AmministrativaGiurisprudenza

ANNULLAMENTO AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER REALIZZAZIONE DI AMPLIAMENTO STRUTTURA ALBERGHIERA – Consiglio di Stato, Sentenza n. 3346/2011

Consiglio di Stato, Sezione Sesta, Sentenza n. 3346 del 06/06/2011

FATTO e DIRITTO

Il Ministero per i beni e le attività culturali chiede la riforma della sentenza con la quale il Tribunale amministrativo regionale della Sardegna ha accolto il ricorso proposto dalla Lido dei Coralli s.r.l. avverso l’annullamento disposto dalla Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio di Sassari e Nuoro dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata il 28 aprile 2004 dal Comune di Aglientu per l’ampliamento di un complesso alberghiero sito nel piano di lottizzazione Lido dei Coralli, in località Stazzareddu.

I) La sentenza impugnata ha accolto il ricorso ritenendo che la Soprintendenza aveva omesso di valutare l’incidenza delle opere in progetto, limitandosi a rilevare il difetto di motivazione del provvedimento comunale, senza evidenziare la sussistenza di una lesione sostanziale al paesaggio arrecata dall’intervento, relativa ad opere di ampliamento del complesso alberghiero preesistente e compreso in piano di lottizzazione autorizzato anche sotto il profilo paesaggistico.

L’amministrazione appellante evidenzia che l’area interessata dall’intervento ricade in zona dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 con decreto ministeriale 29 ottobre 1964 e che, in forza di quanto dispone il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, il ricorso di primo grado deve essere considerato inammissibile, in quanto sulle aree in questione non è oggi possibile alcuna modifica in assenza di piano paesaggistico; inoltre, la legge regionale sarda 25 novembre 2004, n. 8 ha introdotto il divieto di edificazione della durata di 18 mesi, la cui scadenza è condizionata alla approvazione del piano paesaggistico.

Nel merito, l’appello evidenzia che il provvedimento impugnato in primo grado appare congruamente motivato, mediante la considerazione dell’impatto negativo delle opere sul delicato contesto ambientale e la carenza della valutazione condotta dal comune di Aglientu alla luce di quanto dispone l’art. 146 d.lgs. n. 42 del 2004.

II) La sentenza impugnata merita la riforma chiesta con l’appello, il quale è fondato nel merito (e può, pertanto, prescindersi dall’esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado, qui riproposta dall’amministrazione appellante).

L’area interessata dall’intervento della società Lido dei Coralli, che, come si legge nel provvedimento oggetto del giudizio di primo grado, comporterebbe la realizzazione di un insediamento turistico-alberghiero comprendente numerosi e articolati fabbricati a due livelli fuori terra, è oggetto di specifica tutela in forza del decreto ministeriale 29 ottobre 1964 in ragione della particolare orografia, della materia granitica scolpita dall’erosione, della flora caratteristica, delle spiagge sabbiose alternate a zone scogliose, elementi tutti che formano quadri naturali di alto valore paesistico.

A fronte di tali considerazioni, puntualmente riportate nel decreto di vincolo e nel provvedimento impugnato in primo grado, il Comune di Aglientu ha ritenuto autorizzabili, con prescrizioni, i lavori poiché, “pur ricadendo in un’area di alto valore paesistico…viene mitigato da un corretto inserimento delle strutture in rapporto al contorno e alle preesistenze morfologiche e vegetali…integrandosi in modo armonico nel contesto paesistico tutelato e al contorno già edificato e non modificando negativamente quanto già precedentemente autorizzato”.

Come è evidente, tale motivazione si risolve in mera tautologia, ed è del tutto insufficiente a costituire la valutazione dalla quale l’autorizzazione paesaggistica non può prescindere, relativa a tutte le caratteristiche dell’intervento esaminato in relazione a tutti gli elementi che hanno costituito ragione dell’imposizione del vincolo. Difetta ogni reale valutazione circa l’incidenza dell’intervento con il contesto protetto e sulla relativa compatibilità. Ne deriva che legittimamente la Soprintendenza ha svolto un vaglio che non è di merito circa l’assentibilità dell’intervento, ma che, nell’ambito dell’esame della legittimità del provvedimento, rileva rileva la carenza o la distorsione di elementi di diritto, quali l’assoluta insufficienza della valutazione compiuta dal Comune, e il non corretto esercizio dei poteri. Questi vizi hanno condotto ad un provvedimento contrastante con le ragioni del vincolo del quale l’autorizzazione è mezzo applicativo sottordinato.

III) Restano da esaminare le altre censure sollevate dalla società ricorrente in primo grado, non esaminate dal primo giudice (in quanto assorbite nell’accoglimento del motivo sopra esaminato).

Sostiene la società appellata che le opere oggetto di valutazione riguardavano l’ampliamento di una struttura alberghiera la cui compatibilità urbanistica era già stata verificata in sede di pianificazione attuativa e di successiva varianti, e che l’area interessata non ricade, contrariamente a quanto si legge nel provvedimento della Soprintendenza, nel sito di importanza comunitaria Vignola – Monti Russu.

Quanto a quest’ultima considerazione, è evidente che la legittimità del provvedimento impugnato in primo grado prescinde dall’esattezza dell’individuazione dell’area ai fini dell’importanza comunitaria, essendo sufficiente ad attivare gli strumenti di tutela l’esistenza del vincolo paesaggistico.

In via generale, inoltre, va osservato che la valutazione positiva avente ad oggetto il piano di lottizzazione nel quale l’intervento stesso si inserisce non può assorbire, rifluendo a cascata su tutti gli interventi che in tale piano si inseriscono, la valutazione su ogni singolo intervento, perché altrimenti si cancellerebbe, contro la legge (la quale vuole sia valutato e legittimato ogni singolo intervento) la necessità dell’autonoma autorizzazione per ogni singola edificazione. Per ogni intervento, infatti, devono essere considerate le caratteristiche costruttive, il concreto inserimento nel tessuto esistente, le dimensioni e l’ubicazione, al fine di valutarne la compatibilità con il vincolo.

La particolarità dell’intervento proposto rispetto al piano attuativo e la portata ampliativa dell’esistente struttura, lungi dal poter essere valorizzata quale vizio dell’annullamento da parte dell’organo statale, evidenzia invece la necessità di una nuova valutazione sotto il profilo paesaggistico, e quindi sotto i profili di cui all’art. 146 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42: a) la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo; b) la congruità con i criteri di gestione dell’immobile o dell’area; c) la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica, elementi tutti che non sono stati presi in considerazione dall’amministrazione regionale nel rilasciare l’autorizzazione, la quale è stata, perciò, legittimamente annullata dalla Soprintendenza.

IV) In conclusione, l’appello è fondato e merita accoglimento; di conseguenza, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado deve essere respinto.

Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Condanna la società resistente a rifondere all’amministrazione appellante le spese del doppio grado del giudizio nella misura di 2.000 (duemila) euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente
Maurizio Meschino, Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Claudio Contessa, Consigliere
Roberta Vigotti, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 06/06/2011

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *