Amministrativa

Revisione di patente di guida con conseguente nuovo esame di idoneità -Consiglio di Stato Sentenza 6189/2012

sul ricorso numero di registro generale 10523 del 2010, proposto da:
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
XX, costituitosi in giudizio, irappresentato e difeso dall’Avv. Marco Maria Donzelli, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell’Avv. Michele Mirenghi, piazza della Libertà n. 20;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. per la Lombardia, Milano, Sez. III, n. 1670 dd. 26 maggio 2010, resa tra le parti a’ sensi del già vigente art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 come modificato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205 e concernente revisione di patente di guida cat. B con conseguente nuovo esame di idoneità.

Consiglio di Stato, Sezione Quarta, Sentenza n. 6189/2012 del 04.12.2012

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di XX
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 aprile 2012 il Cons. Fulvio Rocco e uditi per l’appellante Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l’Avvocato dello Stato Anna Collabolletta e per l’appellato XX l’Avv. Marco Orlando in sostituzione dell’Avv. Marco Maria Donzelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1.1. L’attuale appellato, Sig. Mauo Cuccovillo, ha proposto innanzi al T.A.R. per la Lombardia, Sede di Milano, ricorso avverso il provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- Direzione Generale per la Motorizzazione- Ufficio Provinciale di Milano N. 2/2218/IM dd. 23 febbraio 2010, recante nei suoi confronti “Revisione della patente di guida della categoria B” in dipendenza dell’avvenuto esaurimento del punteggio di cui all’art. 126 bis del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche, così come vigente all’epoca dei fatti di causa.
Il Cuccovillo ha pure esteso la domanda di annullamento ad ogni altro atto presupposto e conseguente, deducendo al riguardo violazione di legge ed eccesso di potere sotto più profili.
In punto di fatto il medesimo Cuccovillo ha rappresentato al giudice di primo grado che nel periodo 2005 – 2009 sono state irrogate nei suoi confronti varie sanzioni in materia di circolazione stradale, e che in dipendenza di ciò gli è stata di volta in volta applicata, a’ sensi e per gli effetti dell’anzidetto art. 126 bis del D.L.vo 285 del 1992 e successive modifiche, anche la sanzione accessoria della decurtazione dei punti della patente di guida..
Peraltro – afferma sempre il Cuccovillo – le anzidette sanzioni accessorie gli sarebbero state comunicate con consistente ritardo rispetto al momento dell’avvenuta decurtazione di punteggio, e che tale circostanza gli avrebbe pertanto impedito di porre a ciò rimedio mediante la frequenza degli appositi corsi finalizzati al recupero dei punti perduti e – per l’appunto – contemplati dal comma 4 dell’anzidetto art. 126 bis nel testo conseguente alle modifiche apportate dall’art. 7 del D.L.vo15 gennaio 2002 n. 9, nonché dall’art. 7 del D.L. 27 giugno 2003 n. 151 convertito con modificazioni in L. 1 agosto 2001 n. 154.
Secondo il Cuccovillo, la circostanza stessa sostanziava la violazione del comma 3 dell’anzidetto art. 126 bis nella parte in cui si dispone l’obbligo di comunicare all’interessato ogni variazione di punteggio applicata nei suoi confronti e rendeva pertanto illegittime le decurtazioni di punteggio da lui complessivamente subite.
1.2. Nel giudizio di primo grado si è costituito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, concludendo per la reiezione del ricorso.
1.3. La Sezione III dell’adito T.A.R. ha accolto il ricorso del Cuccovillo con sentenza n. 1670 dd. 26 maggio 2000 emessa a’ sensi dell’allora vigente art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 come modificato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, e ha pertanto annullato il provvedimento da lui ivi impugnato.
Lo stesso T.A.R. ha – altresì – condannato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al pagamento delle spese e degli onorari del relativo grado di giudizio liquidandoli nella complessiva misura di € 600,00.- (seicento/00) oltre ad I.V.A. e C.P.A., ponendo pure a carico del Ministero medesimo il contributo unificato di cui all’art. 9 e ss. del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e successive modifiche corrisposto per tale primo grado di giudizio.
2.1. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiede pertanto ora la riforma di tale sentenza.
Con un primo ordine di motivi di ricorso il Ministero deduce l’avvenuta violazione dei commi 3 e 6 dell’art. 126 bis del D.L.vo 285 del 1992, affermando in buona sostanza che la comunicazione dell’avvenuta decurtazione dei punti della patente assumerebbe una funzione di mera informativa della sanzione accessoria irrogata e non già provvedimentale, con la conseguenza che l’eventuale ritardo della comunicazione stessa potrebbe assumere rilievo non già quale vizio dei singoli provvedimenti sanzionatori e di conseguente decurtazione dei punti della patente ovvero del provvedimento di revisione della patente, ma al solo fine dello spostamento del termine per la proposizione dell’eventuale impugnazione dei relativi provvedimenti.
Con un secondo ordine di motivi l’amministrazione appellante deduce invece l’avvenuta violazione e/o errata interpretazione dell’anzidetto comma 6 dell’art. 126 bis anche in combinato disposto con l’art. 23 e ss. della L. 24 novembre 1981 n. 689 e successive modifiche, rimarcando che – a differenza di quanto sostenuto dal giudice di primo grado – il provvedimento con il quale è disposta la revisione della patente non potrebbe reputarsi illegittimo per il solo fatto che è mancata la comunicazione dei provvedimenti con i quali di volta in volta è stata operata la decurtazione dei punti della patente.
2.2. Si è costituito nel presente grado di giudizio l’appellato Cuccovillo, replicando puntualmente ai motivi di ricorso avversari e concludendo per la conferma della sentenza impugnata.
3. Con ordinanza cautelar

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