AmministrativaGiurisprudenza

Sospensione di licenza di guardia giurata e porto d’armi a seguito di procedimento penale – Consiglio di Stato, Sentenza n. 3576/2011

L’esigenza di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica impongono al titolare dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di guardia particolare giurata di avere una condotta irreprensibile e immune da censure e che, nella valutazione di tale requisito, l’autorità di pubblica sicurezza dispone di un ampio potere di apprezzamento discrezionale, in funzione della pericolosità dell’attività soggetta ad autorizzazione e della delicatezza degli interessi pubblici coinvolti, che può essere censurato solo se risultano vizi di irrazionalità e incoerenza (fra le più recenti, Consiglio di Stato, sez. VI, 27 agosto 2010, n. 5981).

E’ peraltro necessario che, nel provvedimento adottato nell’esercizio di tale potere, l’Amministrazione dia atto delle ragioni che inducono a ritenere che i fatti accertati (o il reato commesso), per tipologia e per modalità di realizzazione, abbiano fatto venir meno il necessario requisito della buona condotta (Consiglio Stato, sez. VI, 26 luglio 2010, n. 4853) e siano quindi tali da giustificare la sospensione o la revoca (nei casi più gravi) del titolo di polizia.

Per i provvedimenti emessi a seguito di denunce penali può quindi essere anche adottata, per il periodo necessario allo svolgimento delle necessarie indagini, la misura più lieve della sospensione della licenza, ai sensi dell’art. 10 del t.u.l.p.s.

(© Litis.it, 3 Luglio 2011 – Riproduzione riservata)

Consiglio di Stato, Sezione Terza, Sentenza n. 3576 del 13/06/2011

FATTO e DIRITTO

1.- La Prefettura di Salerno, con tre diversi provvedimenti emessi in data 26 ottobre 2005, aveva sospeso i titoli di guardia particolare giurata e di porto di pistola e vietata la detenzione di armi e munizioni nei confronti dei signori [OMISSIS], [OMISSIS] e [OMISSIS], dipendenti della società di trasporto valori Ipervigile S.r.l., con sede in Nocera Inferiore, a seguito di una denuncia penale formulata a loro carico per i reati di cui agli articoli 110 e 646 cod. pen., aggravati dall’art. 61 n. 7, per essersi impossessati, nell’espletamento della loro attività, della somma di euro 50.000 contenuta in un plico che avevano prelevato dalla sede della BSK di Napoli.

2.- Avverso gli atti della Prefettura i signori [OMISSIS], [OMISSIS] e [OMISSIS] avevano proposto ricorso al TAR per la Campania che, con la sentenza della Sezione Staccata di Salerno, Sezione I, n. 3996 del 4 dicembre 2008, ha respinto il loro ricorso.

I soli signori [OMISSIS] e [OMISSIS] hanno appellato l’indicata sentenza sostenendone l’erroneità sotto diversi profili.

3.- Ciò premesso, si deve ricordare che, come affermato anche nella appellata sentenza del TAR di Salerno, per principio consolidato l’esigenza di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica impongono al titolare dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di guardia particolare giurata di avere una condotta irreprensibile e immune da censure e che, nella valutazione di tale requisito, l’autorità di pubblica sicurezza dispone di un ampio potere di apprezzamento discrezionale, in funzione della pericolosità dell’attività soggetta ad autorizzazione e della delicatezza degli interessi pubblici coinvolti, che può essere censurato solo se risultano vizi di irrazionalità e incoerenza (fra le più recenti, Consiglio di Stato, sez. VI, 27 agosto 2010, n. 5981).

4.- E’ peraltro necessario che, nel provvedimento adottato nell’esercizio di tale potere, l’Amministrazione dia atto delle ragioni che inducono a ritenere che i fatti accertati (o il reato commesso), per tipologia e per modalità di realizzazione, abbiano fatto venir meno il necessario requisito della buona condotta (Consiglio Stato, sez. VI, 26 luglio 2010, n. 4853) e siano quindi tali da giustificare la sospensione o la revoca (nei casi più gravi) del titolo di polizia.

Per i provvedimenti emessi a seguito di denunce penali può quindi essere anche adottata, per il periodo necessario allo svolgimento delle necessarie indagini, la misura più lieve della sospensione della licenza, ai sensi dell’art. 10 del t.u.l.p.s.

