiche competenze del dirigente stesso  dettate dal D.Lgs 297/94 cit.

(Litis.it, 8 Febbraio 2011)

Consiglio di Stato, Sezione Sesta, Sentenza n. 715 del 31/01/2011

FATTO e DIRITTO

Con sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, sez. II, n. 282/09 del 5.3.2009 (che non risulta notificata) veniva accolto il ricorso proposto dal prof. [OMISSIS], avverso un provvedimento del dirigente scolastico della scuola media statale “Boccanegra Enrico”, con cui si disponeva la cancellazione di un’annotazione autografa, apposta dal medesimo prof. [OMISSIS] sul registro di classe della sezione I G della predetta scuola, nel corso dell’anno scolastico 2008/2009. Nella citata sentenza, emessa in forma semplificata ai sensi dell’art. 26, comma 5 della legge n. 1034/1971, si recepivano le ragioni difensive riferite ad immodificabilità in via autoritativa di un atto pubblico, quale deve ritenersi il registro di classe, ad opera del dirigente dell’Istituto scolastico interessato.

Avverso la predetta sentenza veniva proposto dal dirigente scolastico in questione – prof. [OMISSIS], già intervenuto ad opponendum in primo grado di giudizio – l’atto di appello in esame, notificato il 18.5.2009 e depositato il 3.6.2009; in tale atto si rappresentava come la nota in questione, con la quale si definiva un allievo di dodici anni “reo confesso di molestie sessuali riguardo ad una sua compagna di scuola” avesse suscitato turbamento e reazioni, tali da compromettere il rapporto di fiducia tra famiglie e docenti, fino alla riformulazione della nota stessa nei seguenti termini, ritenuti più consoni alle circostanze: “M.P. importuna pesantemente una compagna”. Premesso quanto sopra, avverso la sentenza appellata venivano prospettate le seguenti ragioni difensive:

1) erroneità della decisione per travisamento dei fatti, contraddittorietà e carenza di motivazione; mancata individuazione dell’inammissibilità del ricorso, in quanto il citato prof. [OMISSIS] non avrebbe avuto alcun interesse alla proposizione dell’impugnativa, non essendo insegnante del ragazzo coinvolto e non potendo quindi avere accesso al registro della classe di appartenenza del medesimo;

2) travisamento dei fatti, contraddittorietà e carenza di motivazione; violazione e mancata applicazione dell’art. 468 del D.Lgs. 16.4.1994, n. 297, avendo il Capo dell’Istituto il potere di intervenire con piena discrezionalità, in presenza di comportamenti lesivi della dignità della persona degli studenti e del decoro dell’istituzione scolastica, nonché di compromissione del rapporto di fiducia tra le famiglie degli alunni e la scuola; il medesimo Capo dell’Istituto, inoltre, sarebbe stato leso dall’atto in questione anche sul piano personale, essendo stato ipotizzato un abuso della posizione dirigenziale rivestita.

Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene che l’appello, benché ammissibile, non possa trovare accoglimento.

Va in primo luogo riconosciuta, infatti, la legittimazione attiva del dirigente scolastico, già intervenuto in primo grado di giudizio, ad agire in secondo grado avverso l’annullamento in sede giurisdizionale di un proprio atto: quanto sopra a tutela dell’interesse, anche di natura morale, a preservare le modalità di gestione adottate per la conduzione dell’Istituto scolastico di cui trattasi, sotto il profilo del corretto esercizio della disciplina interna e dei rapporti tra famiglie e docenti (cfr. in tal senso per il principio, in rapporto a situazioni soggettive fatte valere processualmente nella forma dell’intervento, Cons. St., sez. V, 13.4.1989, n. 215).

Nel merito, tuttavia, il doppio ordine di censure prospettato non appare condivisibile, pur ponendo in evidenza principi di per sé corretti, circa l’ambito dei poteri di cui è titolare il dirigente scolstico, ai sensi del decreto legislativo n. 297 del 1994.

