Norme & Prassi

Lastrico solare senza Imu propria: è parte integrante del fabbricato

hqdefaultIl lastrico solare non sconta l’Imu in maniera autonoma: che si tratti di un edificio privato o di un edificio pubblico, è parte integrante del fabbricato di cui fa parte e, di conseguenza, concorre alla determinazione complessiva delle rendite catastali delle unità immobiliari. Lo “status” non cambia se il lastrico è utilizzato per costruirvi un impianto fotovoltaico: la realizzazione dei lavori, infatti, non comporta l’acquisizione della qualifica di area edificabile. L’imposta continua a essere dovuta in base alla rendita catastale dell’immobile cui il lastrico fa parte.
Il chiarimento arriva dal dipartimento Finanze con larisoluzione n. 8/Df del 22 luglio.

Il documento ricorda che il lastrico solare è associato a un edificio che ospita una o più unità immobiliari e fa parte, quindi, dei fabbricati in cui è inserito, e che la circolare n. 9/2001 dell’Agenzia del Territorio lo ha inquadrato fra le “categorie fittizie” (F1=area urbana, F2=unità collabenti, F3=unità in corso di costruzione, F4=unità in corso di definizione, F5=lastrico solare), quelle cui non è associabile alcuna rendita catastale, ma che sono state introdotte per consentire la presentazione al Catasto di unità particolari con la procedura Docfa.

Essendo la rendita catastale l’elemento principale per l’individuazione della base imponibile utile ai fini Imu (articolo 5, comma 2, Dlgs 504/1992), per i lastrici solari manca il presupposto per l’applicazione dell’imposta. In più, durante la fase di costruzione dell’impianto fotovoltaico, gli stessi non possono assumere la qualifica di area fabbricabile (si considera tale solo l’area sulla quale non è individuabile alcuna unità immobiliare), unica ipotesi in cui la base imponibile Imu è costituita dal valore venale in comune commercio all’1 gennaio dell’anno di imposizione. Quando invece sull’area edificabile insiste un fabbricato iscritto in catasto e dotato di rendita catastale, la base imponibile è determinata secondo le regole ordinarie (rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per il relativo coefficiente moltiplicatore).

La conclusione cui giunge il Df, supportata da alcune pronunce della Cassazione (sentenze 10735/2013, 22808/2006, 23347/2004), vale anche per le altre “categorie fittizie”.

Patrizia De Juliis, buovofiscooggi.it

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