Civile

Dalla Cassazione via libera alla tassa sui telefonini

La suprema Corte di Cassazione stabilisce che la cosiddetta tassa sui telefonini è dovuta ed elimina ogni dubbio al riguardo.

download (4)La sentenza n. 9560 del 2 maggio 2014 pertanto fa seguito al nodo sollevato dall’ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione n. 12056 del 2013 con la quale i giudici tributari avevano comunque stabilito che l’uso dei telefoni cellulari doveva essere assoggettato alle regole del d. lgs 269 del 2001 (norma che disciplina apparecchiature radio e terminali di comunicazione) e non al codice delle comunicazioni ( D. lgs 259 del 2003).

In virtù di tale tipo di vincolo ed al fatto che il decreto non subordina l’uso del telefono al rilascio di provvedimenti amministrativi sembrerebbe mancare il presupposto per la tassa sulle concessioni governative dei cellulari.

Tuttavia la Corte di Cassazione riconsiderando il problema collega l’utilizzo dei telefoni cellulari alla direttiva n. 2002/20/Ce, la quale stabilisce che non può ragionevolmente sostenersi che vi siano differenziazioni tra telefoni cellulari ed apparecchi ricetrasmittenti.

Per la suprema Corte sarebbe quindi non corretto assoggettare la disciplina dei telefoni cellulari al D. Lgs 269 del 2001 e quella delle stazioni radioelettriche al D. lgs 259/2003. Il codice pertanto no si occupa solo di comunicazioni radio ma anche di quelle inerenti i telefoni cellulari disciplinando anche il diritto di accesso e viceversa il D. lgs 269 non disciplina solo gli apparecchi radio trasmittenti ma riguarda anche le comunicazioni telefoniche, dettando per entrambi gli apparecchi i requisiti per la messa in vendita.

Secondo la Suprema Corte pertanto non appare corretto sostenere l’abrogazione della tassa di concessione governativa sui telefonini per il solo fatto che il Codice delle Comunicazioni non disciplini anche l’uso dei terminali da radiomobile. Inoltre la Cassazione richiama anche la Corte di Lussemburgo, in base alla quale la Comunità europea nelle sue pronunce sembra non porre alcun paletto affinché la legislazione nazionale fissi una tassa come quella sui telefonini.

L’esecutivo è pertanto subito corso ai ripari con il Dl 4 del 2014 che è stato convertito nella Legge n. 50 del 2014 chiarendo un principi oche dovrebbe fugare ogni dubbio e cioè che per stazioni radioelettriche si intendono anche le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione.

Con la sentenza n. 9560 viene meno pertanto la speranza di numerosi Comuni di chiedere a rimborso quanto pagato negli ultimi 10 anni (cifra molto significativa che si aggirerebbe intorno agli 800 milioni di euro). Il Governo può pertanto rasserenarsi visto che tale cifra avrebbe rappresentato un mancato introito molto consistente.

fonte: forexinfo.it

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *