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Inammissibile l’appello proposto da avvocato non abilitato a difendere dinanzi alle giurisdizioni superiori – Consiglio di Stato, Sentenza 1626/2011

Va dichiarato inammissibile l’appello proposto da avvocato non abilitato a difendere dinanzi alle giurisdizioni superiori. Lo conferma la Quinta sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato nella sentenza n. 1626 depositata lo scorso 16 marzo 2011. I giudici di Palazzo Spada sottolineano che a norma dell’art. 35 del R.D. n. 1054/24 applicabile all’atto di appello in forza del principio “tempus regit actum”, i ricorsi presentati al Consiglio di Stato devono essere firmati da un avvocato ammesso al patrocinio in Corte di cassazione; analogamente dispone l’art. 6 del regolamento di procedura emanato con R.D. n. 642/1907; ed inoltre, anche il nuovo codice del processo amministrativo (art. 22, co. 2 ) dispone che “ per i giudizi davanti al Consiglio di Stato è obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori”.

In applicazione di tali norme la costante giurisprudenza del Consiglio ha ritenuto che il ricorso non sottoscritto da un legale abilitato, deve ritenersi inammissibile per mancata valida instaurazione del contraddittorio, essendo nullo l’atto difensivo prodotto da un soggetto sfornito dello “ius postulandi” dinanzi al Consiglio di Stato (C.S.n. 849/90), con conseguente impossibilità dell’appello di poter introdurre il corretto esercizio della funzione giurisdizionale.

Analogamente, ulteriore motivo di inammissibilità è costituito della’inesistenza dell’autenticazione della firma del ricorrente effettuata da un avvocato non abilitato in quanto, la validità dell’autenticazione va correlata con l’abilitazione a difendere in giudizio

(Litis.it, 30 Marzo 2011)

Consiglio di Stato, Sezione Quinta, Sentenza n. 1626 del 16/03/2011

FATTO

Con bando pubblicato nel mese di gennaio del 2008 la regione Piemonte indiceva una procedura aperta, ai sensi degli artt. 54 e 55 del D.Lgs. n. 163/06, per la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere necessarie per il restauro conservativo ed il recupero funzionale del castello di Valcasotto, sito nel territorio del comune di Garessio.

Con la determinazione n. 1271/08 la regione Piemonte affidava all’ATI Zumaglini e Gallina spa l’appalto in oggetto.

L’Arcas spa, classificatasi al secondo posto, impugnava la delibera sostenendo, con svariati motivi, l’illegittimità di tale aggiudicazione e chiedendo il risarcimento dei danni.

Il Tar del Piemonte respingeva il ricorso e, in parte, lo dichiarava inammissibile per difetto di interesse.

Con il presente appello l’Arcas spa ha sostenuto l’erroneità della sentenza di primo grado.

Si sono costituiti in giudizio la regione Piemonte e l’aggiudicataria che, anche con motivi di appello incidentale, hanno affermato l’infondatezza dei motivi di gravame.

Le resistenti hanno sostenuto anche, in via preliminare, l’inammissibilità e la nullità dell’appello perché il difensore che ha sottoscritto il ricorso, come risulta dal certificato dell’ordine degli avvocati di Torino in data 4 ottobre del 2010, non è iscritto all’albo degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione e alle giurisdizioni superiori.

L’appellante, con riferimento a tale motivo, ha controdedotto che l’attività di patrocinio svolta in sede di appello sarebbe riconducibile all’altro difensore, abilitato a difendere dinanzi alle giurisdizioni superiori, anch’esso indicato nell’epigrafe dell’appello ed in calce allo stesso.

DIRITTO

In via preliminare, il collegio deve darsi carico di esaminare, in quanto preclusiva all’esame del merito, l’eccezione di inammissibilità dell’appello, perchè proposto da avvocato non abilitato a difendere dinanzi alle giurisdizioni superiori.

La censura è fondata.

A norma dell’art. 35 del R.D. n. 1054/24 applicabile all’atto di appello in forza del principio “tempus regit actum”, i ricorsi presentati al Consiglio di Stato devono essere firmati da un avvocato ammesso al patrocinio in Corte di cassazione; analogamente dispone l’art. 6 del regolamento di procedura emanato con R.D. n. 642/1907; ed inoltre, anche il nuovo codice del processo amministrativo (art. 22, co. 2 ) dispone che “ per i giudizi davanti al Consiglio di Stato è obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori”.

In applicazione di tali norme la costante giurisprudenza di questo Consiglio ha ritenuto che il ricorso non sottoscritto da un legale abilitato, deve ritenersi inammissibile per mancata valida instaurazione del contraddittorio, essendo nullo l’atto difensivo prodotto da un soggetto sfornito dello “ius postulandi” dinanzi al Consiglio di Stato (C.S.n. 849/90), con conseguente impossibilità dell’appello di poter introdurre il corretto esercizio della funzione giurisdizionale.

Nè può giovare alle ragioni della parte appellante la circostanza che l’atto introduttivo del giudizio di secondo grado contenga, nell’epigrafe ed in calce, la mera indicazione nominale di altro legale abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, in quanto il ricorso risulta sottoscritto soltanto dall’avvocato privo dello “ius postulandi” e che, di conseguenza, la paternità dello stesso non può che ascriversi esclusivamente a quest’ultimo difensore (C.S. n.1361/09).

Analogamente, deve accogliersi l’ulteriore eccezione di inammissibilità dell’appello, sotto il profilo dell’inesistenza dell’autenticazione della firma del ricorrente effettuata da un avvocato non abilitato in quanto, la validità dell’autenticazione va correlata con l’abilitazione a difendere in giudizio e, pertanto, deve ritenersi invalida l’autenticazione della firma del mandato effettuata, a margine del ricorso, da un avvocato non abilitato al patrocinio (C.S. n. 4998/07; n. 177/05).

In relazione a quanto esposto, assorbita ogni ulteriore questione, deve dichiararsi l’inammissibilità dell’appello.

Le spese del grado di giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado; spese del grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2010, con l’intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Trovato, Presidente
Gianpiero Paolo Cirillo, Consigliere
Marco Lipari, Consigliere
Francesco Caringella, Consigliere
Adolfo Metro, Consigliere, Estensore
   
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 16/03/2011

 

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