Tributaria

Firma del ricevente illeggibile. Valida la notifica a mezzo posta

Legittimo l’avviso di accertamento consegnato all’indirizzo del destinatario se la sottoscrizione dell’avviso di ricevimento è stata eseguita con una calligrafia indecifrabile

postCon l’ordinanza 9337/2014, i giudici di legittimità, nel ribadire il consolidato orientamento adottato dalla Suprema corte in materia di notificazione di atti a mezzo posta, affermano che “nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l’atto sia consegnato all’indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata”, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall’agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall’art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso”.

Riferimenti normativi
L’articolo 4 della legge 390/1982 (in tema di notificazioni di atti a mezzo posta) prevede, da un lato, che l’avviso di ricevimento del piego raccomandato, completo in ogni sua parte e munito del bollo dell’ufficio postale recante la data dello stesso giorno di consegna, è spedito in raccomandazione all’indirizzo già predisposto dall’ufficiale giudiziario (comma 1) e, dall’altro, che l’avviso di ricevimento costituisce prova della eseguita notificazione (comma 3).
L’articolo 7 della stessa legge, dispone, inoltre, che l’agente postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito (comma 1) e che l’avviso di ricevimento e il registro di consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego. Quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, con la specificazione della qualità rivestita dal consegnatario e l’aggiunta, se trattasi di familiare, dell’indicazione di convivente, anche se temporaneo (comma 4).

Vicenda processuale
L’ordinanza in commento ha ad oggetto la legittimità della notifica – effettuata a mezzo del servizio postale – di un atto di appello al procuratore costituito in giudizio, ove l’atto sia consegnato all’indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento, con grafia illeggibile.
I giudici di secondo grado avevano dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia, in quanto dalla ricevuta di ritorno della raccomandata con cui era stato notificato l’atto di appello al procuratore costituito in giudizio “non solo il cognome del ricevente non è facilmente decifrabile ma non risulta neppure la qualità della stessa che la abilita a ricevere l’atto”.

Giunta in Cassazione la controversia, i giudici di legittimità con l’ordinanza in commento affermano che “nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l’atto sia consegnato all’indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata”, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall’agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall’art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell’avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all’art. 160 cod. proc. civ.”.

Osservazioni
L’arresto giurisprudenziale in commento ribadisce l’indirizzo, ormai costante, posto dalla Suprema corte con la sentenza emessa a sezioni unite 9962/2010. Come visto la norma positiva non prescrive che l’avviso di ricevimento debba essere sottoscritto, dal consegnatario del piego, con firma leggibile; pertanto, il precetto di legge è soddisfatto anche nella eventualità – come nel caso di specie – in cui la sottoscrizione sia illeggibile.
In una tale eventualità è irrilevante che non siano state indicate, dall’agente postale, le esatte generalità della persona a mani della quale è stato consegnato il piego.

È certo, infatti che l’agente postale ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge 890/1982, è tenuto a consegnare al destinatario la copia dell’atto da notificare e che, ove la copia non venga consegnata personalmente al destinatario, detto agente è tenuto a specificare nella relata:

  • la persona diversa nei cui confronti la notifica viene eseguita
  • l’eventuale grado di parentela esistente tra il destinatario e tale persona, cui la copia dell’atto viene consegnata
  • l’eventuale indicazione della convivenza sia pure temporanea tra il destinatario e la persona cui la copia dell’atto viene consegnata.

Nessuna rilevanza, al fine di sostenere la nullità della notificazione, ha, da ultimo, la circostanza che il modello dell’avviso di ricevimento predisposto dall’Amministrazione postale prevede ben dieci ipotesi di “ricevente” con altrettante caselle destinate a essere barrate dall’agente postale che effettua la consegna.
In particolare, è la stessa legge che prevede, “in termini non equivoci, che l’avviso di ricevimento deve essere sottoscritto dalla persona alla quale è consegnato il piego e quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario la firma deve essere seguita, dalla specificazione della qualità rivestita dal destinatario. Ciò – giusta la previsione testuale di cui all’art. 12 preleggi, -non può che significare, a prescindere dalle modalità con cui è stato predisposto il modello di avviso di ricevimento da parte delle Poste Italiane – che nessun obbligo sussiste per l’agente postale, allorché consegna il piego al destinatario dello stesso di far risultare (nelle caselle che precedono la sottoscrizione o di seguito a questa) che la consegna è avvenuta a mani proprie dello stesso destinatario” (Cassazione 9962/2010).

Marco Viti

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