Penale

Psicofarmaci ai bambini e accuse tra familiari: i litigi non sono un movente sicuro – Cassazione Penale, Sentenza 41513/2012

Un generico riferimento ai rapporti conflittuali esistenti tra due nuclei familiari non è sufficiente a configurare il movente di gravi azioni delittuose. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 41513/12.

Una donna somministra psicofarmaci al figlio del suo convivente e al proprio figlio, accusando poi l’ex moglie dell’uomo di maltrattamenti e lesioni nei confronti dei due minori. Condannata in primo grado e in appello per calunnia e lesioni volontarie, l’imputata propone ricorso per cassazione adducendo più motivi.

Un ricorso articolato –  La donna rileva anzitutto carenze motivazionali su elementi e circostanze decisivi ai fini dell’accertamento della responsabilità, riguardanti in particolare gli episodi di malessere da intossicazione dei due bambini. Le successive censure concernono la valutazione degli indizi, la pretesa nullità della sentenza in quanto viziata da travisamenti della prova e il difetto dell’elemento psicologico per quanto riguarda il reato di calunnia.

Qual è il movente? La S.C. ritiene che i giudici di appello non abbiano approfondito a dovere il movente che avrebbe spinto l’imputata a compiere i reati in esame: non è sufficiente, infatti, il mero riferimento ai rapporti conflittuali che intercorrevano tra i due nuclei familiari, in quanto non ne viene chiarita l’origine e la natura. Circostanze come il ritrovamento di psicofarmaci nello zaino o nei vestiti dei minori possono essere oggetto di più letture interpretative e, in astratto, potrebbero essere addebitate tanto all’uno quanto all’altro nucleo familiare. Invece, come affermato da consolidata giurisprudenza, il movente può catalizzare e rafforzare la valenza degli indizi a carico dell’imputato solo se questi risultino chiari precisi e convergenti quanto al loro significato.

Motivazione insufficiente –  Gli Ermelllini ribadiscono, inoltre, che in presenza di censure specifiche ed articolate, come nel caso di specie, il giudice di appello non può limitarsi a motivare la sentenza rinviando alle risultanze del giudizio di primo grado: in particolare resta insufficiente l’argomentazione relativa ad alcuni degli episodi di intossicazione da farmaci, che potrebbero prestarsi a spiegazioni alternative.

Per questi motivi la Cassazione annulla con rinvio la sentenza impugnata.

Fonte: La Stampa

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