Per quanto riguarda il difetto di interesse del ricorrente in primo grado (professor [OMISSIS]), non possono che trarsi conclusioni analoghe a quelle, giustificative della legittimazione dello stesso attuale appellante, nei termini in precedenza indicati, dovendo riconoscersi – oltre all’interesse del dirigente scolastico ad affermare il proprio indirizzo organizzativo e gestionale – l’interesse del singolo docente a tutelare la propria autonomia e la dignità delle proprie decisioni nei confronti degli studenti, anche ove per alcune iniziative il docente stesso avesse agito come vicario di un insegnante della classe, non presente al momento dei fatti segnalati.

Nella situazione in esame il professor [OMISSIS] – pur non insegnando nella classe di appartenenza dello studente, investito dalla nota in discussione – si era trovato ad effettuare un accertamento di fatti di rilevanza disciplinare, in quanto sollecitato dalla studentessa importunata ed aveva apposto un’annotazione sul registro di classe, in ordine a quanto accertato: tale annotazione veniva senz’altro ad integrare il contenuto del registro stesso, senza che si ponessero problemi circa la competenza specifica del docente in questione ad operare in tal senso personalmente – senza previa consultazione con il collega coordinatore della classe e con il dirigente scolastico – , potendo il rapporto organico instaurarsi anche in via di mero fatto, per il corrispondente noto principio pubblicistico, finalizzato ad assicurare la certezza delle situazioni giuridiche nei confronti dei cittadini, che vengano a contatto con una pubblica amministrazione. Quanto sopra, a prescindere dalla considerazione secondo cui il docente in questione, in effetti titolare di un incarico di insegnamento presso la scuola di cui trattasi – sia pure per un corso di lingua straniera non seguito dallo studente, al quale si riferisce la nota disciplinare – ben poteva ritenersi investito di una funzione vicaria degli altri appartenenti al corpo insegnante di quest’ultimo, per un fatto posto alla sua diretta attenzione ed avvenuto all’interno della scuola, ma al di fuori dell’aula in cui si svolgevano le lezioni.

Ugualmente non condivisibili appaiono le argomentazioni difensive, volte ad escludere l’intangibilità della nota disciplinare di cui trattasi, per estraneità della medesima al contenuto proprio dell’atto pubblico, avendo il professor [OMISSIS] riportato sul registro “fatti non accaduti in sua presenza e nemmeno dallo stesso percepiti direttamente”.

Fermo restando, infatti, che rientra fra i contenuti propri del registro di classe la registrazione di eventuali mancanze commesse dagli allievi (cfr. anche Cass. Pen., sez. V, 21.9.1999, n. 12862, citata dallo stesso appellante) e che appare innegabile natura di atto pubblico del documento in questione (come verbalizzazione, effettuata dall’insegnante in quanto pubblico ufficiale, in ordine all’andamento ed al rendimento di ciascun allievo nel corso dell’anno scolastico: cfr. in termini TAR Sardegna 17.6.2002, n. 705), non può ritenersi, ad avviso del Collegio, che l’annotazione di cui si discute fosse estranea ai contenuti, la cui efficacia è sancita dall’art. 2700 cod. civ. (“piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”).

La fede privilegiata dell’atto pubblico riguarda, in effetti, non solo fatti compiuti dal pubblico ufficiale o avvenuti in sua presenza, ma anche dichiarazioni ricevute, quando di queste ultime si dia attestazione, nell’esercizio del potere di documentazione e nella contestualità della formazione dell’atto, a prescindere dall’intrinseca veridicità delle dichiarazioni stesse (giurisprudenza pacifica; cfr., fra le tante, Cass. Civ., sez. I, 17.12.1990, n. 11964; Cass. Civ., sez. II, 30.7.1998, n. 7500 e 30.5.1996, n. 5013). L’ambito attestativo sopra precisato non può, peraltro, essere circoscritto alla mera formulazione espressa, quando vi siano presupposti necessari (cosiddette attestazioni implicite), inerenti attività del pubblico ufficiale non menzionate nell’atto, ma costituenti necessario presupposto di fatto dell’attestazione (cfr. in termini Cass. Pen., sez. V, 12.4.2005, n. 34333, riferita alla registrazione della presenza o assenza degli studenti sul registro di classe, previa opportuna verifica). E’ dato di comune esperienza, inoltre, che la peculiare natura del registro di classe implica che siano nel medesimo registrate, come fatto storico e indipendentemente dalla relativa congruità, delle valutazioni, espresse con voto numerico o in forma descrittiva di una condotta, ritenuta disciplinarmente rilevante. Di quest’ultima natura era l’annotazione, di cui si discute nel caso di specie, avendo il professor [OMISSIS] riferito, nei termini dal medesimo percepiti, la circostanza segnalata da un’allieva – quale comportamento offensivo nei suoi confronti, posto in essere da un compagno di scuola – nonché la successiva ammissione del fatto da parte di quest’ultimo.