5.- La sentenza di primo grado, sulla base degli esposti principi, risulta esente dalle censure sollevate.

Come affermato dal TAR di Salerno, il provvedimento adottato, che consiste non nella revoca ma nella mera sospensione del titolo di guardia giurata, con connesso divieto di detenzione e porto d’armi, “appare proporzionato in relazione alle circostanze che hanno coinvolto i ricorrenti”.

Infatti “le indagini di Polizia giudiziaria pendenti a carico dei ricorrenti per i reati di cui all’art. 110 e 646 cod. pen., aggravati dall’art. 61 n. 7, hanno ragionevolmente indotto la Prefettura a considerare venuto meno, ancorché temporaneamente, il requisito specifico della buona condotta, necessario per espletare la delicata attività di guardia particolare giurata”.

“Tale provvedimento appare inoltre adeguatamente e sufficientemente motivato ove si consideri che la Prefettura ha il potere non solo di annullare in autotutela provvedimenti autorizzatori della specie, ma anche quello di sospenderne gli effetti qualora i requisiti di legittimazione vengano temporaneamente a mancare”.

Devono quindi ritenersi legittimi i provvedimenti con i quali il Prefetto ha sospeso i titoli di guardia giurata e di porto di pistola degli appellanti a seguito dell’avvio di un’azione penale avviata nei loro confronti per reati che producono allarme sociale; tanto più che non si tratta di fatti estranei bensì strettamente connessi al servizio di guardia giurata ed all’esercizio della relativa licenza.

I provvedimenti del Prefetto sono infatti espressione di una scelta cautelativa che, malgrado la presunzione di innocenza degli indagati, consente la preminente tutela degli interessi riguardanti la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica in una fattispecie caratterizzata dalla peculiarità e dalla delicatezza delle funzioni esercitate in virtù della rilasciata licenza.

Ed è comunque fatto salvo il possibile ripristino della posizione degli interessati in presenza di una archiviazione della vicenda penale o di una sentenza assolutoria.

6.- Gli appellanti hanno peraltro anche lamentato che la disposta sospensione non prevedeva un termine ultimo di durata, in violazione con le disposizioni (art. 21 quater della legge n. 241 del 1990) che prevedono una durata temporanea dei provvedimenti di natura cautelare. Ed aggiungono che la fondatezza della censura è confermata dalla circostanza che dopo circa 4 anni dallo svolgersi dei fatti contestati nessun seguito ha avuto l’azione penale avviata nei loro confronti.

La censura è tuttavia inammissibile, in quanto proposta per la prima volta in appello, in virtù di quanto sancito dall’art. 345, comma 1, Cod. proc. civ. (ed ora, dall’art. 104 Cod. proc. amm.).

Infatti (anche) nel giudizio amministrativo non è consentita la proponibilità di motivi nuovi in appello (da parte dell’originario ricorrente) perché si determinerebbe altrimenti un ampliamento dell’oggetto del giudizio, in violazione delle regole che governano il processo nel grado di appello.

7.- La censura è comunque anche infondata in quanto la sospensione dei titoli di polizia ha chiaramente natura di misura cautelare e provvisoria ed è evidentemente circoscritta, nelle indicate fattispecie, nei termini di durata dell’azione penale.

Si deve inoltre aggiungere che i titoli di polizia hanno una durata limitata nel tempo e quindi i provvedimenti di sospensione non possono che durare fino alla scadere della durata del titolo, dovendosi poi valutare il permanere dei requisiti richiesti in sede di rinnovo.

8.- In conclusione l’appello deve essere respinto.

Resta salva peraltro la possibilità per gli interessati di richiedere, in relazione all’eventuale venir meno delle cause che ne hanno determinato l’adozione, la revoca dell’impugnato provvedimento di sospensione (se ancora possibile), ovvero di chiedere, ove ne sussistano i presupposti, il rilascio di un nuovo titolo abilitativo.

9.- In considerazione della natura della questione esaminata si ritiene di poter disporre la compensazione fra le parti delle spese del grado di appello.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

respinge l ‘appello.

Dispone la compensazione fra le parti delle spese del grado di appello.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente
Marco Lipari, Consigliere
Vittorio Stelo, Consigliere
Angelica Dell’Utri, Consigliere
Dante D’Alessio, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 13/06/2011

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *