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Riparto della competenza funzionale nel giudizio di ottemperanza – Consiglio di Stato, Sentenza n. 3316/2011

L’art. 37, terzo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (oggi abrogato,e sostanzialmente trasfuso nell’art. 117, I° co del c.p.a.), disponeva che i ricorsi per l’esecuzione del giudicato degli organi di giustizia amministrativa dovessero essere proposti al Consiglio di Stato ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente secondo l’organo che ha emesso la decisione, della cui esecuzione si tratta. Il successivo quarto comma precisava che la competenza era del Tribunale Amministrativo Regionale anche quando si tratti di decisione di Tribunale Amministrativo Regionale confermata dal Consiglio di Stato in sede di appello.

Il TAR è dunque competente, in sede di giudizio di ottemperanza, sulle proprie sentenze solo quando l’oggetto della domanda di ottemperanza è del tutto ricompreso nella sentenza di primo grado da eseguire, qualora il Giudice di appello faccia luogo a diverse specifiche statuizioni sul caso anche sede di impugnativa di una decisione di ottemperanza, la competenza resta attribuita al Consiglio di Stato(cfr. infra multa Consiglio Stato, sez. V, 29 novembre 2005, n. 6767; Consiglio Stato, sez. VI, 20 luglio 2009, n. 4554)

In tali casi la competenza del Tar in sede di ottemperanza al giudicato, resta sempre preclusa quando la pronuncia del Giudice di appello ha diversamente definito una questione di natura cognitoria, ovvero ha diversamente connotato l’esatto significato e la portata della sentenza da eseguire, modificando quindi l’assetto degli interessi definito in primo grado.

Rientra in definitiva nella competenza funzionale del Consiglio di Stato il giudizio sull’ottemperanza ad una propria sentenza la quale, abbia sostanzialmente inciso su una sentenza del TAR, o sul merito ovvero anche solo attraverso una modifica rilevante della motivazione del decisum.

In tali casi, emerge infatti un contenuto precettivo autonomo che riguarda sia il “quid” che il “modus” della ottemperanza e quindi ha particolare incidenza sull’effetto conformativo del giudicato, differente rispetto alle decisioni del primo grado.

(© Litis.it, 2 Giugno 2011 – Riproduzione Riservata)

Consiglio di Stato, Sezione Quarta, Sentenza n. 3316 del 31/05/2011

FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame le parti appellanti impugnano la sentenza per esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 171/2006 del 28 febbraio 2006 emessa dal T.A.R. del Lazio, sezione staccata di Latina, in esito della quale è stata assegnata alla controinteressata Coop. Casa Service l’aggiudicazione dell’asta pubblica per la cessione di un’area di proprietà comunale, da destinarsi ad albergo.

La impugnata sentenza del TAR Latina è fondata sul presupposto che il giudicato si sarebbe formato sulla destinazione finale dell’area, per cui il Comune di Sperlonga avrebbe perso ogni potere di riprovvedere sulla destinazione delle aree per la realizzazione dell’intervento originariamente posto in gara, per cui la disciplina edilizia dei lotti andava oggettivamente ricondotta alle disposizioni urbanistiche, in vigore al tempo della procedura di vendita, e vigenti al momento di formazione del giudicato. In conseguenza il TAR- Latina:

a) ha disposto che il responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia procedesse alla predisposizione materiale ed alla consegna del certificato di destinazione urbanistica con le modalità e secondo i termini di cui sopra;

b) ha fissato l’obbligo per il segretario comunale di prestare l’attività necessaria e di assistere il Commissario ad acta nella stipulazione dell’atto di trasferimento delle aree autorizzando, ove necessario, il predetto commissario a servirsi dell’apporto di un notaio;

c) ha dichiarato la nullità della delibera del consiglio comunale n. 20 del 30 luglio 2010, della delibera di giunta n. 142 del 20 settembre 2010, della convenzione stipulata in data 23 settembre 2009 di assegnazione dei lotti in diritto di superficie alla controinteressata;

d) ha condannato il comune di Sperlonga, ai sensi dell’articolo 114, comma 4, lettera e) del c.p.a. al pagamento delle somme di cui in motivazione;

e) ha condannato in solido il comune di Sperlonga e la Maestrale – Società Cooperativa Edilizia a r.l. al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 5.000,00;

f) ha condannato il comune di Sperlonga, ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del codice del processo amministrativo, al pagamento di € 5.000,00.

I controinteressati si sono formalmente costituiti in giudizio.

Chiama alla Camera di consiglio entrambi i ricorsi sono stati trattenuti in decisione dal Collegio.

___ 1.§. Ai sensi dell’art. 70 del c.p.a. deve disporsi la riunione degli appelli di cui in epigrafe, essendo evidente la connessione oggettiva e soggettiva di entrambi i gravami.

___ 2.§. Per ragioni di economia espositiva, può farsi direttamente riferimento alle pronunce inter partes rispettivamente n.356 del 18/01/2011 e n. 1001 del 16 febbraio 2011 per l’esposizione della complesse vicende che hanno preceduto il presente giudizio.