Le espressioni nella fattispecie utilizzate, in effetti, potrebbero apparire inadeguate, sia per la giovanissima età degli studenti coinvolti, sia per l’utilizzo di un linguaggio giuridico (dall’espressione “reo confesso” a quella di “molestie sessuali”) non consono ad una situazione, in cui il dirigente scolastico ed il consiglio di classe dovevano essere chiamati a formulare le proprie valutazioni, in una dimensione pedagogicamente e disciplinarmente valida, affinchè il responsabile potesse ben comprendere il significato del proprio gesto, con pieno e non traumatico ripristino di rapporti più corretti fra gli allievi.

L’annotazione di cui si discute, tuttavia, non era modificabile in via autoritativa ad opera di un soggetto terzo – ivi compreso il dirigente scolastico – non presente al momento del fatto stesso e all’atto della relativa registrazione. Quanto sopra induce a respingere il primo ordine di censure, ma non esclude che il citato dirigente scolastico avesse il potere-dovere di intervenire in una vicenda, ritenuta tale da mettere in discussione la serenità dell’ambiente scolastico ed i rapporti con la famiglia del giovanissimo interessato: tale intervento, tuttavia, avrebbe potuto estrinsecarsi nell’avvio di un procedimento di verifica e riesame, al termine del quale fosse possibile evidenziare, con ulteriori annotazioni decise dal consiglio di classe, una diversa valutazione dell’episodio contestato (ove riconducibile ad un intendimento scherzoso e non di molestia vera e propria), con soluzioni conclusive da adottare, auspicabilmente, anche nel pieno rispetto della sensibilità della persona offesa e dell’autorevolezza del corpo insegnante.

Le medesime ragioni di rasserenamento dell’ambiente scolastico avrebbero giustificato, come prospettato dall’appellante, anche un intervento d’urgenza del medesimo nei confronti del più volte citato professor [OMISSIS], a norma dell’art. 468, comma 2 del D.Lgs. 16.4.1994, n. 297; in base al principio di legalità, tuttavia, tale intervento non avrebbe potuto assumere carattere atipico, e dunque estrinsecarsi in misure diverse da quelle previste dalla norma: sospensione dell’insegnante, sempre che il comportamento di quest’ultimo potesse ritenersi incompatibile con la funzione educativa (circostanza tutt’altro che pacifica, in presenza di una misura dallo stesso adottata con severità, ma non senza ragione, pur potendosi poi pervenire a valutazioni più indulgenti).

In nessun caso, tuttavia, poteva ipotizzarsi un diretto intervento correttivo del dirigente scolastico sul registro di classe, né ai sensi del citato art. 468 D.Lgs. n. 297/1994, né in base alle altre norme, dettate in materia di competenza del dirigente stesso (artt. 163 e 396 D.Lgs 297/94 cit.).

Per le ragioni esposte, in conclusione, il Collegio ritiene che l’appello debba essere respinto, mentre ravvisa giusti motivi per la compensazione delle spese giudiali, tenuto conto della delicatezza degli interessi coinvolti e dei comportamenti rilevati.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’appello n. 4665 del 2009..

Compensa tra le parti le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente
Paolo Buonvino, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Gabriella De Michele, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 31/01/2011

 

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