Penale

Non e’ un reato pubblicare su Internet gli annunci di chi si prostituisce

hqdefaultNon e’ un reato pubblicare su Internet gli annunci di chi si prostituisce perché «la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie sui siti web, al pari di quelle sui tradizionali organi di informazione a mezzo stampa, deve essere considerata come un normale servizio in favore della persona». Ad affermarlo e’ la Cassazione, chiarendo che il reato di favoreggiamento della prostituzione si delinea soltanto quando, alla pubblicazione di annunci, «si aggiunga una cooperazione tra soggetto e prostituta, concreta e dettagliata, al fine di allestire la pubblicità della donna».

I giudici di piazza Cavour, ripercorrendo la giurisprudenza in materia, hanno ricordato come “punto fermo” la «scelta del legislatore di considerare attivita’ non vietata, e dunque in se’ lecita, quella che la persona liberamente svolge scambiando la propria fisicita’ contro denaro».

Le sanzioni penali previste dalla legge Merlin «devono essere applicate – si legge nella sentenza depositata oggi – a coloro che condizionano la liberta’ di determinazione della persona che si prostituisce, a coloro che su tale attivita’ lucrano per finalita’ di vantaggio e, infine, a coloro che offrono un contributo intenzionale all’attivita’ di prostituzione eccedendo i limiti dell’ordinaria prestazione di servizi».

Non assume rilievo il fatto che, nel caso di specie, venissero apportati ritocchi con strumenti informatici alle fotografie inserite a corredo dell’annuncio: «anche in questo caso – osservano gli alti giudici – il servizio offerto comportava l’applicazione di tariffe di mercato» e «premesso che si tratta di episodi che lo stesso ricorrente considera numericamente assai contenuti, la Corte – conclude la sentenza – ritiene che si sia in presenza di condotte banali nella loro esecuzione e riconducibili nell’alveo dell’ordinaria prestazione dei servizi che un pubblicitario assicura al cliente».

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Cassazione Penale Sezione Terza Sentenza 13/05/2013
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