Amministrativa

Annullamento di autorizzazione paesaggistica per condono edilizio – Consiglio di Stato Sentenza n. 5984/2012

sul ricorso numero di registro generale 8775 del 2008, proposto da:
Cerchiai Orazio, rappresentato e difeso dagli avvocati Bartolomeo Della Morte e Luigi De Julis, con domicilio eletto presso Giorgio Recchia in Roma, corso Trieste, 88;
contro
Ministero per i beni e le attività culturali, già Ministero per i beni culturali e ambientali, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di Napoli, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Dardo, Antonio Andreottola, Barbara Accattatis Chalons D’Oranges, Eleonora Carpentieri, Annalisa Cuomo, Bruno Crimaldi, Anna Ivana Funari, Giacomo Pizza, Bruno Ricci, Gabriele Romano, Edoardo Barone, Giuseppe Tarallo, Anna Pulcini, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI: SEZIONE IV n. 16487/2007, resa tra le parti, concernente annullamento di autorizzazione paesaggistica per condono edilizio

Consiglio di Stato, Sezione Sesta, Sentenza n. 5984/2012 del 27.11.2012

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 novembre 2012 il consigliere Roberta Vigotti e uditi per le parti gli avvocati Della Morte, Cuomo e l’avvocato dello Stato Lumetti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Il signor Orazio Cerchiai chiede la riforma della sentenza n. 16487/2007 con la quale il Tribunale amministrativo della Campania ha respinto il ricorso proposto avverso il decreto ministeriale in data 6 dicembre 1991 recante annullamento dell’autorizzazione ex art. 7 legge 29 giugno 1939, n. 1497 rilasciata dal Sindaco di Napoli il 7 ottobre 1991 per il condono edilizio di un edificio insistente nel territorio di tale Comune, in via Posillipo.
I) La sentenza impugnata ha ritenuto la manifesta infondatezza del ricorso, rilevando che il potere di annullamento del parere di compatibilità paesaggistica sulla domanda di condono edilizio rilasciato dal Comune è di competenza del Ministero dei beni culturali e ambientali ai sensi dell’art. 82, nono comma, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 allora vigente;
-il termine del 31 dicembre 1986 previsto dall’art. 1-bis d.l. 27 giugno 1985, n. 312, conv. dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 entro il quale le Regioni avrebbero dovuto approvare i piani paesistici, con conseguente inapplicabilità del divieto di nuove edificazioni, non ha carattere perentorio;
– la funzione esercitata dalla Soprintendenza attiene alla vigilanza sui provvedimenti concernenti l’uso del territorio, onde evitare pregiudizi al paesaggio;
– il potere di annullamento ministeriale, anche se non può comportare un riesame complessivo delle valutazioni compiute dall’Ente locale, si estrinseca tuttavia in un controllo di legittimità, esteso a tutti i profili dell’eccesso di potere;
– nella fattispecie in esame, il provvedimento è esaustivamente motivato con riferimento alle ragioni del vincolo e alla mancata valutazione, in sede di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica da parte del Sindaco, delle esigenze di tutela dell’area in questione e delle specifiche ragioni circa la compatibilità dell’edificio abusivo con il contesto circostante di estremo valore ambientale;
– infine, il fatto della preesistente urbanizzazione della zona considerata non fa venir meno le esigenze di tutela, al fine di evitarne l’ulteriore deturpazione.
II) Tutti tali capi della sentenza sono oggetto dell’appello, che è infondato.
Con riferimento al primo aspetto considerato dal Tribunale amministrativo, è evidente che, trattandosi di giudicare della legittimità del provvedimento ministeriale di annullamento, l’ambito della relativa competenza è stato esattamente riferito a tale funzione e non a quella relativa al potere della Regione, e per essa dei Comuni delegati, di esprimersi in prima battuta sulla compatibilità dell’intervento edilizio con le esigenze di tutela ambientale.
Quanto poi alla dedotta carenza di motivazione del provvedimento oggetto del giudizio di primo grado, che l’appellante ritiene stereotipata ed appiattita sul parere della Soprintendenza, è sufficiente considerare le analitiche descrizioni dell’area (dichiarata di notevole interesse pubblico con decreto ministeriale 24 gennaio 1953) indicate dal provvedimento stesso, che dà puntuale conto dei pregi notevolissimi posti a base del vincolo, viceversa neppure menzionato nell’autorizzazione comunale (totalmente carente anche circa l’incidenza del manufatto abusivo su un contesto di tale pregio), per concludere sulla totale infondatezza del motivo di appello esaminato.
L’epoca di realizzazione del manufatto, risalente al 1962 secondo le deduzioni dell’appellante, e quindi comunque successiva all’imposizione del vincolo, e la sua collocazione in un contesto urbanizzato, infine, non comportano l’illegittimità dell’annullamento dell’autorizzazione, dato che essa era riferita ad una richiesta di condono.
Ai fini della condonabilità di un manufatto abusivo è, infatti, ininfluente l’epoca in cui è sorto il vincolo, purché questo sia ancora in essere alla data in cui deve essere valutata la domanda di sanatoria, sicché detta regola vale anche per le opere eseguite anteriormente all’apposizione del vincolo stesso (per tutte, Cons Stato, sez. IV, 18 settembre 2012, n. 4945).
Costituisce, dal pari, ius receptum che la già avventa urbanizzazione dell’area sulla quale insiste in manufatto oggetto dell’istanza di condono non ne impedisce la tutela, ma anzi la rende ancora più pressante e necessaria al fine di evitarne l’ulteriore degrado.,
III) In conclusione, l’appello è infondato e deve essere respinto. Le spese del giudizio possono, per ragioni di equità, essere compensate anche per questo secondo grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe indicato, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente
Maurizio Meschino, Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere
Roberta Vigotti, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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