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È “ufficiale”: l’abitazione principale salta l’appuntamento Imu di giugno

casette_e_banconotePubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge 54/2013 del 21 maggio che sospende il pagamento della prima rata dell’Imu 2013 per le abitazioni principali (non di lusso) e relative pertinenze (una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7), i terreni agricoli e i fabbricati rurali.
L’appuntamento di giugno è confermato, invece, per seconde case, negozi, uffici, capannoni industriali e aree edificabili.

Il blocco è stato disposto in attesa del riordino complessivo della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare. Previste, in particolare, la ridefinizione della potestà impositiva di Stato e Comuni e l’eventuale riconoscimento della deducibilità dal reddito d’impresa dell’Imu relativa agli immobili utilizzati per attività produttive.
La riforma, però, dovrà essere attuata entro il prossimo mese di agosto. In caso contrario, tornerà “in auge” la normativa vigente e la prima rata dell’Imu 2013, messa in standby per quelle particolari categorie di immobili, dovrà essere versata entro il 16 settembre.

Non passa in cassa
Riepilogando, saltano, per ora, la prima rata dell’imposta municipale 2013 le abitazioni principali non di pregio e le loro pertinenze, gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie che costituiscono “prima casa” dei soci assegnatari, gli alloggi “popolari” assegnati dallo Iacp o da altri enti di edilizia residenziale pubblica.
Esclusi dal versamento, inoltre, i terreni agricoli e i fabbricati rurali indicati nell’articolo 13, commi 4, 5 e 8, del Dl 201/2011.

L’abitazione principale non sempre è sinonimo di “sospensione”
Attenzione, però, l’effetto sospensione dell’acconto Imu di giugno, non riguarda i proprietari di abitazioni principali di pregio. Ne rimangono fuori, infatti, appartamenti signorili, ville e castelli, per i quali la rata è confermata. In particolare, la sospensione non riguarda gli immobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
In cassa, secondo la disciplina vigente, inoltre, per le seconde case (anche se in uso gratuito a parenti), negozi, uffici, box e cantine ulteriori a quelle considerate pertinenze dell’abitazione principale. Non saltano l’appuntamento neanche i proprietari di aree edificabili e immobili a uso produttivo, come strutture industriali, capannoni, cinema, alberghi.

Anna Maria Badiali, nuovofiscooggi.it

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