Penale

Lo pseudonimo non salva chi crea account su Internet a nome di un altro – Cassazione Penale, Sentenza n. 12479/2012

L’utilizzo dello pseudonimo non salva chi apre una casella di posta elettronica a nome di un altro. Lo rileva la Cassazione, facendo notare che «la partecipazione ad aste online con l’uso di uno pseudonimo presuppone necessariamente che a tale pseudonimo corrisponda una reale identità, accertabile on line da parte di tutti i soggetto con i quali vengono concluse le compravendite».

Ecco perchè la Terza sezione penale ha convalidato una multa per il reato di sostituzione di persona nei confronti di un 42enne della capitale, Andrea A., per avere utilizzato i dati anagrafici di una donna, aprendo a suo nome un account e una casella di posta elettronica e facendo così ricadere sull’inconsapevole intestataria le morosità nei pagamenti di beni acquistati mediante la partecipazione ad aste in rete».

Inutile il ricorso di Andrea A. volto a dimostrare di avere utilizzato i dati anagrafici della vittima solo per iscriversi al sito di aste on-line, partecipando poi alle stesse con un nome di fantasia. Piazza Cavour – sentenza 12479 – ha osservato che «la partecipazione alle aste on line con l’uso di uno pseudonimo presuppone necessariamente che a tale pseudonimo corrisponda una reale identità. E ciò, evidentemente, al fine di consentire la tutela delle controparti contrattuali nei confronti di eventuali inadempimenti».

Più in generale la Cassazione spiega che rientra nel »reato di sostituzione di persona, la condotta di colui che crei e utilizzi un account di posta elettronica, attribuendosi falsamente le generalità di un diverso soggetto, inducendo in errore gli utenti della rete internet, nei confronti dei quali le false generalità siano declinate e con il fine di arrecare danno al soggetto le cui generalità siano state abusivamente spese». La Cassazione ha così condannato Andrea A. a pagare una sanzione di 1140 euro

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