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Forze armate. Indennità di buonuscita solo per il servizio permanente effettivo a tempo indeterminato – Consiglio di Stato, Sentenza n. 3385/2011

L’art. 1, del d.P.R. n. 1032 del 1973, nell’individuare i pubblici dipendenti aventi diritto all’indennità di buonuscita, non ha inteso fare riferimento a qualsiasi rapporto di servizio, ma soltanto al servizio permanente effettivo e cioè al rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato costituito con il dipendente militare. Infatti, la locuzione “servizio continuativo” è stata utilizzata proprio per indicare il rapporto di lavoro a tempo indeterminato concernente i gradi più bassi del personale appartenente alle forze ad ordinamento militare, così come emerge già dal tenore letterale delle norme dettate per ciascuna Forza (ad es. artt. 1 e 2, della legge n. 53 del 1989; art. 68, della legge n. 212 del 1983; artt. 1 e 2 della legge n. 833 del 1961 ed art. 4 della legge n. 1168 del 1961), mentre il periodo di servizio in ferma prolungata, ovvero in ferma breve, ovvero in rafferma (istituti oggi sostituiti dalla ferma volontaria annuale o quadriennale, ex artt. 5, 6 e 12, della legge n. 226 del 2004) costituisce rapporto di servizio a tempo determinato

(© Litis.it, 11 Giugno 2011 – Riproduzione riservata)

Consiglio di Stato, Sezione Quarta, Sentenza n. 3384 del 06/06/2011

FATTO e DIRITTO

1. – Con ricorso al TAR della Puglia il sig. [OMISSIS] ed altri sottufficiali dell’Aereonautica Militare, tutti indicati in epigrafe, in servizio permanente effettivo (di seguito, per brevità, spe) presso il Comando della III^ Regione aerea di Bari Palese ed iscritti al Fondo di Previdenza I.N.P.D.A.P (già gestione autonoma E.N.P.A.S. presso il quale era stato istituito) dalla data di passaggio in detto spe, chiedevano il riconoscimento del loro diritto all’iscrizione a detto Fondo dalla data di inizio dei rispettivi servizi di volontario in ferma prolungata o rafferma, ma non anche da quella in cui sono transitati in spe, con la restituzione dei contributi di riscatto a suo tempo versati.

Deducevano, in proposito, la violazione e falsa applicazione degli articoli 2 e 3 del R.D. 26 febbraio 1928, n. 619, nonché degli articoli 1, 2 e 41 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, e dell’art. 38, comma 2, della Costituzione, richiamando la giurisprudenza formatasi in materia.

Chiedevano, quindi, l’accertamento del diritto rivendicato e la condanna dell’Amministrazione alla restituzione delle somme da essi ratealmente versate a titolo di contributo di riscatto per il periodo di ferma volontaria, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria dalle date delle singole trattenute mensili e fino alla data di effettivo rimborso.

2. – Con sentenza n. 2846 del 9 giugno 2005 il TAR ha accolto il ricorso dichiarando l’obbligo del Ministero della Difesa di provvedere, ora per allora, all’iscrizione, a far data dall’arruolamento iniziale, dei ricorrenti al Fondo di Previdenza ex ENPAS e di versare, conseguentemente, all’INPDAP (succeduta all’ENPAS) il contributo afferente al periodo di ferma volontaria, ma limitatamente all’importo che ad esso Ministero fa carico, con la maggiorazione dei soli interessi legali dalla scadenza dei singoli ratei fino al soddisfo.

3. – Con l’ appello in epigrafe il Ministero della Difesa ha chiesto la riforma di detta sentenza relativamente al solo capo concernente il riconosciuto diritto degli appellati all’iscrizione al Fondo di Previdenza e credito dell’INPDAP per il periodo intercorrente tra la data di arruolamento in ferma ed il passaggio in spe e l’obbligo dello stesso Ministero di provvedere, ora per allora, all’iscrizione con versamento della quota di contributo spettante al datore di lavoro.

Ha eccepito, in ogni caso, l’intervenuta prescrizione del diritto all’iscrizione ai sensi dell’art. 3 della legge n. 335 del 1995.

Con memoria presentata in previsione della discussione dell’appello l’Amministrazione ricorrente ha ulteriormente ribadito l’eccezione di prescrizione, citando a sostegno giurisprudenza sia del Giudice Amministrativo sia della Cassazione Lavoro.

4. – I militari appellati, pur ritualmente evocati nel presente grado di giudizio, non si sono costituiti.

5. – Alla pubblica udienza del 22 marzo 2011 l’appello è stato introitato per la decisione.

6. – L’appello è fondato.

La sentenza appellata, muovendo dalla qualificazione come “continuativo” del servizio prestato in posizione di ferma o rafferma volontaria e valorizzando le connotazioni di rapporto di pubblico impiego peculiari di dette posizioni, ha ritenuto sussistente, ex art. 1, terzo comma , della legge n. 1032 del 1973, il diritto dei ricorrenti militari (di primo grado) alle prestazioni previdenziali previste da detta legge, con iscrizione al fondo allo scopo istituito.

Al riguardo, costituisce avviso ormai costante della Sezione (cfr. tra le più recenti, sez. IV^,n. 755 del 2011, n. 3361 del 2009 e n. 6660 del 2009), condiviso anche da altra giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. Sez. VI, n. 5545 del 2009), che il legislatore dell’ art. 1, del d.P.R. n. 1032 del 1973, nell’individuare i pubblici dipendenti aventi diritto all’indennità di buonuscita, non ha inteso fare riferimento a qualsiasi rapporto di servizio, ma soltanto al servizio permanente effettivo e cioè al rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato costituito con il dipendente militare.

Infatti, la locuzione “servizio continuativo” è stata utilizzata proprio per indicare il rapporto di lavoro a tempo indeterminato concernente i gradi più bassi del personale appartenente alle forze ad ordinamento militare, così come emerge già dal tenore letterale delle norme dettate per ciascuna Forza (ad es. artt. 1 e 2, della legge n. 53 del 1989; art. 68, della legge n. 212 del 1983; artt. 1 e 2 della legge n. 833 del 1961 ed art. 4 della legge n. 1168 del 1961), mentre il periodo di servizio in ferma prolungata, ovvero in ferma breve, ovvero in rafferma (istituti oggi sostituiti dalla ferma volontaria annuale o quadriennale, ex artt. 5, 6 e 12, della legge n. 226 del 2004) costituisce rapporto di servizio a tempo determinato.

Nel caso di specie è in discussione non se i servizi resi dagli odierni appellati abbiano connotazione di pubblico impiego a tempo determinato, ma se tali servizi siano utile ai fini che qui rilevano: al riguardo, pare evidente al Collegio che il legislatore, nella sua discrezionalità, non ha ritenuto detto rapporto automaticamente computabile a fini di indennità di buonuscita, così come è dato evincere già dal dato testuale dell’ art. 1 del già citato d.P.R. n. 1032 del 1973 (cfr., sul punto, anche C.d.S., sez . IV^, n. 3361 del 2009).

Inoltre, giova evidenziare che detta previsione trova espressa ed ancor più chiara conferma nell’art. 5 del d.lgs. n. 165 del 1997, (i cui commi 4, 5 e 6 dispongono: che “… Il servizio militare comunque prestato, anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è ricongiungibile ai fini del trattamento previdenziale”; che “Per il personale in ferma di leva prolungata o breve l’amministrazione provvede al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalla normativa vigente”; che “I periodi pre-ruolo per servizio militare comunque prestato, nonché quelli utili ai fini previdenziali, anche antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono riscattabili ai fini dell’indennità di fine servizio…”) in quanto in essi si fa distinzione tra contribuzione a fini previdenziali e contributi a fini di indennità di buonuscita, proprio avendo riguardo alla ferma prolungata e breve, e cioè al dato rilevante nel caso in esame.

Mentre, infatti, ai sensi del comma quinto del citato art. 5, ai fini previdenziali la contribuzione grava sull’Amministrazione, ai fini dell’indennità di buonuscita tali periodi sono invece espressamente qualificati “..riscattabili…”, con ciò disponendo che l’interessato può ottenerne soltanto a domanda il computo, con conseguente onere a suo carico mediante contribuzione volontaria.

La riscattabilità è, infatti, riferita dal comma sesto dell’art. 5 ai servizi pre-ruolo e a quelli utili a fini previdenziali, sicché, sia che si voglia ricondurre la ferma prolungata, ovvero quella breve, ovvero la rafferma al servizio pre-ruolo, sia che si voglia ricondurre tali ferme ai servizi utili a fini previdenziali ai sensi del precedente comma quinto, comunque si tratta, ai fini dell’indennità di buonuscita,di periodi soltanto “riscattabili”, cioè soggetti a contribuzione volontaria a carico del dipendente e non a carico dell’Amministrazione.

Il legislatore, nella sua discrezionalità, ha differenziato, in breve, l’ipotesi dei periodi utili a fini pensionistici, prevedendo in proposito la contribuzione a carico dell’Amministrazione, da quella relativa ai servizi riscattabili a fini dell’indennità di buonuscita, richiedendo la contribuzione volontaria degli interessati e ha reso palese tale meccanismo legale con le norme dell’ art. 1, d.P.R. n. 1032 del 1973 e dall’art. 5, del d.lgs. n. 165 del 1997,, correttamente applicate, nel caso di specie, sia dall’INPDAP, sia dal Ministero della Difesa hanno, posto che i periodi di servizio militare volontario anteriori al passaggio in spe sono stati assoggettati a riscatto volontario, ai fini del computo nell’indennità di buonuscita.

In conclusione, l’appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso di primo grado.

7. – Quanto alle spese del doppio grado di giudizio reputa equo il Collegio non porre l’onere delle spesse stesse a carico dei soccombenti sottufficiali tenuto conto che non sono univoci gli indirizzi della giurisprudenza della materia.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello n. 528 del 2006, come in epigrafe proposto, lo accoglie e , per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2011 con l’intervento dei magistrati:

Paolo Numerico, Presidente
Sergio De Felice, Consigliere
Sandro Aureli, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Guido Romano, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 06/06/2011

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