AmministrativaGiurisprudenza

Violazioni edilizie e decorrenza della prescrizione delle sanzioni amministrative pecunarie – Tar Veneto, Sentenza 678/2011

Nel campo dell’illecito amministrativo la permanenza cessa e il termine quinquennale di prescrizione comincia a decorrere o con l’irrogazione della sanzione pecuniaria o con il conseguimento dell’autorizzazione che può essere rilasciata anche in via postuma. E’ questo il principio di diritto desumibile dalla sentenza del tar Veneto n. 678/2011.

Secondo i Giudici Amministrativi, alle sanzioni edilizie si applica il principio di cui all’art. 28 L.  689/1981, a norma del quale «il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative punite con pena pecuniaria si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione». Tale disposizione è applicabile, per espresso dettato legislativo, a tutte le violazioni punite con sanzioni amministrative pecuniarie, anche se non previste in sostituzione di una sanzione penale (art. 12 legge n. 689/1981) e, quindi, anche agli illeciti amministrativi in materia urbanistica, edilizia e paesistica puniti con sanzione pecuniaria.

Nell’applicare tale regola, tuttavia, con riguardo all’individuazione del dies a quo della decorrenza della prescrizione, occorre tener conto della particolare natura degli illeciti in materia urbanistica, edilizia e paesistica, i quali, ove consistano nella realizzazione di opere senza le prescritte concessioni e autorizzazioni, hanno carattere di illeciti permanenti, di talché la commissione degli illeciti medesimi si protrae nel tempo, e viene meno solo con il cessare della situazione di illiceità, vale a, dire con il conseguimento delle prescritte autorizzazioni. Inoltre, per la decorrenza della prescrizione dell’illecito amministrativo permanente, trova applicazione il principio relativo al reato permanente, secondo cui il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la permanenza; pertanto, per gli illeciti amministrativi in materia paesistica, urbanistica ed edilizia la prescrizione quinquennale di cui all’art. 28 legge n. 689/1981 inizia a decorrere solo dalla cessazione della permanenza, con la conseguenza che, vertendosi in materia di illeciti permanenti, il potere amministrativo repressivo, come la determinazione di applicare la sanzione pecuniaria , può essere esercitato senza limiti di tempo e senza necessità di motivazione in ordine al ritardo nell’esercizio del potere (cfr. Cons. Stato, IV, 16.4.2010, n. 2160; Cons. Stato, V, 13.7. 2006, n. 4420; Cons. Stato, IV, 2.6.2000, n. 3184).

Più in particolare, per quanto concerne il momento in cui può dirsi cessata la permanenza per gli illeciti amministrativi in materia urbanistica edilizia e paesistica, mentre per il diritto penale rileva la condotta commissiva (sicché la prescrizione del reato inizia a decorrere dalla sua ultimazione), per il diritto amministrativo si è in presenza di un illecito di carattere permanente, caratterizzato dall’omissione dell’obbligo, perdurante nel tempo, di ripristinare secundum jus lo stato dei luoghi, con l’ulteriore conclusione che se l’Autorità emana un provvedimento repressivo (di demolizione, ovvero di irrogazione di una sanzione pecuniaria), non emana un atto «a distanza di tempo» dall’abuso, ma reprime una situazione antigiuridica contestualmente contra jus, ancora sussistente. Se ne ricava, dunque, che nel campo dell’illecito amministrativo la permanenza cessa e il termine quinquennale di prescrizione comincia a decorrere o con l’irrogazione della sanzione pecuniaria o con il conseguimento dell’autorizzazione che, secondo pacifico orientamento, può essere rilasciata anche in via postuma (cfr. Cons. Stato, Ad. Gen., 11.4. 2002, n. 4; Cons. Stato, VI, 12.5. 2003, n. 2653).

(© Litis.it, 3 Maggio 2011. Riproduzione riservata)

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Un pensiero su “Violazioni edilizie e decorrenza della prescrizione delle sanzioni amministrative pecunarie – Tar Veneto, Sentenza 678/2011

  • salvatore

    questa tesi interessante l ho voluta mettere nella mie tesi che appunto parlava del rapporto fra tempo e sanzioni urbanistiche…quindi anche di prescrizione. il prof mi ha fatto notare che è cio che è scritto non ha senso…perchè la concessione in sanatoria sana l’illecito ex post…e le sanzioni pecuniarie decadono perchè l’illecito è ormai sanato dopo che è stato pagato l’imporo a titolo di oblazione. non c’è nessun termine che incomincia a decorrere

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