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Unioni di fatto. Lo “stato dell’arte” secondo la Cassazione – di Marco Martini

hqdefaultNella famiglia di fatto, il convivente more uxorio non è un semplice ospite dell’altro convivente, proprietario esclusivo della casa familiare, ma ha la detenzione qualificata dell’immobile e, quindi, può esercitare l’azione di spoglio, anche contro il partner ed ottenere, quindi la reintegrazione nel possesso dell’immobile. E’ questo il principio di diritto contenuto nella recente sentenza della Corte di Cassazione (la n. 7214/2013).

E, in assenza di una legge organica sulla convivenza non fondata sul matrimonio, i Supremi giudici forniscono un vero e proprio vademecum delle unioni di fatto.

Il legislatore nazionale, oservano gli Ermellini, non ha mancato di disciplinare, e con accresciuta intesità in tempi recenti, settori di specifica rilevanza della convivenza di fatto, anche al di là della filiazione (dove l’eliminazione di ogni residua discriminazione tra i figli è stata sancita, nel rispetto dell’art. 30 della Costituzione, dalla Legge 10 dicembre 2012. Basti pensare alla facoltà di astenersi dal deporre concessa al convivente dell’imputato (art. 199 cod. proc. penale), all’estensione al convivente degli ordini di protezione contro gli abusi familiari (L. 154/2001), agli effetti della convivenza precedente al matrimonio sulla stabilità del vincolo ai fini delladozione (L. 149/2001), alla scelta dell’amministratore di sostegno che può cadere anche sulla persona stabilmente convivente (L. 6/1994) ai benefici estesi al convivente in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante da circolazione stradale (L. 209/2005).

E’ stata poi la giurisprudenza costituzionale a sottolineare che un consolidato rapporto, anche se di fatto, non appare costituzionalmente irrilevante quando si abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali e delle conseguenti intrinseche manifestazioni solidaristiche (Sent. Corte Cost. 237/1986) e a ribadire, di recente, che per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico (Sent. Corte Cost. 138/2010.

In questo contesto si colloca la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 6 della L. 392/78 (la c.d. legge sulle locazioni) con cui la Corte Costituzionale ha stabilito che il convivente affidatario di prole naturale, succede al conduttore che abbia cessato la convivenza (Sent. Corte Cost. 404/1988).

La qualità di “formazione sociale” della convivenza more unxorio, dunque, consente alla Cassazione di guardare alla stessa come fonte di doveri sociali di ciascun convivente nei confronti dell’altro con l’effetto di:

a) escludere il diritto del convivente more uxorio di chiedere la restituzione delle attribuzioni patrimoniali effettuate nel corso della convivenza (Sent. 11330/2011)

b) riconoscere il diritto del convivente al risarcimento dei danni per la morte del compagno provocata da un terzo (Sent. 23725/2008

c) dare rilevanza alla convivenza intrapresa dal coniuge separato o divorziato ai fini dell’assegno di mantenimento o di divorzio (Sent. 3923/2012)

Rimane comunque ferma la diversità della convivenza di fatto, fondata sull’affectio quotidiana di ciascuna delle parti – liberamente ed in ogni istante revocabile -, rispetto al rapporto coniugale, caratterizzato – sottolinea la Cassazione – dalla stabilità e certezza e dalla reciprocità dei diritti e doveri che nascono soltanto dal matrimonio.

Avv. Marco Martini

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