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L’abilitazione alla professione di avvocato non può essere subordinata alla verifica del compimento di un tirocinio – Sentenza Corte di Giustizia UE

Anche in assenza della certificazione che attesti l’avvenuto espletamento del tirocinio previsto nel Paese membro, lo Stato ospitante deve consentire la prova d’accesso per l’abilitazione della professione di avvocato. Lo afferma la Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella sentenza in rassegna.

Secondo gli Eurogiudici, la direttiva 89/48, che ha novellato la direttiva 2001/09, sul riconoscimento dei diplomi può essere fatta valere da chiunque possieda un titolo che attesti il compimento di studi post-secondari di oltre tre anni, nonché di un titolo equivalente rilasciato da un altro Stato membro, a seguito di una formazione complementare di durata inferiore a tre anni e che abiliti detto possessore ad accedere, in quest’ultimo Stato, alla professione regolamentata di avvocato. 

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Corte di Giustizia Unione Eurpoea, Sentenza del 22/12/2010

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(Litis.it, 14 Febbraio 2011)

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