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Procedimenti penali contestuali, non si applica il “ne bis in idem” – Cassazione Penale Sentenza 47237/2012

tribunale_1La presenza, presso due distinti uffici giudiziari, di procedimenti per “emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” non determina l’applicazione del principio del ne bis in idem previsto dall’articolo 649 del codice di procedura penale, anche se i diversi documenti contabili sono stati emessi nello stesso periodo d’imposta.
Ad affermarlo, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 47237 del 6 dicembre.

La fattispecie esaminata dai giudici di legittimità della terza sezione penale riguarda un’ipotesi di contestuale pendenza di procedimenti penali aventi ad oggetto il medesimo reato innanzi a giudici appartenenti a differenti sedi giudiziarie.
L’ipotesi delittuosa imputata al contribuente è quella di “emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”.

Ai sensi dell’articolo 8 del Dlgs 74/2000, “È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto,emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Ai fini dell’applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l’emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato”.
La prevalente giurisprudenza si era espressa sulla precedente disciplina del reato di cui all’articolo 4, n. 5, della legge n. 516/1982. In particolare, si affermava che la consumazione del reato avvenisse “appena la fattura falsa è emessa o utilizzata e se le fatture sono più d’una, i reati sono molteplici, anche se unificabili nel vincolo della continuazione” (sul punto, la Cassazione 10207/1997, in motivazione precisava che la tesi contraria, secondo cui il reato è unico per tutte le fatture emesse nello stesso periodo d’imposta, sarebbe sostenibile soltanto se la frode fiscale fosse un reato di evento a dolo generico, integrato solo con il conseguimento del risultato tributario – evasione o indebito rimborso).

Nel caso in commento, i giudici del merito accertavano la sussistenza della responsabilità penale in capo all’imputato sulla base delle seguenti circostanze fattuali:
l’impresa dell’imputato era da tempo inattiva e non aveva dipendenti e attrezzature necessarie per effettuare i lavori indicati nelle fatture medesime
dall’esame dei conti correnti della società che aveva ricevuto la fattura non risultava effettuato alcun pagamento di detti lavori a favore dell’emittente
non risultava da alcun elemento che le fatture in questione potessero essere state emesse da altri all’insaputa e senza il consenso dell’imputato.
I giudici di legittimità dichiarano l’inapplicabilità del ne bis in idem, rinviando alle regole disciplinanti “i conflitti positivi di competenza” per la risoluzione di situazioni di duplicazione del processo innanzi a giudici di diverse sedi giudiziarie.
In particolare, la Cassazione afferma che “non può essere promossa l’azione penale per un fatto e contro una persona per la quale già sia pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M., di talché nel procedimento eventualmente duplicato dev’essere disposta l’archiviazione oppure, se l’azione sia stata esercitata, dev’essere rilevata con sentenza la relativa causa d’improcedibilità. La non procedibilità consegue alla preclusione determinata dalla consumazione del potere già esercitato dai P.M., ma riguarda sole le situazioni di litispendenza relative a procedimenti pendenti avanti a giudici egualmente competenti e non produttive di una stasi del rapporto processuale, come tali non regolate dalle disposizioni sui conflitti positivi di competenza, che restano invece applicabili alle ipotesi di duplicazione del processo innanzi a giudici di diverse sedi giudiziarie, uno dei quali è incompetente (cfr. Cass. Sez. un., 28 giugno 2005, n. 34655; Cass., 21 maggio 2008, n. 25640; Cass., 10 aprile 2008, n. 17789)”.

In conclusione, giova ricordare che la giurisprudenza ha da tempo affermato (Cassazione 181325/1989, 179854/1988, 172390/1986), nel caso di procedimenti pendenti in fasi diverse contro lo stesso imputato per lo stesso fatto-reato, che la competenza spetta al giudice del procedimento che si trova nella fase più avanzata e che l’unificazione deve essere realizzata con l’applicazione del criterio della progressione attraverso l’assorbimento di un procedimento nell’altro. Peraltro, la sfera di operatività della disciplina dei conflitti di competenza è stata estesa a tal punto da includervi anche la concorrenza di procedimenti non riconducibili nella categoria della litispendenza, ma in quella della continenza, qualificata dalla circostanza che le “cose giudicate” sono identiche soltanto parzialmente, in quanto l’una è più ampia e comprende interamente l’altra, dovendo, in tale situazione, i procedimenti concentrarsi dinanzi al giudice investito della cognizione più estesa (Cassazione 208240/1997 e 182551/1989).

Marco Viti – nuovofiscooggi.it

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