Amministrativa

Revisione prezzi relativi al contratto di erogazione pasti in favore degli studenti universitari- Consiglio di Stato Sentenza n. 6000/2012

sul ricorso numero di registro generale 6800 del 2012, proposto dall’Agenzia per il diritto allo studio universitario del Lazio (Laziodisu, quale Successore Adisu), rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
La Cascina Soc.Cooperativa per Azioni, rappresentata e difesa dall’avv. Dante Grossi, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, v.le Giulio Cesare, 14;
per la revocazione della sentenza del consiglio di stato – sez. vi n. 02899/2012, resa tra le parti, concernente revisione prezzi relativi al contratto di erogazione pasti in favore degli studenti universitari;

Consiglio di Stato, Sezione Sesta, Sentenza n. 6000/2012 del 27.11.2012

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di La Cascina Soc.Cooperativa per Azioni;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2012 il Cons. Gabriella De Michele e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Stefano Varone e l’avv. Grossi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO
Con ricorso n. 6800/12, notificato il 13 settembre 2012 e depositato il 24 settembre 2012, l’Agenzia per il diritto allo studio universitario del Lazio (Laziodisu, succeduto ad Adisu) ha chiesto la revocazione della sentenza di questa Sezione del Consiglio di Stato n. 2899/12 del 18.5.2012, con la quale era stato respinto l’appello proposto dalla citata Agenzia avverso una sentenza – n. 10894/2009, emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. I ter – con la quale era stato accolto il ricorso proposta dalla società cooperativa La Cascina a r.l. avverso la quantificazione della revisione prezzi, dovuta dall’Amministrazione con riferimento ad un contratto stipulato il 14.3.1994, per la somministrazione di pasti agli studenti universitari.
Nel ricorso attualmente in esame si segnala – come errore di fatto, nascente dall’errato esame dello svolgimento del primo grado di giudizio – le affermazioni (contenute nella pronuncia di cui si chiede la revocazione) secondo cui risulterebbe valutata, nella sentenza del TAR oggetto di appello, l’avvenuta erronea proposizione del giudizio di primo grado nei confronti dell’Adisu Tor Vergata, anziché di quella dell’Università degli Studi La Sapienza, quest’ultima da ritenersi in effetti chiamata e costituita in giudizio, con svolgimento nel merito delle proprie difese. Non sarebbe stato considerato, invece, il carattere inemendabile dell’erronea, originaria individuazione dell’Amministrazione, cui il ricorso doveva essere notificato, con svolgimento di attività difensiva, da parte di quest’ultima, solo dopo l’annullamento con rinvio di una prima sentenza del TAR (n. 14527/2006) da parte del Consiglio di Stato (sentenza n. 2497/08 del 23.5.2008) e comunque con argomentazioni subordinate alle eccezioni, sollevate in via principale nel rito: eccezioni, di cui si torna a chiedere l’esame nella fase rescissoria del presente giudizio, ove il ricorso per revocazione in esame fosse accolto per la fase rescindente.
Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene che le argomentazioni, prospettate a sostegno dell’errore, che vizierebbe la citata sentenza n. 2899/12, non siano condivisibili.
Anche a prescindere, infatti, dalla genericità del ricorso, che non individua con esattezza la specifica fattispecie revocatoria invocata, ai sensi dell’art. 106 del d.lgs. n. 104/2010 (c.p.a.) e delle norme processualcivilistiche dallo stesso richiamate, il Collegio ritiene che il ricorso in esame – formalmente proposto in rapporto alla ricordata sentenza n, 2899/2012 – contenga argomentazioni che sarebbero state, piuttosto, riferibili alla precedente pronuncia del medesimo Consiglio di Stato, sez. VI, n. 2497/2008: pronuncia, quest’ultima, che fa stato circa il riconosciuto carattere di giudicato interno formatosi – per mancata proposizione di appello incidentale – sulla ritualità della costituzione dell’Avvocatura dello Stato per l’Adisu “La Sapienza” (poi parte appellante ed ora ricorrente per revocazione), pur in assenza di specificazione al riguardo nell’originario atto di costituzione, non ravvisandosi comunque incertezze sul soggetto patrocinato, “anche in considerazione del fatto che la pretesa azionata….era diretta (come specificato…nella richiesta di correzione di errore materiale del ricorso) esclusivamente avverso l’Adisu La Sapienza, la quale era quindi l’unica Adisu realmente interessata al giudizio”. Con tale pronuncia si disponeva, poi, l’annullamento della sentenza del TAR Lazio n. 14527/06, con rinvio al medesimo TAR per la rinnovazione del giudizio, previa riassunzione del medesimo, ma solo per mancata previa comunicazione della data dell’udienza di discussione all’Avvocatura dello Stato, la cui costituzione (evidentemente non sanante, per espressa eccezione formulata) doveva comunque intendersi effettuata per l’Adisu La Sapienza, il cui carattere di unica reale controparte sarebbe emerso con chiarezza dall’impugnativa.
In tale contesto, la riassunzione del giudizio innanzi al TAR del Lazio non poteva che intendersi effettuata nei confronti della predetta Adisu, con mera esigenza di rettifica di un errore materiale, contenuto nell’epigrafe dell’originario ricorso introduttivo, errore ritenuto tale nella più volte citata pronuncia del CdS n. 2497/2008 (non resa oggetto di richiesta di revocazione) e non riconducibile a vero e proprio vizio nell’individuazione della controparte processuale in sede di riassunzione (tenuto conto, peraltro, non solo della costituzione in giudizio, ma anche della svolgimento di attività difensiva da parte della medesima controparte).
Appare ragionevole, pertanto, che la questione non sia stata oggetto di più ampia trattazione nella sentenza di primo grado n. 10894/2009 e che il richiamo – al riguardo contenuto nell’epigrafe della medesima sentenza – sia stato ritenuto sufficiente nella sentenza qui in esame (n. 2899/12), emessa in sede di appello, che ha ritenuto non equivocabile l’individuazione dell’Amministrazione evocata in giudizio, in base all’’”esame complessivo del ricorso di primo grado” ed in considerazione delle difese svolte dall’Amministrazione.
Per le ragioni esposte, in conclusione, il Collegio ritiene che il ricorso per revocazione in esame debba essere respinto; le spese giudiziali, da porre a carico della parte ricorrente, vengono liquidate nella misura di €. 2.000,00 (euro duemila/00).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese giudiziali, nella misura di €. 2.000,00 (euro duemila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Giorgio Giovannini, Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Claudio Contessa, Consigliere
Gabriella De Michele, Consigliere, Estensore
Bernhard Lageder, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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