Nel merito, entrambi gli appellanti lamentano l’errore in giudicando del Tar Latina, il quale ha definito le richieste dell’appellata, sull’erroneo assunto che si fosse formato il giudicato anche relativamente al profilo relativo alla destinazione urbanistica delle aree residenziali, e quindi concluso che queste non avrebbero potuto essere oggetto di rideterminazione da parte del Comune.

Nel merito, gli appellanti assumono che il TAR non avrebbe tenuto conto del fatto che tutte le precedenti sentenze erano state impugnate e che questa Sezione, con sent. n.356/2011, aveva accolto in parte l’appello avverso la sentenza del TAR-Latina n.1175/2008 la quale, in conseguenza, è stata riformata proprio relativamente alla comminatoria dell’annullamento della delibera n.17/2008 (di nuova destinazione del lotto ad ERP) e dell’accordo di programma di cui al DPRG n. 1272/1999.

In base al precedente della Sezione sul caso, la controinteressata società Casa service conserva il diritto all’assegnazione, ed alla conseguente alienazione del lotto in proprio favore, ma ha titolo di realizzarvi non più l’intervento nella tipologia edilizia in origine prevista ma quella di edilizia residenziale pubblica, come disposto dalla delibera n.17/2008.

L’appello è fondato nei sensi che seguono.

L’art. 37, terzo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (oggi abrogato,e sostanzialmente trasfuso nell’art. 117, I° co del c.p.a.), disponeva che i ricorsi per l’esecuzione del giudicato degli organi di giustizia amministrativa dovessero essere proposti al Consiglio di Stato ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente secondo l’organo che ha emesso la decisione, della cui esecuzione si tratta. Il successivo quarto comma precisava che la competenza era del Tribunale Amministrativo Regionale anche quando si tratti di decisione di Tribunale Amministrativo Regionale confermata dal Consiglio di Stato in sede di appello.

Il TAR è dunque competente, in sede di giudizio di ottemperanza, sulle proprie sentenze solo quando l’oggetto della domanda di ottemperanza è del tutto ricompreso nella sentenza di primo grado da eseguire, qualora il Giudice di appello faccia luogo a diverse specifiche statuizioni sul caso anche sede di impugnativa di una decisione di ottemperanza, la competenza resta attribuita al Consiglio di Stato(cfr. infra multa Consiglio Stato, sez. V, 29 novembre 2005, n. 6767; Consiglio Stato, sez. VI, 20 luglio 2009, n. 4554)

In tali casi la competenza del Tar in sede di ottemperanza al giudicato, resta sempre preclusa quando la pronuncia del Giudice di appello ha diversamente definito una questione di natura cognitoria, ovvero ha diversamente connotato l’esatto significato e la portata della sentenza da eseguire, modificando quindi l’assetto degli interessi definito in primo grado.

Rientra in definitiva nella competenza funzionale del Consiglio di Stato il giudizio sull’ottemperanza ad una propria sentenza la quale, abbia sostanzialmente inciso su una sentenza del TAR, o sul merito ovvero anche solo attraverso una modifica rilevante della motivazione del decisum.

In tali casi, emerge infatti un contenuto precettivo autonomo che riguarda sia il “quid” che il “modus” della ottemperanza e quindi ha particolare incidenza sull’effetto conformativo del giudicato, differente rispetto alle decisioni del primo grado.

Nel caso in esame, la ricordata decisione in ottemperanza n. 356/2011 di questa Sezione Consiglio di Stato, annullando in parte la decisione del TAR Latina n.1175/2008, ha ridefinito la destinazione urbanistica del lotto già assegnato alla Casa service, stabilendo che superficie e volumi del medesimo fossero destinati alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica di cui la delibera della Giunta Municipale n. 17/2008.

Il portato concreto della decisione del Giudice d’appello aveva quindi determinato l’esecuzione del giudicato in maniera difforme da quella definita dal TAR Latina sulla vicenda, la cui competenza in materia di ottemperanza era quindi aveva automaticamente venuta meno.

In tali termini l’appello è dunque fondato e deve essere accolto e per l’effetto deve essere pronunciato l’integrale annullamento della sentenza del TAR Latina di cui in epigrafe.

Le spese, in relazione alla complessità delle alterne vicende possono tuttavia essere compensate tra le parti per entrambi i gradi del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta):

___ 1. Dispone, ai sensi dell’art. 70 del c.p.a. la riunione dei gravami n. 1834/2011 e n.1887/2011.

___ 2. Accoglie gli entrambi appelli e per l’effetto annulla la sentenza del T.A.R. Lazio – Latina: Sezione I n. 01924/2010.

___ 3. Spese, del doppio grado, compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2011 con l’intervento dei magistrati:

Gaetano Trotta, Presidente
Sandro Aureli, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 31/05/2011

 

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